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Lezioni online, ora un obbligo

I rischi e i costi sono però a carico degli insegnanti

07/04/2020
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ItaliaOggi

Marco Nobilio

Didattica a distanza obbligatoria per i docenti con costi e rischi per la salute a carico loro. Lo prevede una disposizione contenuta nell'ultimo decreto-legge messo a punto dal governo per regolare la conclusione dell'anno scolastico in tempi di Coronavirus e l'inizio del nuovo anno. La norma risolve il conflitto in atto sulla facoltatività della didattica a distanza (an debeatur) rendendola obbligatoria. Ma sembrerebbe non conforme ai requisiti di effettività posti a carico del legislatore dall'ordinamento: manca il cosa (l'id) e il come (il quomodo). E sembrerebbe anche in contrasto con il diritto alla salute come definito nella Carta costituzionale.

In primo luogo manca la nozione di didattica a distanza (l'id). L'ordinamento scolastico non prevede, infatti alcuna norma che ne definisca i contorni e che possa essere posta come riferimento per un qualche possibile adempimento. Norma che andrebbe scritta al tavolo negoziale. Per lo meno fino a quando rimarrà in vigore il decreto legislativo 165/2001. Che assegna alla contrattazione collettiva la regolazione e la definizione della prestazione. E cioè la disciplina sostanziale e procedurale dell'adempimento: cosa deve fare il lavoratore, come deve farlo e per quanto tempo. E anche su queste ultime questioni (quomodo) la norma non fornisce alcuna indicazione: non dice espressamente in che modo il docente deve effettuare la Dad e non definisce nemmeno orientativamente quanto tempo l'insegnante debba destinare alle varie attività connesse: adempimenti tecnici preliminari, preparazione della lezione, tempo della lezione medesima e delle eventuali prove di verifica per gli alunni.

Il decreto, peraltro, rinvia al contratto collettivo nazionale vigente. Che però non fa alcuna menzione del telelavoro o dello smart working per i docenti. Dunque, non fornisce alcun aiuto od orientamento in tal senso. Il decreto, inoltre, pone totalmente a carico dei docenti gli oneri e le responsabilità relativi all'individuazione dei mezzi e degli strumenti telematici per attivare la Dad. E addirittura, deresponsabilizza l'amministrazione in riferimento al diritto alla sicurezza su lavoro dei docenti: «il personale docente» recita il dispositivo «assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione».

Il tutto senza specificare quali siano questi strumenti, quali caratteristiche tecniche minime debbano avere e chi debba fornirli. E poi conclude dicendo che, se tali strumenti coincidono con la strumentazione privata del docente, non si applicano le tutele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro. Una scelta obbligata, quella di utilizzare la strumentazione privata, necessitata dalle misure di contenimento del contagio varate dallo stesso governo. Che costringono i docenti a limitare al minimo indispensabile gli spostamenti.

La deresponsabilizzazione del datore di lavoro (in questo caso l'amministrazione scolastica) viene disposta attraverso una serie di rinvii concatenati secondo il sistema delle cosiddette «scatole cinesi».

Nel testo della disposizione, c'è scritto che si applica l'articolo 87 del decreto-legge 18/20, il quale stabilisce che, se l'amministrazione non fornisce al lavoratore la strumentazione informatica necessaria (pc e collegamento a internet) il lavoratore può utilizzare anche la propria strumentazione privata. Ma in questo caso non si applica il comma 2, dell'articolo 18 della legge 81/17 che, testualmente recita: «Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa». In altre parole, la didattica a distanza va fatta, sebbene non si sappia bene che cosa sia, come debba essere svolta e per quanto tempo.

I docenti devono svolgerla utilizzando il proprio pc e il proprio collegamento a internet privato e con costi a loro carico. E se il pc o il collegamento a internet non funzionano o, peggio, se per il loro utilizzo l'insegnante dovesse ricavarne problemi di salute e infortuni, la responsabilità rimarrà totalmente a carico del docente. Le nuove disposizioni motivano l'adozione di queste misure con la necessità di «contenere ogni diffusione del contagio» e prevedono che la Dad possa essere effettuata anche tramite collegamenti telefonici, sempre con costi a carico dei docenti, «come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente». Che però non prevede queste modalità e, soprattutto, non prevede che l'adozione di strumenti di comunicazione alternativi possano determinare, come in questi casi, perdite salariali non indennizzabili.

La nuova disciplina approntata dal governo, peraltro, sembrerebbe collidere con i principi di giusta retribuzione e salute sanciti dalla Costituzione e anche con la normativa europea. Ciò con particolare riferimento alla Direttiva 91/533/Cee del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare i dipendenti delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.


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