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Italia Oggi - Il TFR arriva a scuola

Ma ci sono pareri diversi sulla computabilità dei periodi Il tfr arriva a scuola Vale anche il tempo determinato Il personale della scuola con contratto a tempo determinato è obbligatori...

02/05/2002
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ItaliaOggi

Ma ci sono pareri diversi sulla computabilità dei periodi
Il tfr arriva a scuola
Vale anche il tempo determinato

Il personale della scuola con contratto a tempo determinato è obbligatoriamente assoggettato, a decorrere dal 31 maggio 2000, alla disciplina del trattamento di fine rapporto (tfr). A decorrere da quella data ha, pertanto, diritto alla liquidazione della quota di tfr maturata purché il servizio sia stato prestato senza soluzione di continuità per un periodo non inferiore a 15 giorni nell'arco del mese. La liquidazione viene disposta direttamente dall'Inpdap, se lo stipendio è corrisposto dalla direzione provinciale del tesoro; in caso contrario è disposta d'ufficio dalla scuola presso cui è stato prestato il servizio. Quanto ai periodi di servizio prestati, sempre con contratto a tempo determinato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996, data a decorrere dalla quale, stante il disposto dell'art. 2, comma 5 della legge 335/1995, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dovevano essere regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile - e il 30 maggio 2000, non sono mancati i dubbi sul diritto o meno alla liquidazione del tfr. L'orientamento prevalente tendeva a escludere che per i suddetti periodi il lavoratore poteva chiedere il trattamento di fine servizio ex art. 2120. Un orientamento che oggi trova autorevole conferma nell'ipotesi di accordo, sottoscritta il 27 marzo 2002 dall'Aran e dalle organizzazioni sindacali, sull'interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici sottoscritto il 29 luglio 1999. Una interpretazione autentica resasi necessaria avendo il tribunale di Prato-sezione lavoro chiesto, appunto all'Aran, ai fini della definizione di una controversia sorta tra un lavoratore e una Asl, l'accertamento del diritto del lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal 5 gennaio 1998 al 9 aprile 1999, al riconoscimento, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, al trattamento di fine rapporto ai sensi del citato articolo 2, comma 5 della legge 335/1995. Nell'ipotesi di accordo viene precisato, infatti, che per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la decorrenza per l'applicazione della nuova disciplina del tfr ( trattamento di fine rapporto ex art. 2120 del codice civile) deve intendersi fissata alla data del 31 maggio 2000 in coincidenza con l'entrata in vigore del dpcm del 20 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2000. Affinché i periodi di servizio prestati nell'arco di tempo indicato in precedenza non vadano persi, il personale della scuola potrà riscattarli secondo la normativa prevista per i riscatti ai fini dell'indennità di buonuscita, purché non abbiano dato luogo ad altre forme di trattamento di fine servizio. I periodi riscattati formeranno oggetto di una prestazione calcolata in mesi e il relativo importo potrà costituire la quota da accantonare ai fini della futura liquidazione del tfr.


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