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Le bocciature? Un'eccezione E serve l'unanimità dei prof

Lo prevede l'ordinanza sulla valutazione

12/05/2020
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ItaliaOggi

Marco Nobilio

Bocciature solo all'unanimità e promozioni anche con insufficienze. Lo prevede la bozza di ordinanza predisposta dal ministero dell'istruzione per regolare la valutazione degli apprendimenti degli alunni, tenendo conto dei disagi dovuti all'emergenza sanitaria in corso. Dunque, gli alunni saranno tutti ammessi alla classe successiva. Ma se il profitto risulterà insufficiente, i docenti dovranno predisporre per ogni alunno e per ogni singola insufficienza un piano di apprendimento individualizzato (Pai) in cui dovranno essere indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il Pai sarà allegato al documento di valutazione finale. I docenti dovranno inoltre individuare le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento. E dovranno inserirli in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (Pia). Il Pia costituirà la base progettuale delle attività didattiche che riprenderanno il 1° settembre. Le attività integrative potranno protrarsi per tutta la durate del primo trimestre o quadrimestre e anche oltre se necessario. E in ogni caso dovranno tenere conto anche della necessità di recuperare le lacune degli alunni evidenziate nei Pai. I progetti didattici dovranno convergere necessariamente sull'esigenza prioritaria di effettuare il recupero. Le bocciature saranno ammesse solo ed esclusivamente con voto unanime e solo «nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete» si legge nel provvedimento «bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico». Si preclude dunque la possibilità di disporre ripetenze se dovute solo al profitto. Fermo restando le situazioni collegate all'esistenza di gravi provvedimenti disciplinari, la ripetenza potrà essere disposta, all'unanimità, esclusivamente se, già nel periodo precedente allo stato di emergenza, l'alunno abbia fatto registrare un alto numero di assenze tali da non consentire alcuna valutazione.