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da Fuoriregistro-I minori e la giustizia in Italia

I minori e la giustizia in Italia di Rolando Alberto Borzetti ''Il Ministro Castelli disponibile a rivedere alcuni punti della proposta''. Parla l'on. Burani Procaccini (FI) Dal Redattore Soci...

17/03/2002
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Fuoriregistro

I minori e la giustizia in Italia
di Rolando Alberto Borzetti

''Il Ministro Castelli disponibile a rivedere alcuni punti della proposta''. Parla l'on. Burani Procaccini (FI)

Dal Redattore Sociale:

Oggi il Ministro per la Giustizia Roberto Castelli si è recato alla Commissione per l'infanzia per spiegare le ragioni del suo provvedimento, che da quando è stato annunciato ha continuato a sollevare numerose polemiche non solo da parte degli addetti ai lavori, ma anche in seno alla maggioranza. La Commissione nei giorni passati e in quelli che verranno sta raccogliendo il più ampio numero di indicazioni possibili per arrivare a stilare un proprio documento da presentare al Parlamento e al Governo. Alla presidente della Commissione, l'on. Maria Burani Procaccini, abbiamo chiesto, alla luce delle dichiarazioni di oggi del Ministro, una valutazione.

'C'è stata la disponibilità del Ministro Castelli a rivedere alcuni punti della proposta, fermo restando l'impianto, ma non è su quello che ho da ridire. Mi sta a cuore invece che si possano ridiscutere in particolare tre punti: quello che riguarda la modifica del percorso di recupero di chi supera i 18 anni, l'istituto della messa in prova che per alcuni aspetti condivido e per altri no, e infine la possibilità di avere una presenza accanto al minore di garanzia durante il momento processuale e penso ad una figura più generale di Garante per l'infanzia'.

Quali sono i suoi dubbi sull'istituto della messa in prova?

'Condivido, ad esempio, l'idea che in un delitto efferato questo istituto non possa essere applicato se non dopo un congruo periodo di tempo, in cui la pena sia espiata. Invece sarei più cauta in caso di violenza di gruppo, perché nel gruppo di solito il più debole si espone di più, mentre il più forte e più violento si nasconde con più facilità'.

Cosa è secondo lei irrinunciabile anche nella necessità di un adeguamento normativo?

'Quello che mi interessa è che l'ottica del recupero del minore non venga abbandonata considerando che comunque ci si deve adattare ai tempi. 'De' delitti e de' le pene" è stato uno dei libri più importanti che siano stati scritti, ma sono anche passati parecchi anni! Non mi formalizzo se un minore esce fuori dalla struttura del carcere minorile per entrare in quello ordinario, mi scandalizzerebbe se vi entrasse tout court. Che il progetto educativo possa continuare e la struttura di accoglienza venga adattata al diciottenne, che non sia messo indiscriminatamente con gli adulti e non interrompa il programma di inserimento, mi sembrano garanzie sacrosante.'

Della riforma nell'ambito civile, invece, che cosa ne pensa?

'Sul riunire le competenze in ambito civile mi sembra siano un po' d'accordo tutti. Si sente la necessità di un accorpamento della frammentarietà che c'era stata fino ad esso. L'unico aspetto da valutare è se accorpare la giustizia civile e quella penale o lasciarle separate. Perché anche nell'ambito dei tribunali dei minori la giustizia civile è legata a quella penale, legame ancor più forte per la sezione civile del tribunale ordinario che si occupa di separazioni tra i coniugi'.

Secondo il suo giudizio sarà possibile rivedere alcuni aspetti della proposta, quelli che fanno più discutere?

'Alcune parti sicuramente, almeno questa è stata l'idea del Ministro che è comunque disposto a considerare i suggerimenti anche se ha precisato che non accetterà modifiche dell'impianto. Ma è ovvio, perché questo attiene alla scelte politiche. Il Ministro Castelli ha anche sottolineato che è disponibile a patto che le riforme abbiano costo zero nei confronti del Ministero di Giustizia. Ci potrebbero essere un'alternativa se si istituisse un'Agenzia del Garante per l'infanzia e allora i costi non andrebbero a ricadere sul ministero.Ed io sono del parere che queste agenzie hanno effetto quando sono del tutto autonome e unite."

I minori e la giustizia in Italia

(91/00) 1991 1998 2000 var. %
(A) 26.783 23.373 22.132 (*) -17,4
(B) 44.977 42.107 43.897(*) -2,4
(C) 2.306 3.638 3.466(*) 50,3
(D) 4.072 4.222 3.994 -1,9
(E) 1.954 1.888 1.886 -3,5
(F) / 13.549 12.494 /

(A) Minorenni denunciati a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza
(B) Minorenni denunciati alle Procure per minorenni
(C) Minorenni condannati
(D) Ingressi nei Centri di Prima Accoglienza
(E) Ingressi negli Istituti Penali Minorili
(F) Soggetti presi in carico dagli Uff. di Servizio Sociale per minorenni

(*)Dati riferiti al 1999
Fonte: Elaborazione Censis su dati Istat, Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia

Commenti sul ddl

E' una politica regressiva rispetto all'apertura di questi anni che consentiva la realizzazione di recupero dei soggetti minori che hanno commesso dei reati. - ha commentato Ferrari - Il ridurre la messa in prova, la possibilità di sconto di pena per questi soggetti sicuramente è una tendenza a voler dare delle risposte repressive rispetto invece a problemi sociali che hanno bisogno di tutt'altro tipo di risposta. La risposta di una società che riesca a percorrere strade di comprensione e attenzione con tutta la difficoltà del caso, perché molti di questi minori possono aver compiuto atti gravi come l'omicidio. Non è attraverso una più lunga carcerazione che noi riusciamo a dare delle risposte reali a questi disagi'. (Livio Ferrari, Conferenza nazionale volontariato giustizia)

'Questa proposta va dietro a quello che la gente vuole. Lo dico spesso quando parlo di Erika ed Omar. Quando c'è incapacità di gestire le regole in famiglia piuttosto che nella società di fatto chiediamo che siano altri a gestirle al posto nostro. Noi abbiamo oggi una reale difficoltà a gestire il mondo degli adolescenti e non ci siamo messi in testa che questa difficoltà sta dentro di noi, genitori, scuole, parrocchie. Tutti. E' più facile pensare che la maggior punibilità possa aiutare, ma io non sono convinto per nulla'. (Don Ricca, Cappellano ''''Ferrante Aporti'''')

'I ministri fanno a gara a rendere più sicura la società dei benestanti: prima i tossicodipendenti poi le prostitute, passando per gli immigrati e ora per i minori 'delinquenti'. A nessuno interessa la vita di queste persone, ma esse possono esistere e vivere solo in funzione dei benestanti i quali, guarda caso, si sono sistemate bene le leggi per l'abbassamento della soglia del loro 'delinquere'. La logica è semplice: tolleranza per i ricchi, pugno di ferro per i 'poveri cristi'. (don Vinicio Albanesi, Cnca)

'Si tratta di un moralismo, gretto e sterile, che si illude che con la punizione o il fantasma della punizione si possa disincentivare o prevenire la criminalità. Se questo Ministro conoscesse le esperienze delle altre nazioni, dove le misure cono certamente più aspre, saprebbe che ad un inasprimento della pena corrisponde in genere un aumento della criminalità. Quando si crea questo clima tra i soggetti che delinquono e forze di polizia, la cultura che ne nasce è quella della durezza: un incremento di repressione produce più criminalità. Questo è un aspetto ancora più tragico. Nel momento in cui gli adulti non sono più capaci per mille motivi di essere degli educatori o, se vogliamo usare una brutta parola, dei 'rieducatori' questa è la scorciatoia, ma è una scorciatoia assolutamente sterile ed una dichiarazione di fallimento.' (don Gino Rigoldi, Comunità Nuova)

Giustizia minorile: cosa cambia con il nuovo ddl

Giudici onorari

Vengono ridotti da due a uno (art. 1, 2 e 3). Il ddl infatti mira a far prevalere il profilo giurisdizionale dell''organo giudicante, pur non privandolo del supporto di specialisti di carattere sociale, tradizionalmente assicurato attraverso la partecipazione dei componenti privati dei Tribunali per i minorenni. La riduzione comunque fa si che la maggioranza rispecchi una specializzazione di carattere giuridico.

Imputabilità

Si introduce un diverso regime sansonatorio per i soggetti compresi tra i 16 e i 18 anni, per i quali la pena può essere ridotta solo fino ad un quarto. Rimane inalterata invece la riduzione di un terzo per i minori di 16 anni (art. 4). La motivazione di fondo risiede nella convinzione che i fenomeni di devianza che suscitano maggiore allarme hanno più spesso interessato proprio questo fascia d''età.

Misure cautelari

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 ridefiniscono il sistema delle misure cautelari riducendo i margini di discrezionalità del giudice, aumentando la durata dei termini della custodia cautelare e distinguendo secondo fasce di età e distinti livelli di devianza. Si introduce l'ipotesi del pericolo di fuga, anche in considerazione della "condotta di vita dell'imputato', come ulteriore criterio per definire i provvedimenti di adozione di misure cautelari restrittive, stabilendo un parallelismo con quanto prevede il codice di procedura penale per i maggiorenni. Viene inoltre indicato un elenco di delitti ritenuti 'di particolare allarme sociale' rispetto a cui viene determinata l'adozione delle misure cautelari. Tra questi anche la 'resistenza aggravata'.

Messa alla prova

Il ddl conferma l''istituto della sospensione del processo e della messa alla prova ma stabilendo che la durata della sospensione del processo non sia superiore a tre anni, modalità oggi prevista solo per i reati di maggiore gravità. La sospensione del processo e la messa alla prova sono escluse per i delitti di omicidio volontario, consumato o tentato.

Compimento della maggiore età

Al compimento del diciottesimo anno di età il giudice competente può disporre anche di ufficio, tenuto conto della personalità dell'imputato o del condannato, delle esigenze del trattamento e della durata della pena o del residuo di pena, che la misura della custodia cautelare in carcere o la pena detentiva siano eseguite negli istituti per adulti.


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