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Il nuovo concorso forma e abilita

DELEGHE BUONA SCUOLA/Necessari laurea, 24 ulteriori crediti, B2 in lingue e informatica

24/01/2017
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ItaliaOggi

CArlo Forte

Per accedere ai concorsi a cattedra non sarà necessario essere in possesso dell'abilitazione. Ma non basterà avere la laurea. L'accesso alle selezioni sarà consentito solo ai chi, oltre alla laurea quinquennale, potrà vantare il possesso di esami aggiuntivi per 24 crediti in pedagogia e didattica, di una certificazione B2 riguardante una lingua straniera e di un'attestazione concernente il possesso di competenze informatiche e telematiche. Lo prevede lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 107, attualmente al vaglio congiunto della camera e del senato (ac 377).

L'eliminazione del prerequisito del possesso dell'abilitazione all'insegnamento è compensata, però, da un aggravamento degli oneri successivi al superamento del concorso. Chi vincerà la selezione, infatti, non si vedrà assegnare una cattedra in una scuola. E non riceverà nemmeno la retribuzione riservata ai docenti nella fase inziale della carriera (cosiddetta classe <<0>>) pari a circa 1300 euro nette al mese. I vincitori di concorso, all'atto dell'individuazione quali aventi titolo a ricevere la proposta di assunzione, stipuleranno un contratto di formazione iniziale e tirocinio con l'ufficio scolastico regionale. Fermo restando, però, che avranno titolo a scegliere un ambito territoriale a cui fare riferimento per le relative attività.Dopo la sottoscrizione del contratto, il docente dovrà frequentare un corso di specializzazione annuale a tempo pieno, presso l'università, il conservatorio o l'accademia competente per territorio. Il corso si articolerà in modo tale da prevedere l'acquisizione di 60 crediti formativi. Di questi, non meno di 16 dovranno essere centrati sul tirocinio da svolgersi in una scuola accreditata e autorizzata dell'ambito territoriale prescelto: almeno 10 tramite tirocinio diretto in presenza del docente della classe e i rimanenti con attività di osservazione.

La retribuzione sarà pari a meno di 1/3 degli emolumenti attualmente spettanti a un docente neoassunto o a un supplente annuale: 400 euro mensili per soli 10 mesi. Gli importi sono indicati nella relazione tecnica allegata al decreto. Che demanda alla contrattazione collettiva la regolazione dei principi fissati dal decreto. Ma si tratta di una contrattualizzazione solo eventuale. La delega contenuta nella legge 107, infatti, si limita a delegare al governo l'emanazione, tramite decreto legislativo, della «disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente». E in ogni caso, lo schema di decreto prevede espressamente che, fino a quando l'amministrazione non stipulerà un eventuale contratto, la disciplina retributiva sarà fissata per decreto, direttamente dal ministero dell'economia. Sempre sulla base della cifra ipotizzata nella relazione tecnica. Cifra basata, peraltro, sull'entità dello stanziamento complessivo previsto per questa incombenza: circa 117 milioni di euro. Al termine del corso chi non supererà l'esame sarà sanzionato con la risoluzione del contratto. Chi supererà l'esame sarà ammesso al secondo anno del triennio e dovrà sostenere un ulteriore percorso di tirocinio, durante il quale potrà essere avviato a svolgere delle supplenze. La retribuzione sarà identica a quella percepita nel primo anno.

Chi supererà la valutazione intermedia al termine del terzo anno sarà ammesso al terzo e ultimo anno. Fermo restando l'obbligo di proseguire il tirocinio, gli ammessi al terzo anno potranno svolgere supplenze annuali e saranno retribuiti con emolumenti mensili di pari importo a quelli dei meri supplenti. Al termine del percorso triennale, che non costituisce rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contrattisti (così vengono definiti nel decreto i vincitori di concorso in costanza di contratto di formazione iniziale e tirocinio) saranno sottoposti ad una valutazione complessiva delle attività svolte.

La commissione di valutazione sarà presieduta da un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di appartenenza del contrattista e comprenderà sia de docenti universitari o dell'Afam sia il tutor universitario e scolastico del contrattista interessato. In caso di esito positivo il contrattista sarà incluso in una graduatoria regionale per l'accesso al ruolo. Dopo di che, l'aspirante docente così individuato maturerà titolo a scegliere l'ambito territoriale di destinazione definitivo secondo l'ordine di graduatoria.

Il decreto non contiene le disposizioni di esecuzione dell'assegnazione del docente alla sede scolastica. Che avverrà comunque per chiamata diretta oppure, in assenza di chiamata, tramite l'assegnazione d'ufficio ad una delle scuole dell'ambito prescelto dove, all'esito delle procedure di chiamata, siano rimaste delle cattedre disponibili. Chi non supererà il triennio di valutazione con valutazione positiva non sarà immesso in ruolo. Il diploma annuale di specializzazione conseguito darà titolo all'esonero dalla ripetizione del primo anno di formazione in caso di superamento di altro concorso.


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