FLC CGIL
Contratto Istruzione e ricerca, filo diretto

https://www.flcgil.it/@3954665
Home » Rassegna stampa » Rassegna stampa nazionale » Coronavirus, decreto salva anno

Coronavirus, decreto salva anno

Oggi dpcm con ulteriori misure di contenimento. Diritto di recesso per le gite già pagate. Salta il tetto dei 200 giorni di scuola perché sia valido

25/02/2020
Decrease text size Increase text size
ItaliaOggi

Alessandra Ricciardi e Marco Nobilio

Per ora la « sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza», causa Covid-19, ha la validità di una settimana. La misura di contenimento della diffusione del Coronavirus è stata decisa con decreto legge dal consiglio dei ministri il 22 febbraio scorso e riguarda ad oggi le regioni Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Lombardia. Non risultavano confermati a ieri sera i rumors circa la decisione del governo di prevedere a partire da domani la chiusura generalizzata delle scuole in tutte le regioni.

La sospensione delle attività pone a rischio il raggiungimento dei 200 giorni di lezione necessari per la validità dell'anno scolastico previsti dall'articolo 74 del decreto legislativo 297/94.

Ma le cause di gravità e urgenza a monte del provvedimento hanno indotto il governo a prendere in considerazione una deroga che legittima la frequenza inferiore ai 200 giorni. La norma, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, non sarà inserita però nel Dpcm che dovrebbe essere varato oggi dal consiglio dei ministri, decreto che prevederà ulteriori misure di contenimento, ma andrà in un provvedimento ad hoc del ministero dell'istruzione insieme alla convalida dei corsi di alternanza scuola-lavoro anche se le attività in esterna non si sono svolte perché rientranti nelle zone dove è scattata la sospensione scolastica.

Il pacchetto scuola del dpcm prevede anche il diritto di recesso per i viaggi di istruzione già pagati e che sono stati ora vietati e convalida i corsi di alternanza scuola-lavoro anche se le attività in esterna non si faranno perché rientranti nelle zone dove è scattata la sospensione scolastica.

La decisione sulla validità dell'anno scolastico con meno di 200 giorni di frequenza, proposta dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, non è nuova. Misura analoga è stata già assunta in occasione di calamità naturali o intemperie atmosferiche (neve).

Del resto, il comma 7 dell'articolo 14 del dpr 122/2009 contiene già una deroga che legittima la validità dell'anno scolastico, ai fini della valutazione finale, per gli alunni che abbiano frequentato le lezioni per almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il dispositivo prevede, inoltre, che le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie, deroghe a tale limite.

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La facoltà di derogare al limite dei 200 giorni, in capo alle istituzioni scolastiche, è stata comunque considerata legittima dalla giurisprudenza amministrativa in più occasioni (tra le tante si veda la sentenza del Tar Veneto 330/09). Quanto alle deroghe legittimate per via amministrativa vanno segnalate, tra le tante, le note diffuse dal ministero dell'istruzione il 27 ottobre 2010, la nota prot. n. 18967 del 18 novembre 2002 e 1513 del 6 febbraio 2012 emanate dall'ufficio scolastico dell'Emilia-Romagna. Insomma, salvo sospensioni che dovessero protrarsi per periodi molto lunghi, già adesso, a legislazione costante, non dovrebbero esserci problemi per le assenze forzate degli alunni. Tuttavia, il ministero dell'istruzione ha deciso di impartire disposizioni precise e univoche sulla questione.

Più complessa appare, invece, la situazione dei concorsi. Il blocco delle procedure concorsuali solo in alcune zone del paese, infatti, potrebbe indurre gli interessati a migrare in altre regioni bypassando il divieto. Fermo restando il blocco della mobilità per i residenti nelle zone a rischio. E ciò potrebbe portare a situazioni di dubbia legittimità con prevedibili risvolti anche in sede di contenzioso.


La nostra rivista online

Servizi e comunicazioni

Seguici su facebook
Rivista mensile Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33
Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Servizi assicurativi per iscritti e RSU
Servizi assicurativi iscritti FLC CGIL