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Didattica a distanza, si naviga a vista Docenti oberati di adempimenti

I dirigenti si stanno muovendo in modo diverso

17/03/2020
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ItaliaOggi

Marco Nobilio

Didattica a distanza, si naviga a vista. Nelle istituzioni scolastiche è tutto un proliferare di iniziative volte a garantire, per quanto possibile, la prosecuzione delle lezioni in via telematica. Altrimenti impossibile a causa della sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile, disposta dal decreto del presidente del consiglio del 9 marzo scorso. L'articolo 1, comma 1, lettera g), del precedente decreto presidenziale del 4 marzo prevede, infatti, che «i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità». Quest'ultima disposizione, peraltro, è l'unica fonte legale attualmente disponibile e reca una mera norma di indirizzo, come tale, del tutto prova di disposizioni di dettaglio e, soprattutto, non assistita da alcuna sanzione. Ed è rivolta solo ed esclusivamente ai dirigenti scolastici. Che devono porre in atto gli strumenti volti a consentire ai docenti, che intendano farlo di propria spontanea volontà, di mantenersi in contatto con i propri alunni, limitando in qualche modo i danni da inattività coatta dovuta all'emergenza sanitaria in corso.

Va fatto rilevare, inoltre, che si tratta di una norma secondaria che, allo stato attuale, non risulta radicata su solide basi a livello di normazione primaria. Perché la norma primaria a cui dà attuazione (il decreto legge 6 del 26 febbraio 2020) non reca alcun indicazione a riguardo, limitandosi a consentire la sospensione dei sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado (si veda l'articolo 1, comma 2, lettera d). Da ciò si evince che le prestazioni di insegnamento, che i docenti stanno erogando in via telematica, non sono obbligatorie. E quindi vengono fornite a titolo di mero volontariato.

La fonte degli obblighi dei docenti, infatti, è il contratto collettivo nazionale di lavoro che, per gli insegnanti, non prevede il telelavoro. In tal senso va l'insegnamento delle Sezioni unite della Suprema corte di cassazione che, in tale materia, si sono espresse in questi termini: «I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato» (si veda Cassazione, Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009). Ciò rileva anche dalle disposizioni contenute negli articoli 28 e 29 del vigente contratto di lavoro in ordine all'inesistenza di obblighi prestazionali sostitutivi in capo ai docenti, da osservare in via telematica, per quanto riguarda sia le attività di insegnamento che le attività funzionali.

Nonostante l'evidenza del contesto normativo, i dirigenti scolastici stanno emanando in questi giorni circolari interne recanti pretese antigiuridiche in riferimento ad inesistenti obblighi di firma del registro elettronico. Che nel caso specifico potrebbe integrare un vero e proprio falso stante l'assenza del docente dal luogo di lavoro. Per non parlare di imposizioni relative al rispetto dell'orario di lavoro in costanza di sospensione delle attività didattiche. A ciò va aggiunto il problema dell'imposizione dell'utilizzo di mezzi informatici da parte dei docenti con costi a carico dei medesimi. Fatto, questo, che oltre a distrarre dall'uso privato strumenti e utilità nella disponibilità esclusiva dei docenti e dei loro familiari, determina una vera e propria perdita salariale derivante dai costi di possesso e gestione di tali mezzi e utilità.

Si pensi, per esempio, ai costi del collegamento ad internet, a maggior ragione se il mezzo di telecomunicazione utilizzato sia lo smartphone. Costi che insistono anche sulle famiglie dei discenti e che, evidentemente, penalizzano gli alunni provenienti da famiglie meno abbienti In più bisogna anche considerare i problemi collegati al doveroso rispetto della normativa sulla privacy. Specie quando si tratti di minori o, peggio, di alunni in tenera età.

Un altro aspetto problematico riguarda il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Che insorge anche per effetto della irritualità della condotta richiesta, che sconta l'inesistenza di precedenti e di disposizioni specifiche. Poi c'è il problema della inadeguatezza dei mezzi a disposizione di docenti e famiglie. Dal lato dei docenti, peraltro, va fatto rilevare che i fondi della carta del docente non possono essere utilizzati per l'acquisto di smartphone e per coprire i costi della connessione a internet. Nonostante tutto ciò i docenti stanno comunque provvedendo, per quanto possibile, alla didattica a distanza. Ma anziché essere agevolati nel loro lavoro tramite lo sgravio dalle consuete procedure burocratiche, vengono costantemente fatti oggetto di richieste sempre più pressanti da parte dei dirigenti scolastici. Richieste che distraggono gli insegnanti dalla preparazione delle lezioni e dai necessari contatti con alunni e famiglie.


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