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L'anzianità va in soffitta per sempre

Pesanti ricadute sulle future assunzioni: il turn over sarà ridotto all'osso Spariscono le quote, resta la vecchiaia oppure 41-42 anni di servizio

06/12/2011
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ItaliaOggi

di Nicola Mondelli  


Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità, quella cioè che fino al 31 dicembre 2011 il personale della scuola poteva conseguire alla maturazione delle quote ( 96 nel 2011 e 2012 e 97 nel 2013) sarà soppressa e sostituita formalmente e sostanzialmente dalla pensione anticipata. Niente più quote, quindi, ma tale pensione si potrà conseguire esclusivamente se gli uomini potranno fare valere una anzianità contributiva di 42 anni, le donne 41 anni. Se l'età anagrafica posseduta all'atto della pensione anticipata sarà inferiore a 63 anni verrà applicata una riduzione percentuale pari a 3 punti percentuali per ogni anno di anticipo rispetto a tale età. Le nuove anzianità contributive dovranno essere gradualmente incrementate dalla speranza di vita.

É questa una delle pesantissime modifiche in materia previdenziale contenuta nelle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici approvate dal Consiglio dei Ministri domenica scorsa. Un'altra, ugualmente pesante riguarda la pensione di vecchiaia ordinaria per accedere alla quale il personale femminile della scuola dovrà avere maturato 63 anni nel 2012 e nel 2013, 64 nel 2014 e 2015, 65 nel 2016 e 66 a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il personale maschile potrà accedervi, ma a decorrere già dal 1° gennaio 2012, a 66 anni di età anziché 65. In entrambi i casi purché in presenza di una anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Modifiche sono state apportate anche ai criteri di calcolo della pensione.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 sarà esteso, nei confronti del personale che poteva fare valere fino a 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre1995 e quindi in regime di calcolo retributivo pieno il sistema di calcolo contributivo anche se limitatamente ai servizi prestati dal 1° gennaio 2012. A fine va segnalata una clausola di salvaguardia secondo la quale il complessivo importo della pensione non potrà risultare comunque superiore a quello derivante dall'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Con l'introduzione dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi, per il personale della scuola sono state implicitamente abrogate le disposizioni che prevedevano l'accesso al trattamento pensionistico dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto a pensione. I possibili effetti delle nuove disposizioni. Le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, sinteticamente riassunte, costituiscono una autentica rivoluzione rispetto alla normativa previdenziale in vigore negli ultimi quaranta anni. É prevedibile che il personale del comparto scuola e dell'Afam che potrà fare valere al 31 dicembre 2011 i requisiti per accedere al trattamento pensionistico( sono circa 40 mila) cercherà, in un numero maggiore che nel passato, di lasciare il servizio non appena se ne presenteranno le condizioni più favorevoli. Per quanti non possono fare valere tali requisiti, la cessazione dal servizio potrà avvenire di norma solo con il possesso dei nuovi requisiti.

Pesanti potrebbero essere le conseguenze in tema nuove disponibilità di posti vacanti ai fine del conferimento degli incarichi sia a tempo indeterminato che determinato. Meno personale in pensione significa turnover ridotto all'osso e notevole innalzamento dell'età anagrafica sia dei docenti che del personale Ata. Entrambe le situazioni di cui non si sentiva affatto la necessità
 


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