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Il CUN attacca Anvur: manca trasparenza, «rendere noto algoritmo di calcolo dei valori soglia ASN»

l CUN non solo denuncia la mancanza di trasparenza della procedura che ha portato alla determinazione dei valori, ma contesta la continuità con le procedure adottate nel 2016

02/08/2018
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ROARS

«Perché sia meglio assicurata la comprensibilità delle soluzioni adottate dall’ANVUR, come impone il principio di trasparenza funzionale alla conoscenza reale e al controllo di ogni attività pubblica, questo Consesso ritiene inoltre opportuno che sia reso noto l’algoritmo esatto di calcolo dei valori soglia che ha permesso il raggiungimento di detti valori alla percentuale predeterminata di candidati.». Come previsto dal DM 120/2016, il CUN ha formulato il suo parere sui nuovi valori soglia proposti da Anvur. Il CUN non solo denuncia la mancanza di trasparenza della procedura che ha portato alla determinazione dei valori, ma contesta la continuità con le procedure adottate nel 2016, in  particolare riguardo alla decisione di scegliere valori «che consentissero il raggiungimento di due valori soglia su tre a predeterminate percentuali delle platee dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori». Il CUN evidenzia che «Nelle indicazioni del legislatore, infatti, l’Abilitazione dovrebbe essere attribuita a tutti gli studiosi che abbiano raggiunto, per la seconda fascia, la maturità scientifica e, per la prima fascia, la piena maturità scientifica, senza stabilire a priori una quota di candidati che non potrà conseguirla. I “nuovi” valori soglia introdotti, anche in attuazione delle modifiche del 2014, dal DM 7 giugno 2016, n. 120 dovrebbero pertanto costituire un mero valore di accesso alla procedura in termini di adeguata qualità e quantità della produzione scientifica, come riconosciuta dalle rispettive Comunità, e non dovrebbero dipendere da calcoli statistici sulla platea dei possibili Candidati.». Non mancano infine rilievi su diverse incongruità tecniche. In particolare, «in alcuni settori le variazioni raggiungono i limiti prefissati del raddoppio o del dimezzamento su più indicatori», «la comparsa di variazioni significative è sostanzialmente inevitabile dato il metodo statistico impiegato per la definizione dei valori soglia, soprattutto quando la popolazione analizzata ha una ridotta numerosità». La parola finale spetta ora al Ministro Bussetti: si ricorderà di quanto era scritto nel contratto di governo?[1] È noto che la paternità di quella parte del contratto era  riconducibile al M5S. Insomma, la disputa sui “valori soglia ASN” potrebbe diventare una sorta di cartina di tornasole per misurare la subalternità del M5S all’ingombrante alleato leghista anche in tema di politiche universitarie.

[1] “Occorrerà apportare dei correttivi alla governance del sistema universitario e all’interno degli stessi atenei, ridisegnando il ruolo dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) per renderlo uno strumento per il governo (e non di governo), e individuando puntualmente i soggetti che potrebbero contribuire nei processi decisionali, a cominciare dal CUN, organo elettivo di rappresentanza del mondo universitario.” (CONTRATTO PER IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO, p.39)

Documento in formato pdf: CUN_parere_valori_soglia

_____________________

Prot. 22796 del 30/7/2018

Al Sig.Ministro

Al Capo Gabinetto

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

SEDE

Oggetto: Parere generale ex art.16, l. 30 dicembre 2010, n.240 “Sui valori-soglia degli indicatori da utilizzare per la valutazione scientifica degli aspiranti Commissari e per la valutazione dei Candidati ai fini dell’attribuzione dell’Abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari”

Adunanza del 26 luglio 2018

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTO l’art.16 della legge 30 dicembre 2010, n.240 e successive modifiche;

VISTO il dPR 4 aprile 2016 n. 95 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’Abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; VISTO il D.M. 7 giugno 2016 n. 120 “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’Abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto prot. 0020452 del 17 luglio 2018 di trasmissione della proposta dell’ANVUR concernente l’aggiornamento dei valori soglia degli indicatori ASN ai sensi dell’articolo 4 comma 2 d.P.R. 4 aprile 2016 n. 95 e il documento di accompagnamento, con cui si chiede il parere del Consiglio Universitario Nazionale sull’atto di cui all’oggetto;

ESAMINATA la proposta dell’ANVUR;

CONSIDERATO il proprio precedente parere prot. 18317 del 26 luglio 2016 su “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari e per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’Abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia di professori universitari ai sensi dell’art. 4 comma 2, del Regolamento di cui al dPR 4 aprile 2016, n. 95, e dell’art. 10, comma 4, del Regolamento di cui al Decreto 7 giugno 2016, n. 120”;

                                    FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Il Consiglio Universitario Nazionale, esaminato innanzi tutto il documento di accompagnamento alle tabelle contenenti i nuovi valori soglia degli indicatori da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti Commissari e per la valutazione dei Candidati ai fini dell’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari elaborato dall’ANVUR, premette di ritenere comunque prioritario che si assicurino continuità e stabilità alle procedure per il conferimento delle Abilitazioni, auspicando perciò la rapida adozione dei provvedimenti necessari allo scopo.

Nel merito, questo Consesso osserva preliminarmente che l’ANVUR ha operato in sostanziale continuità con le procedure adottate nel 2016. In particolare, la determinazione dei valori soglia è stata ottenuta tramite una procedura tesa a individuare i valori che consentissero il raggiungimento di due valori soglia su tre a predeterminate percentuali delle platee dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori.

A questo proposito, il Consiglio Universitario Nazionale ha in più occasioni dichiarato di non condividere tale procedura, che di fatto conferma la logica delle “mediane” utilizzate per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale 2012-2013 e che di per sé non è rispondente alla ratio della l. 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dalla l. 1 agosto 2014, n.114, di conversione con modifiche del d.l.  24 giugno 2014, n. 90.

Nelle indicazioni del legislatore, infatti, l’Abilitazione dovrebbe essere attribuita a tutti gli studiosi che abbiano raggiunto, per la seconda fascia, la maturità scientifica e, per la prima fascia, la piena maturità scientifica, senza stabilire a priori una quota di candidati che non potrà conseguirla.

I “nuovi” valori soglia introdotti, anche in attuazione delle modifiche del 2014, dal DM 7 giugno 2016, n. 120 dovrebbero pertanto costituire un mero valore di accesso alla procedura in termini di adeguata qualità e quantità della produzione scientifica, come riconosciuta dalle rispettive Comunità, e non dovrebbero dipendere da calcoli statistici sulla platea dei possibili Candidati. In questo senso, anche le conseguenti previsioni di cui all’art.4, comma 3, del Regolamento concernente il conferimento dell’Abilitazione scientifica nazionale adottato con dPR 4 aprile 2016, n. 95, ove si richiede una verifica dapprima biennale e poi, come nella fase attuale, quinquennale dell’adeguatezza e congruità di criteri, parametri, indicatori e valori-soglia.

Perché sia meglio assicurata la comprensibilità delle soluzioni adottate dall’ANVUR, come impone il principio di trasparenza funzionale alla conoscenza reale e al controllo di ogni attività pubblica, questo Consesso ritiene inoltre opportuno che sia reso noto l’algoritmo esatto di calcolo dei valori soglia che ha permesso il raggiungimento di detti valori alla percentuale predeterminata di candidati.

Fatte salve queste riserve di natura metodologica, il Consiglio Universitario Nazionale esprime apprezzamento per gli interventi migliorativi della procedura effettuati dall’ANVUR, alcuni dei quali erano stati peraltro suggeriti da questo Consesso nel parere del 26 luglio 2016. In particolare, apprezza che:

  1. a) nel determinare i valori soglia l’ANVUR si sia proposta che essi fossero progressivamente più selettivi nel passaggio dai Candidati alla seconda fascia a quelli alla prima fascia e ai Commissari, tenendo conto dei diversi intervalli temporali di riferimento. Ciò come si specificherà in seguito, non è stato tuttavia assicurato in tutti i casi;
  2. b) nella determinazione dei valori soglia per gli aspiranti professori associati si siano considerati, nella popolazione di riferimento, sia i ricercatori a tempo determinato sia quelli a tempo indeterminato;
  3. c) si siano considerate le specificità dei settori scientifico disciplinari all’interno dei settori concorsuali e che, quando queste specificità venivano riscontrate, di esse si sia tenuto coerentemente conto per tutte e tre le categorie.

Quanto alle scelte effettuate, nei loro profili generali:

 

Riguardo ai valori soglia indicati nelle tabelle, il Consiglio Universitario Nazionale osserva innanzitutto che in numerosi settori si riscontrano forti variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto ai valori del 2016, nonostante l’ANVUR abbia posto un limite alla variazione di ogni singolo valore in ogni SSD per favorire una maggior gradualità nell’evoluzione dei valori soglia. Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che questa evoluzione non possa essere ritenuta graduale nei fatti. Tra l’altro, in alcuni settori le variazioni raggiungono i limiti prefissati del raddoppio o del dimezzamento su più indicatori, con la conseguenza che gli effetti ne risultano amplificati. Una maggiore gradualità nella variazione dei valori soglia sarebbe particolarmente consigliabile per quei settori concorsuali che mostravano già nelle tabelle 2016 valori assai più alti di quelli degli altri settori concorsuali della medesima area.

Del resto, la comparsa di variazioni significative è sostanzialmente inevitabile dato il metodo statistico impiegato per la definizione dei valori soglia, soprattutto quando la popolazione analizzata ha una ridotta numerosità, ed è indice di un’eccessiva sensibilità dei valori rispetto alla finestra temporale su cui viene eseguito il calcolo e ai mutamenti della platea considerata. Questo ha comportato, e potrà comportare in futuro, irragionevoli oscillazioni dei valori anche in un arco temporale ristretto, in contrasto con il concetto stesso di “soglia”.

Inoltre, la necessità di raggiungere valori soglia eccessivamente elevati può condurre i ricercatori a comportamenti finalizzati a perseguire obiettivi meramente quantitativi e a concentrare le proprie attività su ambiti di ricerca rapidamente premianti. Un sistema nazionale di ricerca che premia chi si adegua e penalizza chi esce dal mainstream favorisce il conformismo scientifico, ed è quindi destinato alla lunga a diventare assai meno efficiente e competitivo sul piano dell’avanzamento della conoscenza e del confronto internazionale.

Infine, queste fluttuazioni statistiche rischiano di generare disomogeneità fittizie tra settori concorsuali culturalmente vicini spingendo a comportamenti adattivi.

Il Consiglio Universitario Nazionale osserva ancora che il ricorso al solo metodo statistico per lo scorporo o il riaccorpamento rispetto all’ASN 2016 di settori scientifico disciplinari appartenenti al medesimo settore concorsuale non necessariamente fa emergere le diversità di carattere culturale tra i settori, ma rischia di cogliere solo variazioni nella produttività scientifica, nelle abitudini di pubblicazione o semplicemente nella numerosità delle platee di riferimento.

Il Consiglio Universitario Nazionale raccomanda inoltre che, nei casi in cui lo scorporo di un settore scientifico disciplinare individui soglie diverse all’interno del settore concorsuale, si evitino trattamenti differenziati nei confronti dei docenti universitari inquadrati nei settori scientifico disciplinari scorporati rispetto a candidati esterni ai ruoli universitari ai quali non è stato attribuito a priori un settore.

Il Consiglio Universitario Nazionale osserva altresì che il mancato scorporo di settori scientifico disciplinari per ragioni meramente statistiche, e quindi l’uso delle medesime soglie per situazioni e realtà differenti, può causare disomogeneità nella composizione della commissione del settore concorsuale rispetto alla composizione effettiva della platea dei professori ordinari.

Infine, il Consiglio Universitario Nazionale nota che, almeno in alcune aree, la calibratura per anno delle soglie degli indicatori non mostra una progressione crescente tra i valori riferiti ai candidati all’Abilitazione per la seconda fascia e quelli riferiti ai candidati all’Abilitazione per la prima fascia, in contrasto con le indicazioni programmatiche della stessa ANVUR. Ciò può generare la situazione paradossale di creare condizioni nei fatti meno stringenti per l’ammissione al giudizio di Abilitazione alla prima fascia rispetto all’ammissione al giudizio di Abilitazione alla seconda fascia. L’effetto risulta ancora più marcato quando la mancata progressione crescente riguarda due indicatori e non uno solo.

Il Consiglio Universitario Nazionale ribadisce pertanto che, come già rilevato nel parere del 2016, molte delle criticità rilevate derivano dal fatto che il raggiungimento dei valori soglia sia stato configurato come condizione indispensabile per l’ammissione alla procedura, anziché come criterio e parametro di valutazione, e suggerisce che l’inderogabilità della condizione possa essere superata.

Per evitare gli effetti distorsivi più critici insiti nel metodo e al contempo assicurare la sostenibilità della procedura, nonché rispettare la ratio delle disposizioni dedicate alle procedure di Abilitazione dalla l. n. 240/2010, questo Consesso ritiene che, nel futuro, il metodo di determinazione dei valori soglia debba essere integralmente e attentamente ripensato.

Nell’immediato, il Consiglio Universitario Nazionale reputa che debbano comunque essere quantomeno ridotte le variazioni dei valori soglia tra le tabelle 2016 e 2018.

Quanto alle scelte effettuate, in taluni aspetti particolari:

Aree bibliometriche

Il Consiglio Universitario Nazionale prende atto della necessità di individuare dei correttivi in ragione delle evidenti disomogeneità presenti all’interno del settore scientifico disciplinare FIS/01 (afferente al settore concorsuale 02/A1), e della soluzione proposta dall’ANVUR apprezza l’elemento di flessibilità introdotto con la presenza di due regioni di transizione tra i tre gruppi individuati. Raccomanda tuttavia che, preliminarmente ai lavori della commissione, siano definiti in modo chiaro e trasparente quali valori soglia si applichino ai candidati che si collocano nelle regioni di transizione, affinché quest’unico elemento di flessibilità non prefiguri una disparità di trattamento tra i candidati del settore FIS/01 e quelli di tutti gli altri settori.

Più in generale, disomogeneità interne simili a quelle di FIS/01 potrebbero essere presenti anche all’interno di altri settori scientifico disciplinari senza risultare evidenziabili su base statistica. Ciò suggerisce di prestare una maggiore attenzione alle caratteristiche culturali dei settori scientifico disciplinari più ampi e complessi e, in prospettiva, di modificare lo stesso sistema di classificazione dei saperi, come suggerito dal Consiglio Universitario Nazionale in un recente documento.

Il Consiglio Universitario Nazionale osserva anche che i settori scientifico disciplinari MAT/04 e FIS/08, pur facendo parte di aree bibliometriche, hanno caratteristiche culturali e abitudini di pubblicazione più affini ai settori delle aree non bibliometriche, e che di ciò sarebbe opportuno tenere conto nelle procedure di Abilitazione.

Aree non bibliometriche

Il Consiglio Universitario Nazionale osserva con rammarico che l’assenza di una convincente definizione delle monografie ha di fatto portato a una sterilizzazione del terzo indicatore, le cui soglie risultano in genere così basse da non essere significative.

Il Consiglio Universitario Nazionale nota infine che il maggiore o minore incremento di alcuni valori soglia nelle aree non bibliometriche può essere stato determinato anche dal popolamento su base volontaria dei database di riferimento, e di questi possibili effetti sarebbe opportuno tenere conto. Anche per questa ragione il Consiglio Universitario Nazionale ribadisce ancora una volta quanto sia urgente la costituzione dell’ANPREPS.

LA PRESIDENTE

(Prof.ssa Carla Barbati)


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