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Decreto semplificazioni: le semplificazioni (?) “mirate” per l’Università

La corposa bozza del provvedimento datata 6 luglio 2020, sotto la falsa effige della semplificazione, attua nell’art. 14-ter alcuni interventi mirati suggeriti dalle solite manine interessate

09/07/2020
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ROARS

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In un “decreto semplificazioni” ci si sarebbe potuti aspettare che le norme in via di messa a punto, sotto un cappello che evoca l’ammirevole volontà di semplificare il mare procelloso e dannatamente complesso della nostra legislazione, procedessero davvero nella direzione annunciata dal provvedimento. E invece, almeno con riguardo all’Università, la corposa bozza del provvedimento datata 6 luglio 2020, sotto la falsa effige della semplificazione, attua nell’art. 14-ter alcuni interventi mirati suggeriti dalle solite manine interessate (come rivela il fatto che sia stata inserita nell’articolato una norma ter, a riprova che si è voluto – come sempre – approfittare di un provvedimento già in cantiere per realizzare fini e interessi che stavano urgentemente a cuore alle manine in questione). Per consentire al lettore di capire  cosa si accinge a cambiare nel settore universitario per effetto di questa annunciata micro-riforma, non abbiamo avuto scelta: abbiamo dovuto allestire delle tavole di raffronto dei testi normativi interessati dalla novella legislativa in gestazione. Alla faccia della semplificazione!

I testi normativi interessati dalla riforma “semplificante” del governo Conte sono: la legge 240/2010 (aka “Gelmini”); il d.lgs. 19/2012 (sulla “valorizzazione” dell’efficienza delle Università); il d.P.R. 254/2001 (sulle fondazioni universitarie); gli articoli della legge di stabilità 2020 che hanno istituito e disciplinato la famigerata ANR (Agenzia Nazionale della Ricerca), dotandola di un cospicuo tesoretto, mentre altre modifiche normative secondarie riguardano i titoli rilasciati dalle Scuole superiori a ordinamento speciale e il concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.

In estrema sintesi – e lasciando ai lettori il compito di rendersi conto dei dettagli, per verificare se gli obiettivi perseguiti dal legislatore siano davvero semplificanti, o se invece celino obiettivi precisi, che, come al solito, innovano in modo inorganico il corpo della normativa universitaria senza essere preceduti da alcun serio dibattito sull’opportunità di ammettere la modifica individuata – le principali innovazioni riguardano:

  1. interventi volti ad agevolare lo scambio contestuale fra docenti consenzienti (adesso anche se con qualifica diversa: diverrebbe possibile lo scambio fra ordinario e associato) di sedi universitarie diverse;
  2. il fatto di ammettere anche le Università non virtuose che non abbiano conseguito particolari risultati nel campo della ricerca a sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica;
  3. un arzigogolato meccanismo normativo che sembra permettere alle sole Università virtuose (quelle sotto il tetto dell’80% di spese per il personale, per intenderci) di attivare procedure di arruolamento riservate ai soli docenti di Università che virtuose non sono, le quali implicherebbero anche lo spostamento delle mitiche “facoltà assunzionali” dalla Università non virtuosa a quella virtuosa, con la prima che per 12 mesi dalla perdita del personale drenato dalle Università virtuose non avrebbe la possibilità di bandire procedure (Università di serie A e serie B? quella è la rotta);
  4. la possibilità di conferire assegni di ricerca anche di durata semestrale, non più vincolato al rispetto del limite dell’annualità, per specifici progetti di ricerca che rendano necessario tale micro impegno;
  5. modifiche alla indicazione presente nei bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (l’art. 24, per intenderci), con la previsione che non solo i PO, PA e RU, ma anche i ricercatori a tempo determinato già assunti dall’Università che procede al bando siano esclusi dalla possibilità di partecipare alla procedura bandita;
  6. la previsione che i ricercatori di tipo B siano adesso per legge (e non in base a regole previste dai singoli atenei, che finora in qualche caso potevano prevedere assai opinabili pseudo-lezioni da tenersi senza alcuna formalità di fronte all’indistinto corpo docente del dipartimento dell’ateneo bandente) tenuti a svolgere una prova didattica innanzi alla commissione esaminatrice nell’ambito delle procedure di selezione che li riguardano;
  7. la possibilità di chiamare all’inquadramento nel ruolo di associato, in caso di valutazione positiva già raggiunta, i ricercatori di tipo B dopo un solo anno dall’immissione nel relativo ruolo, sempre che l’ateneo abbia le risorse finanziarie per farlo;
  8. l’interpretazione normativa vincolante in base alla quale l’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240, va interpretato nel senso che l’abilitazione scientifica, da conseguire ai fini della chiamata di cui al medesimo comma 6, si riferisce allo stesso settore concorsuale di afferenza oggetto della procedura;
  9. nuove norme in materia di congedo obbligatorio per maternità;
  10. l’attribuzione all’associazione di diritto privato CRUI e non al CEPR della possibilità di esprimere un membro del panel dei valutatori dei futuri componenti del direttivo dell’Agenzia Nazionale della Ricerca, depennando il requisito in base al quale il candidato in possesso di esperienza nella gestione di progetti complessi avrebbe avuto titolo preferenziale nella selezione (evidentemente fra i nomi che la CRUI ha già in mente di proporre c’è qualcuno che non ha mai gestito progetti di ricerca complessi e sarebbe un vero peccato non consentirgli di spiccare nella selezione);
  11. l’attribuzione, a decorrere dall’A.A. 2022-23, ad ANVUR, CRUI e CUN del potere di esprimere i criteri che saranno recepiti da un regolamento governativo per definire i criteri di accreditamento dei nuovi corsi di insegnamento;
  12. singolari ritocchini ad hoc al modo in cui viene composto il collegio dei revisori dei conti delle fondazioni universitarie (forma giuridica attraverso cui operano, a titolo di esempio, realtà libere di agire iure privatorum come l’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT o l’IMT di Lucca).

Insomma, la semplificazione nell’Università è ancora una volta sinonimo di particolarismi legislativi a corto raggio, che si guardano bene dall’affrontare organicamente e in una visione partecipata davvero (non solo nelle segrete stanze di CRUI, ANVUR e Ministero) i problemi di sistema che il settore conosce a far tempo dalla pessima riforma del 2010.

Buona non semplice lettura dei testi “semplificati”! (e, visto che ci siete, approfittatene per fare un ripasso sulla pessima “Gelmini”, che, martoriata da tante silenziose leggine succedutesi in questo decennio, nel testo oggi vigente non corrisponde più al testo che si ricava dalle prime occorrenze offerte da google tramite gli inaffidabili siti di legislazione del Parlamento italiano). 

DL_semplificazione_6_luglio_2020-Pol_Agricole

Legge 30 dicembre 2010 DOPO DECRETO SEMPLIFICAZIONI

DLGS ANVUR 2012 DOPO DECRETO SEMPLIFICAZIONI

DECRETO FONDAZIONI UNIVERSITARIE DOPO DECRETO SEMPLIFICAZIONI

LEGGE FINANZIARIA 2020 ANR DOPO DECRETO SEMPLIFICAZIONI


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