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Dal 2016 trasferimenti anche sul potenziamento

Sarà il dirigente ad assegnare i docenti alle cattedre o alle attività

05/01/2016
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ItaliaOggi

Antimo Di Geronimo

I trasferimenti e i passaggi, con effetti dal 1° settembre 2016, saranno disposti sull'organico dell'autonomia. Quest'anno, invece, i movimenti sono stati effettuati solo su posti e cattedre dell'organico di diritto. Mentre sull'organico di potenziamento sono state disposte le immissioni in ruolo della fase C. Dal 2016, organico di diritto e organico di potenziamento si fonderanno invece in un unico elenco: l'organico dell'autonomia. E i movimenti saranno effettuati facendo riferimento al nuovo assetto. Sarà il dirigente scolastico, all'esito dei movimenti, a decidere quali docenti assegnare alle cattedre in senso stretto e quali all'organico di potenziamento. Stando ad una recente interpretazione dell'amministrazione centrale, peraltro, le distinzioni tra i due organici sarebbero destinate ad estinguersi anche nella prassi. E ciò sembrerebbe legittimare anche eventuali soluzioni miste. Vale a dire, docenti assegnati su frazioni di cattedre con ore di completamento sulle ore di potenziamento e viceversa. Dal prossimo anno, dunque, anche i docenti che avranno mantenuto la titolarità della sede potranno essere assegnati sul potenziamento. E per contro, gli insegnanti che entreranno nell'organico dell'autonomia delle scuole, in quanto tratti dagli albi territoriali, potranno comunque essere assegnati su cattedre in senso stretto. A nulla rilevando il possesso di eventuali precedenze. Che avranno valore solo ai fini dell'assegnazione della sede. La bozza di contratto sulla mobilità di quest'anno recepisce, infatti, tutta la normativa sulle precedenze. Che avrà valore in tutte e 4 le fasi in cui sarà suddivisa la mobilità: 1) comunale; 2) endoprovinciale; 3) professionale e interprovinciale; 4) assegnazione agli ambiti territoriali dei docenti neoimmessi in ruolo nelle fasi B e C. Resta da vedere in che misura sarà data facoltà ai docenti titolari delle precedenze di avvalersi delle relative priorità. La procedura è ormai collaudata quando siano in gioco le titolarità. Ma è del tutto nuova per quanto riguarda la relativa applicazione nella mobilità tra ambiti. Non è ancora chiaro, infatti, se le precedenze vincoleranno anche i dirigenti scolastici, all'atto della scelta dei docenti collocati negli ambiti, oppure si esauriranno nella fase dell'assegnazione agli ambiti stessi. Ipotesi meno probabile della prima. Specie se si considera che le leggi speciali da cui discendono le preferenze non pongono limiti al diritto di priorità nella scelta della sede dei titolari delle relative precedenze.


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