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Concorso docenti, la sola paura del contagio non vale una prova suppletiva

Sentenza del Tar Lazio: non può invocare l'annullamento della selezione per l'insegnamento il candidato che non si presenta

09/12/2020
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Il Sole 24 Ore

Pietro Alessio PAlumbo

Non può invocare l'annullamento del concorso per l'insegnamento il candidato che non si presenta alle prove nel «timore delle conseguenze della pandemia in atto per la sua incolumità». A nulla serve lamentare davanti al giudice amministrativo il mancato rinvio generale dello svolgimento delle prove ovvero la possibilità di sostenerle in una sessione “suppletiva”. Con la recente sentenza 12765/2020 il Tar del Lazio ha precisato che il candidato insegnante, assente alle prove del concorso, non può sostituirsi agli organi di governo e alle amministrazioni competenti nel valutare la gravità della situazione epidemiologica, reclamando alle stesse che avrebbero dovuto sospendere lo svolgimento delle prove concorsuali a causa della pandemia in atto.

Si badi, la calendarizzazione delle prove del concorso straordinario è intervenuta durante la vigenza di una normativa di legge che consentiva, anzi, a ben vedere, addirittura “sollecitava” il celere svolgimento delle prove selettive purché nel rispetto delle misure volte alla massima tutela possibile per la salute dei candidati, dei commissari e vigilanti e della collettività tutta.

Via libera alle prove, anzi: massima rapidità
Ebbene prima dell'entrata in vigore delle nuove misure, il 6 novembre scorso, sono da ritenersi pienamente legittime tutte le prove concorsuali che per evitare il contagio e nell'osservanza della disciplina vigente, prevedevano che i candidati facessero uso delle mascherine e degli altri presìdi; e che le sedi per lo svolgimento delle prove fossero adeguate e sanificate. Dal che, rispettata la disciplina anti-contagio, l'Amministrazione poteva, anzi, aveva il dovere di portare a termine le procedure concorsuali in uno spirito per di più ispirato alla massima velocità possibile. Tant'è che per fugare ogni dubbio interpretativo la disciplina di riferimento era essa stessa - emblematicamente - titolata “Accelerazione Concorsi”.

Preoccupazione di contagio e “forza maggiore”
Per altro verso e al di là di ogni considerazione in ordine alla legittimità o meno della mancata previsione di impedimenti da ritenersi validi, quali obblighi di quarantena o isolamenti da Covid, il mero timore dell'epidemia in corso per la propria e altrui salute, non può (legittimamente) autorizzare la possibilità di accordare prove suppletive ai candidati assenti a uno degli step delle prove concorsuali. E neppure è applicabile il concetto di “forza maggiore”. Tanto è vero che la nozione di forza maggiore quale esimente del diritto penale che viene spesso applicata anche nelle altre branche del diritto per esonerare da responsabilità l'autore di una condotta, non può essere rapportata ad un criterio di carattere meramente soggettivo, identificato dalla sola paura o ansia o comunque dal solo stato d'animo di chi la invoca. In altre parole il candidato in tal caso non è nell'impossibilità “materiale” di presentarsi alle prove a calendario: pertanto la sua assenza equivale a rinuncia al concorso.


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