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Gae utilizzabili per le supplenze Stessi termini per gli aggiornamenti

Il ministero era in ritardo con il nuovo regolamento

07/04/2020
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ItaliaOggi

Carlo Forte

Le graduatorie a esaurimento attualmente vigenti continueranno ad essere utilizzate anche per le supplenze fino all'anno scolastico 2020/2021. La costituzione delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze, previste dal decreto-legge 126/19, sarà rinviata infatti al 2021/2022. Lo ha disposto il governo con un decreto-legge messo a punto per fare fronte all'emergenza da Coronavirus. Anche per quest'anno, dunque, le Gae verranno utilizzate sia per le immissioni in ruolo che per la fase provinciale dei contratti a tempo determinato. E al termine della fase provinciale i dirigenti scolastici continueranno ad attingere gli aventi titolo alle supplenze dalle attuali graduatorie di istituto, il cui termine di validità è stato prorogato di un anno (si veda l'articolo pubblicato in questa stessa pagina).

Il nuovo sistema delineato dal decreto-legge 126/2019 dispiegherà effetti solo dall'anno scolastico 2021/2022. E per allineare l'entrata in vigore del nuovo sistema con le nuove Gae, che saranno utilizzate solo per il 50% delle immissioni in ruolo e non più per le supplenze annuali fino al 31 agosto e temporanee fino al termine delle lezioni (30 giugno), il governo ha deciso di anticipare anche l'aggiornamento delle Gae di un anno. Così da consentire la vigenza contemporanea di elenchi aggiornati per le Gae, per le nuove graduatorie provinciali previste dal decreto-legge 126/19 e per le graduatorie di istituto. La I fascia delle graduatorie di istituto, infatti, è costituita attraverso la trasposizione degli aspiranti che ne abbiano fatto domanda con le rispettive posizioni e punteggi risultanti dal contemporaneo inserimento nelle Gae.

Il mancato allineamento ha determinato in passato l'insorgenza di contenzioso in cui l'amministrazione è risultata soccombente, proprio perché gli aspiranti docenti interessati avevano giustamente lamentato la loro esclusione dalle supplenze conferite tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto (si vedano le sentenze del Tar Lazio n. 1024/19 e n. 10374/17).

La proroga si è resa necessaria anche perché la costituzione delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze necessita della previa emanazione di un regolamento ministeriale. Che dovrà recare le disposizioni di dettaglio per la costituzione degli elenchi e per le procedure di utilizzo e che l'amministrazione non avrebbe fatto in tempo ad emanare.


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