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Formazione, mancano 200 mln

Secondo ItaliaOggi. Nella direttiva la ministra se ne dimentica, salvo compensazioni

18/02/2020
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ItaliaOggi

CArlo Forte

Definire nel nuovo contratto un monte ore di formazione obbligatoria per i docenti. Lo prevede l'atto di indirizzo per il 2020 emanato il 7 gennaio scorso dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina (M5S). Il provvedimento non indica la copertura finanziaria, che necessita, secondo una stima di ItaliaOggi, di non meno di 200 milioni di euro aggiuntivi rispetto ai fondi disponibili per finanziarie i corsi. Pertanto, salvo stanziamenti in zona Cesarini, rischia di rimanere solo sulla carta.

La legge 107/2015, infatti, ha tramutato la formazione da diritto a dovere. E ciò comporta la necessità di retribuire i docenti per la maggiore onerosità della prestazione. Salvo che i relativi adempimenti non avvengano durante l'orario di lavoro ordinario o tramite la sospensione delle lezioni o tramite una corrispondete decurtazione degli oneri derivanti dalle attività funzionali all'insegnamento di natura collegiale (riunioni dei consigli di classe o del collegio dei docenti). Se ciò non dovesse avvenire e le ore di formazione dovessero essere previste in più rispetto all'orario ordinario, per ogni docente l'amministrazione dovrebbe prevedere una spesa di 350 euro lordi, derivante dalla qualificazione del relativo impegno alla stregua di attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, così come previsti dalla tabella 5 allegata al vigente contratto di lavoro. I piani di formazione annuale, infatti, prevedono mediamente 20 ore per ogni docente.

Considerato che i docenti in servizio sono circa 650 mila, la cifra necessaria supererebbe i 200 milioni di euro. Sempre che la ministra non stia pensando di far rientrare la formazione nell'orario di lavoro ordinario con le relative compensazioni, così come avviene per il restante personale della pubblica amministrazione, compreso il personale Ata. L'obbligatorietà della formazione discende dal comma 124, dell'articolo 1, della legge 107/2015, il quale dispone che «la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».

La norma parla espressamente di formazione in servizio. Vale a dire di un adempimento che rientra negli obblighi di lavoro. Ma non prevede la possibilità di una copertura economica ad hoc per finanziare l'eventuale lavoro straordinario. Ne consegue che tali adempimenti, in assenza di ulteriori finanziamenti, debbano necessariamente rientrare nella prestazione ordinaria. Fermo restando che, qualora i dirigenti scolastici dovessero autorizzare ore aggiuntive di lavoro collegate agli oneri di formazione, tali ore aggiuntive vanno pagate.

D'altra parte, una lettura costituzionalmente orientata del comma 124 della legge 107 non può prescindere dal fatto che l'articolo 36 della Carta dispone che la retribuzione debba essere proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Sulla qualità del lavoro, trattandosi di prestazione non di insegnamento, ma finalizzata al miglioramento della qualità di tale insegnamento tramite la formazione, i relativi adempimenti debbano essere necessariamente inquadrati nelle attività funzionali all'insegnamento. Che sono regolate dall'articolo 29 del vigente contratto di lavoro.

In particolare, le attività di formazione, essendo rivolte a tutti i docenti della scuola, vanno inquadrate nelle attività previste dal comma 3, lettera a) dell'articolo 29, che regola le attività funzionali all'insegnamento relative al collegio dei docenti. Sulla quantità del lavoro, la clausola negoziale prevede un monte ore tassativo di 40 ore l'anno per provvedere ai relativi adempimenti. Monte ore che, non di rado, viene sforato anche oggi solo per svolgere le attività ordinarie. Pertanto, a meno che i dirigenti scolastici non dispongano una drastica riduzione delle attività del collegio dei docenti, è probabile che, alla fine dell'anno, molti insegnanti, già adesso, matureranno crediti retributivi in aggiunta a quelli della retribuzione ordinaria.

Sulla questione vi è anche un precedente giurisprudenziale (Tribunale di Verona - Sez. Lavoro - Sent. 11/04/2011 n. 46). In quell'occasione il giudice aveva accertato che le ore prestate per partecipare a un corso di formazione sulla sicurezza, essendo state prestate oltre il monte ore obbligatorio, dovessero essere qualificaste «come vere e proprie ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste e come tali… essere retribuite».

Sulla necessità di regolare la questione contrattualmente non vi è dubbio alcuno. La Suprema corte, infatti, è costante nel ritenere che la misura della retribuzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione, debba essere quella stabilita nei contratti collettivi.

Contratti collettivi che costituiscono anche la fonte primaria dei diritti e dei doveri dei lavoratori. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, infatti, hanno stabilito che «i rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato» (Sezioni Unite Civili, presidente Carbone, relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009).