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Interrogazione al Senato sulle graduatorie

Nota - Dalla risposta all'interrogazione del sottosegretario on. Valentina Aprea, si evince che: l'Amministrazione non interporrà appello alla sentenza del TAR del Lazio sui 30 punti SSIS e sta provv...

06/06/2002
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Nota - Dalla risposta all'interrogazione del sottosegretario on. Valentina Aprea, si evince che: l'Amministrazione non interporrà appello alla sentenza del TAR del Lazio sui 30 punti SSIS e sta provvedendo a modificare in senso conforme alla pronuncia le graduatorie permanenti; si accinge a varare un provvedimento con il quale, presumibilmente, si stabilirà che coloro che frequentano i corsi di specializzazione non potranno prestare contemporaneamente servizio di insegnamento.]

ISTRUZIONE (7a)

MARTEDI' 4 GIUGNO 2002 - 86a Seduta

Presidenza del Presidente - ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Valentina APREA risponde all'interrogazione n. 3-00385 del presidente Asciutti ed altri, sulla valutazione dei titoli del personale docente ed educativo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti. Al riguardo, la rappresentante del Governo precisa che la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, nell'istituire le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) finalizzate alla formazione degli insegnanti di scuola secondaria, ha anche previsto che l'esame finale sostenuto al termine dei corsi ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi.
Sottolinea poi che il decreto interministeriale 24 novembre 1998, recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ha successivamente specificato che, nei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria e in quelli per soli titoli, i relativi bandi di concorso debbono attribuire a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle SSIS e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.
Rileva inoltre che il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, ha stabilito che l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto da dette scuole di specializzazione ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dalla legge n. 124 del 1999 e ha demandato ad un decreto interministeriale i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esami finali, nonché la definizione del punteggio da attribuire al risultato finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, richiedendo che detto punteggio fosse coerente con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 suindicato. Detto regolamento, adottato con decreto interministeriale 4 giugno 2001, ha quindi previsto, all'articolo 8, che ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti al candidato abilitato presso le SSIS viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita pari a 30 punti. Tale punteggio è del tutto congruo in relazione al livello del percorso seguito dagli specializzati (due anni di corso intensivo, verifiche intermedie, tirocinio ed esami finali) e alla preparazione di alto profilo sia a livello teorico che pratico che i corsisti acquisiscono.
Quanto poi alla decisione di consentire agli abilitati a seguito della frequenza delle SSIS di cumulare i 30 punti predetti con il punteggio previsto per il servizio di insegnamento prestato durante la frequenza dei corsi, essa era motivata in relazione al principio giuridico consolidato per cui i servizi effettivamente prestati, a prescindere dalle variabili legate alla natura, alle caratteristiche ed alla durata del rapporto di lavoro, debbono essere valutabili.
Il Sottosegretario ricorda poi che il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con sentenza del 20 maggio scorso, ha ritenuto del tutto legittima e congrua l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti, rispetto a quello dell'abilitazione, per gli specializzati. Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la tabella di valutazione dei titoli, approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, nella parte in cui consente il cumulo, oltre al punteggio aggiuntivo predetto, anche dei punti per i servizi di insegnamento prestati durante lo svolgimento del corso di specializzazione all'insegnamento secondario. In proposito, va sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata, ha esaminato l'intera materia dell'inserimento nelle graduatorie permanenti degli specializzati dalle SSIS, affermando la piena legittimità di tutti i relativi provvedimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la sola eccezione dell'aspetto relativo alla cumulabilità del servizio prestato durante i corsi. Pertanto, l'Amministrazione non interporrà appello e sta provvedendo a modificare in senso conforme alla pronuncia le graduatorie permanenti. Infatti con una prossima ordinanza ministeriale, presumibilmente si stabilirà che coloro che frequentano i corsi di specializzazione non potranno prestare contemporaneamente servizio di insegnamento. Ella rileva infine come le eccezioni espresse dal predetto TAR trovino corrispondenza nella formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1306, riguardante la riforma scolastica, che prevede appunto lo svolgimento del tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il Sottosegretario per la sua risposta e osserva tuttavia che l'intero meccanismo dell'attribuzione dei punteggi e dell'inserimento nelle graduatorie permanenti dovrà essere rivisto alla luce dell'esperienza concernente le SSIS, in modo da sciogliere il nodo del doppio canale di reclutamento e di garantire a tutti pari opportunità. Per tali ragioni egli si dichiara parzialmente soddisfatto.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde poi all'interrogazione n. 3-00422 della senatrice Acciarini, sull'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti di coloro che frequentano corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, evidenziando che la questione ivi rappresentata è stata risolta nel senso auspicato dalla senatrice interrogante.
Infatti, tenuto conto che da parte di numerose SSIS è stata fatta presente l'impossibilità di anticipare i tempi già programmati per la conclusione dei corsi e lo svolgimento degli esami finali, in modo da consentire agli abilitandi di rispettare il termine del 31 maggio 2002, con decreto direttoriale del 29 maggio 2002 è stato consentito a coloro che concludono gli esami finali tra il 1° giugno 2002 ed il 20 luglio 2002 l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Detto inserimento potrà avvenire nel doveroso rispetto delle posizioni dei candidati che, nei termini previsti dal decreto direttoriale del 12 febbraio 2002, conseguono e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure.
Pertanto, con il predetto decreto è stato consentito a coloro che frequentano corsi destinati a concludersi entro il 20 luglio 2002 di presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria permanente. Tale inserimento è previsto dallo stesso decreto in una prima fase, con riserva, in una graduatoria provvisoria in coda alla terza fascia delle graduatorie permanenti, costituite ai sensi del predetto decreto del 12 febbraio 2002, con l'attribuzione del punteggio minimo previsto dalla tabella annessa al decreto stesso. Peraltro, a conclusione del corso, previa documentazione del punteggio conseguito, nelle graduatorie definitive il personale medesimo consegue il punteggio spettante sulla base della stessa tabella in relazione alla votazione con la quale ha conseguito l'abilitazione.

La senatrice ACCIARINI ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita alla sua interrogazione e per l'attenzione posta al problema da lei sollevato, ritenendo che il Governo stia affrontando in maniera corretta la questione dello svolgimento di corsi di specializzazione e della successiva valutazione, anche in considerazione della sentenza del TAR del Lazio ricordata poc'anzi in occasione della risposta alla precedente interrogazione. Tuttavia, proprio in riferimento ad alcune anticipazioni rilasciate dalla stessa rappresentante del Governo relativamente al problema affrontato dall'interrogazione del presidente Asciutti, la senatrice invita ad adottare un'opportuna cautela prima di prevedere il divieto di svolgere il servizio di insegnamento durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde infine all'interrogazione n. 3-00403 della senatrice Acciarini, sull'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, concernente le istruzioni operative per gli scrutini e gli esami relativi all'anno scolastico 2000-2001 nei confronti degli allievi in situazioni di handicap. In merito a tale interrogazione, ella osserva che le preoccupazioni della senatrice interrogante non hanno ragione di essere, in quanto l'ordinanza in parola conferma che gli studenti, che seguono un percorso formativo individualizzato e che sono ammessi agli esami di licenza media, sostengono prove differenziate idonee a valutare il loro progresso in rapporto alle potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali, conseguendo, pertanto, nel caso di esito positivo delle prove, il diploma.
La stessa ordinanza ministeriale, peraltro, ha aggiunto a tale previsione una ulteriore ipotesi, offrendo agli allievi che non raggiungono gli obiettivi previsti dal percorso formativo individualizzato la possibilità di essere egualmente ammessi agli esami per conseguire un attestato di credito formativo, con il quale proseguire nella frequenza delle scuole secondarie superiori, sia pure al solo fine del riconoscimento di crediti formativi.
D'altra parte, occorre tener presente che il diploma di licenza media si consegue al termine di un esame di Stato e che ad esso, stante il vigente sistema del valore legale dei titoli di studio, sono connessi specifici contenuti formativi.

La senatrice ACCIARINI ritiene che la risposta del Governo non abbia del tutto affrontato la questione sollevata dall'interrogazione in oggetto. Il profilo più problematico, infatti, attiene all'attestato di credito formativo che i centri provinciali del lavoro, sulla base della normativa vigente, non considerano titolo di studio. Ciò risulta penalizzante per gli studenti interessati, che vengono quindi considerati in possesso della solo licenza elementare.
Tale meccanismo appare pertanto come un canale d'uscita dalla scuola media di livello secondario. Sarebbe allora importante sapere quanti sono coloro che utilizzano effettivamente questa possibilità di proseguire nella frequenza delle scuole secondarie superiori e quali siano i rapporti che intercorrono fra questi studenti e i centri provinciali del lavoro. Ella raccomanda infine al Governo una rapida soluzione del problema, anche allo scopo di prevenire i prevedibili ricorsi in sede giurisdizionale delle famiglie interessate.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.


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