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E ora tocca agli esuberi

Si tratta di alcune migliaia di docenti individuati o da individuare in situazione di esubero e nei cui confronti potrebbe trovare applicazione quanto previsto dall'art. 14, commi 17 e 20 bis della legge 7 agosto 2012, n. 135.

12/02/2013
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ItaliaOggi

Scaduto lo scorso martedi 5 il termine entro il quale i docenti e il personale Ata potevano presentare o ritirare la domanda di dimissioni volontarie, di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del limite di età, rimane in sospeso – ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico con decorrenza 1° settembre 2013 – la posizione degli esuberi. Si tratta di alcune migliaia di docenti individuati o da individuare in situazione di esubero e nei cui confronti potrebbe trovare applicazione quanto previsto dall'art. 14, commi 17 e 20 bis della legge 7 agosto 2012, n. 135.

I due commi dispongono che il personale docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in soprannumero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, dovrà essere assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella provincia, con priorità sul personale a tempo determinato. L'assegnazione potrà essere disposta, tra l'altro, su posti rimasti disponibili in altri gradi di istruzione o altre classi di concorso, su posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico se il docente è in possesso del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione.

Qualora il docente non risulterà essere proficuamente utilizzabile, potrà essere collocato in quiescenza nel caso in cui risulti avere maturato, entro il 31 agosto 2012, i requisiti richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e cioè 65 anni di età se uomo e 61 se donna, unitamente a 20 anni di contribuzione e eventuali deroghe, 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età ovvero la maturazione della quota 96.