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In manovra la prima pietra per l’Agenzia nazionale della ricerca

Il governo accelera sull’Agenzia nazionale della ricerca. Anziché varare un disegno di legge collegato alla legge di bilancio 2020, come annunciato nella nota di aggiornamento al Def, l’esecutivo giallorosso ha deciso di inserire direttamente in manovra la nuova Agenzia nazionale per la ricerca

01/11/2019
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Il Sole 24 Ore

Eugenio Bruno

Il governo accelera sull’Agenzia nazionale della ricerca. Anziché varare un disegno di legge collegato alla legge di bilancio 2020, come annunciato nella nota di aggiornamento al Def, l’esecutivo giallorosso ha deciso di inserire direttamente in manovra la nuova Agenzia nazionale per la ricerca. O quanto meno la prima pietra per la sua nascita visto che sarà un successivo Dpcm a fissare nel dettaglio competenze e governance del nuovo organismo. A confermarlo è l’ultima bozza del testo che è atteso nei prossimi giorni alle Camere per iniziare il suo iter parlamentare.

I finanziamenti aggiuntivi
L’articolo 28 della bozza di Ddl di bilancio 2020 autorizza una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Miur per «potenziare le attività di ricerca svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati». Come? «Incrementando - spiega la norma - la sinergia, la cooperazione e l'integrazione tra di essi e con le istituzioni e il sistema economico e produttivo, in relazione agli indirizzi e agli obiettivi strategici nazionali della ricerca e dell'innovazione».

La nuova Agenzia per la ricerca
Ai commi successivi la stessa disposizione prevede la nascita di un’Agenzia nazionale per la ricerca, sottoposta alla duplice vigilanza del Miur e di Palazzo Chigi, che dovrà innanzitutto monitorare e coordinare l’utilizzo dei fondi citati. In più dovrà:
a) assicurare l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale definite nel Programma Nazionale per la Ricerca (Pnr);
b) selezionare specifici progetti che contribuiscano all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema nazionale della ricerca e dell'innovazione, privilegiando progetti aggregati rispetto ad aree di intervento innovative e strategiche, in coerenza con i principali orientamenti europei ed internazionali, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile ed inclusivo del Paese;
c) valutare l'impatto in itinere ed ex post dei risultati del Pnr, ai fini dell'adattamento dello stesso alle esigenze di un contesto in rapida evoluzione e del miglioramento continuo del sistema nazionale della ricerca, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore.

L’attuazione
Sarà un successivo Dpcm, atteso entro fine marzo, a stabilire:
a) la struttura e il funzionamento dell’Anr, secondo princìpi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti;
b) i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età.