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La formazione diventa obbligatoria

Il Miur anticipa le prime disposizioni con una circolare. Per i dettagli si deve attendere un dm

12/01/2016
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ItaliaOggi

La formazione da diritto diventa dovere. Lo ha ricordato il ministero dell'istruzione con una circolare emanata il 7 gennaio scorso (protocollo n. 35).

Il provvedimento anticipa le linee di indirizzo che l'amministrazione centrale impartirà con un decreto di prossima emanazione. A questo proposito, il dicastero di viale Trastevere ha ricordato che la legge 107/2015 qualifica la formazione dei docenti come «obbligatoria, permanente, e strutturale», essendo connessa alla funzione docente.

I processi formativi dovrebbero seguire essenzialmente due direttrici.

La prima è la libera iniziativa individuale dei docenti, per la quale è stata corrisposta una dazione di 500 euro, a titolo di rimborso spese, ad ogni insegnante di ruolo. La seconda sarà gestita invece direttamente dal ministero, dagli uffici scolastici, dalle istituzioni scolastiche e dalle loro reti. Le iniziative di formazione istituzionali saranno sostenute da diverse fonti di finanziamento. Tra queste, le risorse a valere sulla legge 107, le risorse Pon (piano operativo nazionale) e Fse (fondo sociale europeo) e altri finanziamenti individuati da fondi nella disponibilità del ministero dell'istruzione, come quelli previsti dalla ex legge 440.

Sara cura del ministero fornire un quadro esaustivo e coordinato delle diverse filiere progettuali e finanziarie che potranno completare il quadro delle risorse a disposizione di ogni scuola, sia direttamente che indirettamente, tramite partecipazione ai piani nazionali.

Le iniziative ai diversi livelli si riferiranno ai docenti, al personale tecnico-amministrativo ausiliario e ai dirigenti scolastici. In ogni caso: «ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal collegio dei docenti nell'ambito del Pof triennale», si legge nella circolare «anche in una logica di sviluppo triennale».

Il piano d'istituto, secondo le intenzioni del ministero, dovrebbe contenere una previsione di massima, di natura pluriennale, delle azioni formative da rivolgere, anche in forme differenziate, alle diverse esigenze dei docenti in servizio dell'istituzione scolastica.

In particolare, il piano dovrà tenere presente le esigenze dei docenti neoassunti. Il tutto con l'impegno a far crescere l'attenzione sui processi interni di accoglienza e prima professionalizzazione.

Particolare attenzione, sempre secondo l'amministrazione, dovrà essere rivolta a quelle iniziative mirate nei confronti dei cosiddetti gruppi di miglioramento, composti da docenti impegnati nelle azioni conseguenti al rapporto di autovalutazione e al cosiddetto piano di miglioramento.

Idem per quanto riguarda le azioni incentrate sui docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metà metodologica.

Azioni specifiche dovranno poi essere rivolte nei confronti dei consigli di classe, di team di docenti o comunque nei confronti del personale coinvolto nei processi di inclusione è integrazione.

Ulteriori azioni formative saranno dirette nei confronti degli insegnanti impegnati nell'innovazione curriculare ed organizzativa.

Infine, il piano di formazione dovrà tenere presente anche le necessità delle cosiddette figure sensibili: docenti e non docenti impegnati ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, pronto soccorso, anche per fare fronte agli obblighi di formazione previsti dal decreto legislativo 81 del 2008.

Fin qui il merito. Quanto ai relativi oneri, va detto subito che nulla è mutato per quanto riguarda l'entità della prestazione. Che rientra nelle cosiddette attività funzionali all'insegnamento regolate dal contratto di lavoro. La legge 107, infatti, si limita a qualificare la formazione alla stregua di obbligo, senza modificare l'orario di lavoro e senza prevedere alcuna retribuzione.

Conseguentemente, il testo di riferimento non può che essere il vigente contratto di lavoro, che fissa un tetto di 40 ore annuali per questo genere di attività (che sembrerebbero rientrare nel monte ore del comma 3, lettera a) dell'art. 29 dell'accordo).

D'altra parte, le Sezioni unite della Corte di cassazione sono ormai costanti nel ritenere che «I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato» (n. 21744 del 14 ottobre 2009). E tale principio è stato recepito anche nel decreto Brunetta (dlgs 150/2009), attualmente in vigore, che all'articolo 54 così dispone: «La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro ».


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