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Concorso straordinario, il Tar Lazio conferma il no ai docenti delle paritarie

La previsione di una specifica esperienza professionale, di tre anni negli ultimi dodici (esclusivamente) presso istituzioni scolastiche statali, non è irragionevole né lesiva di principi costituzionali

06/11/2020
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Il Sole 24 Ore

Pietro Alessio Palumbo

La procedura straordinaria per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado - per espressa previsione di legge - ha carattere eccezionale. Tale procedura richiede lo svolgimento di tre annualità nel corso degli ultimi dodici anni presso istituzioni scolastiche statali, con effetto preclusivo alla presentazione della domanda per coloro che non siano in possesso del descritto requisito. Ebbene ha chiarito in proposito il Tar del Lazio con la recente sentenza 11134/2020, la previsione di una specifica esperienza professionale, di tre anni negli ultimi dodici (esclusivamente) presso istituzioni scolastiche statali, non è irragionevole né lesiva di principi costituzionali. A ben vedere in un concorso straordinario la previsione di un dato collegato alla specifica esperienza professionale acquisita e al servizio svolto costituisce parametro, da un lato, per inserire un criterio di merito collegato all'attività svolta, dall'altro, per delimitare il campo di applicazione di una procedura “speciale” che segue una logica chiara: eliminare il precariato pubblico storico.

Il diverso meccanismo di selezione delle paritarie
L’intenzione del legislatore è dunque quello di incidere sul sistema dei docenti che lavorano presso le istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento. In tale ottica la distinzione con gli istituti scolastici paritari o comunali non appare irragionevole anche se si considera il diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali. E ciò muovendo anche dalla considerazione che il servizio svolto presso le scuole paritarie, pur rientrando queste nel sistema nazionale di istruzione, è pur sempre svolto presso istituzioni “private”. Discende che la distinzione non appare irragionevole, né contrastante con la disciplina europea se si considera che non incide sul diritto alla libertà di insegnamento né preclude a (tutti) docenti di partecipare al concorso ordinario.

Professionalità, abilitazione, normativa europea
Inoltre per il Tar capitolino la professionalità acquisita costituisce un fatto differente e ulteriore rispetto all'abilitazione professionale. La distinzione tra i due requisiti e l'inserimento del requisito integrativo dell'esperienza professionale acquisita non lede l'equilibrio normativo. A ben vedere infatti, specie in un concorso di carattere straordinario, in cui è prevista una procedura semplificata e più agevole per lo svolgimento delle prove concorsuali, il requisito dell'esperienza triennale viene a rappresentare un importante parametro sulla base del quale valutare il merito e la capacità dei concorrenti. Non emerge, d’altro canto, un contrasto tra la disciplina euro-unitaria e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non contrastano con le vigenti, puntuali, disposizioni di diritto europeo.


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