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Dirigenti scolastici, il concorso non vede ancora la luce E il Cds accusa: incostituzionale fare una selezione riservata

il Consiglio di Stato, sez. VI, con l'ordinanza del 21 giugno 2017 n. 3008 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 87 a 90, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nella parte in cui si prevede una procedura riservata, a soggetti con determinati requisiti quali essere già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie

01/08/2017
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ItaliaOggi

i Francesca De Nardi 

Sono emersi dubbi sulla legittimità della procedura riservata per l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Concorso che è ancora fermo, pur avendo ultimo l'iter dei pareri, al ministero dell'istruzione in quanto a bando e regolamento.

Tale procedura, infatti, rappresenterebbe un'eccezione alla regola del pubblico concorso, dal momento che risulta aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire e non pare sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.

Per questi motivi il Consiglio di Stato, sez. VI, con l'ordinanza del 21 giugno 2017 n. 3008 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 87 a 90, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nella parte in cui si prevede una procedura riservata, ai sensi del comma 88 citato, lettere a) e b), a soggetti con determinati requisiti quali essere già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero aver superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, etc...

Ebbene i giudici di Palazzo Spada, a questo proposito, osservano come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia affermato che la regola del pubblico concorso ammette eccezioni «rigorose e limitate» subordinate a due requisiti.

In primo luogo, esse devono rispondere ad una «specifica necessità funzionale» dell'amministrazione, ovvero a «peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico».

In proposito, è stato chiarito che non integrano valide ragioni di interesse pubblico né l'esigenza di consolidare il precariato né quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti né tantomeno esigenze strumentali di gestione del personale da parte dell'amministrazione.

Al contrario, un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall'amministrazione, e in particolare, quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all'esterno dell'amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo a chi già ne è dipendente in una data posizione.

In secondo luogo, le eccezioni alla regola del pubblico concorso devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto. Con particolare riguardo all'assunzione dirigenti scolastici, è stato poi ritenuto che devono essere previste «procedure imparziali e obiettive di verifica dell'attività svolta, per la valutazione di idoneità ad altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione dei migliori», e che in tal senso non basterebbe un generico rinvio al «particolare successo» con il quale l'aspirante avesse svolto un precedente incarico.

Nel caso di specie, i parametri appena delineati non appaiono rispettati.


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