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Diplomati magistrali, il titolo non basta per entrare nelle graduatorie

È arrivata l’attesa sentenza sul destino dei diplomati magistrali: i docenti col diploma magistrale non potranno essere inseriti automaticamente nelle graduatorie ad esaurimento ed avere quindi diritto ad una cattedra.

21/12/2017
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Corriere della sera

Valentina Santarpia

«Rimessione», ovvero, appello respinto. È stata pubblicata la tanto attesa decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali, ed è una batosta per centinaia di insegnanti sicuri di poter conquistare un posto in graduatoria ad esaurimento, e avere quindi la certezza - prima o poi - di ottenere una cattedra. La sentenza è negativa, il Consiglio di Stato respinge le motivazioni che avevano portato i legali di centinaia di diplomati magistrali a presentare un massiccio ricorso. Dietrofront rispetto ad altre sentenze di tenore opposto, che avevano invece immesso in Gae oltre 2000 persone, alimentando le speranze. Prima a commentare la sentenza l’Anief, parlando di «brutta pagina nella giurisprudenza italiana». «Il precariato non si risolve eliminando i nomi da una graduatoria - afferma il presidente Anief, Marcello Pacifico - e non si può cancellare con un colpo di spugna il giusto diritto di un docente abilitato ad aspirare alla stabilizzazione». Parla di «giudizio inaspettato quanto dirompente in ordine alle possibili conseguenze per molti docenti» anche la Flc Cgil. «La decisione presa lascia sgomenti anche per i possibili scenari che si apriranno per tutti gli interessati, molti già assunti in ruolo».

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Le motivazioni

Il Consiglio di Stato ha deciso di escludere i diplomati magistrali dalle Gae per diversi motivi. Prima di tutto, perché molti di questi docenti avrebbero dovuto far valere prima il proprio diritto a essere in graduatoria, e non «ricordarsene» solo quando il ministero dell’Istruzione ha fatto l’aggiornamento delle graduatorie, valido per il triennio 2014-2017. Se fino a quel momento non c’è stata nessuna volontà o domanda per rimanere in quelle graduatorie, pur sapendo dal 2001/2002 che il proprio diploma era abilitante, come si può pensare che ad un certo punto sia spuntata fuori, solo perché ci si riteneva ingiustamente esclusi? «Deve, pertanto, ritenersi che l’efficacia abilitante (ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti prima e ad esaurimento poi) del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2011/2002 avrebbe dovuto essere fatta valere dagli interessati mediante, in primo luogo, la presentazione di una tempestiva domanda di inserimento e, in secondo luogo, a fronte del mancato inserimento, la proposizione nei termini di decadenza del ricorso giurisdizionale», scrivono a palazzo Spada.

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Inoltre i giudici rilevano che «l’inserimento in una graduatoria, destinata a consentire per mero scorrimento lo stabile ingresso nel ruolo di docente, non dovrebbe prescindere da una seria ricognizione dell’esperienza maturata dai singoli interessati, di cui nel caso di specie non sono noti né l’attuale iscrizione nelle graduatorie di Istituto, né l’eventuale, ulteriore percorso formativo seguito dopo il conseguimento (in anni molto risalenti nel tempo) del diploma abilitante». Un chiaro riferimento a chi, come la signora siciliana intervistata dal Corriere, non ha mai in tutti questi anni esercitato la professione.

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La differenza tra chi c’è già e chi no

E come si giustificano le sentenze precedenti? «È evidente- scrive il Consiglio di Stato- la differenza esistenza tra la posizione di chi, già inserito nella graduatoria (e per effetto di tale inserimento titolare di un affidamento meritevole di tutela), viene cancellato perché omette di presentare domanda di conferma e la posizione di chi non ha mai presentato una domanda di inserimento in graduatoria. Ai primi è la stessa legge a consentire la presentazione di una domanda di reinserimento, con espressa previsione della possibilità di recuperare il punteggio maturato all’atto della cancellazione (articolo 1, comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004). Nessuna disposizione legislativa può invece legittimare la presentazione di una domanda di inserimento tardiva, non potendosi, del resto, in questo caso configurare alcun affidamento meritevole di tutela in capo a chi non ha mai nemmeno chiesto di essere inserito».

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50 mila a rischio

«È il più grande licenziamento di massa di tutti i tempi», sbotta l’avvocato Michele Bonetti, che ha curato i ricorsi di gran parte dei diplomati. «Ad essere colpiti non sono soltanto i 50 mila insegnanti interessati direttamente dalla sentenza, ma l’intero sistema scolastico. Ad oggi i contratti positivi stipulati a seguito dei precedenti positivi sono del tutto vigenti sino a quando non vi sarà una modifica delle decisioni sottese, ma è ovvio che tutti i posti di lavoro (dai soggetti ricorrenti con sentenze passate a chi ha provvedimenti del Giudice del lavoro) sono in pericolo e che urge allo stato attuale un intervento politico e legislativo». Tecnicamente, chi è dentro le Graduatorie ad esaurimento con un provvedimento cautelare ha diritto di restarci sino all’esito del giudizio di merito innanzi al Tar o al Consiglio di Stato: giudizi che potrebbero arrivare a febbraio, ovvero ad anno scolastico non concluso, con disagi prevedibili anche per le famiglie. Ed è per questo che i diplomati si sono già mobilitati con Adida per una manifestazione di protesta per l’8 gennaio, «per esigere una soluzione politica che chiediamo nel nostro piccolo da tempo e che oggi è più difficile ottenere».


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