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“Illogico più soldi alle private”

A dirlo il Consiglio Stato che boccia così la Regione Lombardia: una disparità di trattamento, illogica e ingiustificata. Avrebbe infatti, secondo i giudici, utilizzato due pesi e due misure nell’assegnare i contributi per gli studenti meno abbienti: più soldi per i ragazzi delle scuole private, meno per quelli degli istituti pubblici

03/06/2015
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La Tecnica della Scuola

P.A.

La sentenza, relativa ai casi di due giovani liceali, ora potrebbe costituire un precedente per altri 400 ricorsi che altrettanti studenti lombardi stanno portando avanti nei confronti della Regione. La notizia è sul “Fatto quotidiano” che fa una breve storia della “Dote scuola”, il sistema di contributi messi a disposizione dalla Regione Lombardia per i giovani in difficoltà economiche. Nell’anno scolastico 2013/14, questo meccanismo prevedeva, scrive Il Fatto, diverse componenti fra cui il cosiddetto “sostegno al reddito”, un beneficio riservato agli studenti delle scuole che non applicavano una retta, in poche parole gli istituti pubblici: la somma oscillava tra 60 e 290 euro. Dall’altra parte, c’era anche la “integrazione al reddito“, destinata agli alunni delle scuole che chiedevano una quota di iscrizione, in sostanza gli istituti privati: in questo caso, la cifra si attestava tra i 400 e i 950 euro. Nella primavera del 2013 i genitori di due ragazze, che frequentavano due istituti superiori statali a Milano, hanno tentato inutilmente di accedere al contributo dell’integrazione al reddito. E una volta constatata l’impossibilità di ottenere il beneficio, hanno portato in tribunale la Regione. Il Tar della Lombardia ha dato loro ragione, annullando la delibera regionale nei punti incriminati. Ma il Pirellone ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, che però, il 28 aprile 2015, ha confermato la sentenza di primo grado “in relazione alla disparità di trattamento tra la componente ‘integrazione al reddito’ (…) e il beneficio definito come ‘sostegno al reddito'”. Secondo i giudici amministrativi, “non è corretto né logico” prevedere due importi diversi nel caso di situazioni del tutto analoghe: Non si giustifica la differenziazione se le misure hanno le stesse funzioni, e cioè l’acquisto dei libri e di altri strumenti scolastici”. E così, il Consiglio ha dato ragione al Tar sancendo l’annullamento della delibera regionale nella parte dove si prevede “a parità di fascia Isee di appartenenza, l’erogazione a titolo di ‘sostegno al reddito’ di buoni di valore inferiore a quelli erogabili a titolo di ‘integrazione al reddito'”. La Regione dovrà restituire alle due ragazze la differenza rispetto al contributo previsto per gli studenti delle scuole private, scrive sempre Il Fatto.


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