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Buonascuola e Jobs Act

di Osvaldo Roman

12/04/2015
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ScuolaOggi

Il Disegno di legge governativo che reca la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” è un provvedimento assai complesso che, contrariamente alle assicurazioni fornite al riguardo dal Presidente del Consiglio, nell’atto della sua presentazione alla stampa ,si ripropone di cambiare dalla a  alla z l’intero ordinamento legislativo che regola la scuola del nostro paese.

In tal senso vanno sia  i tredici decreti delegati   previsti all’art.21 sia  la parte immediatamente precettiva del testo.

La riforma proposta dal Governo mi sembra poggiare su tre pilastri.

Innanzitutto il piano di assunzioni per il prossimo anno scolastico 2015-16  che riguarderà  100.701 docenti realizzato con la creazione dell’organico dell’autonomia che  comporta il superamento dell’organico di fatto, la copertura dei posti vacanti per turn over  e la creazione di nuovi 50mila posti per i potenziamento dell’offerta formativa.  

A questo si associa la scelta di modificare radicalmente un aspetto fondamentale della funzione docente da sempre considerato la condizione che consentiva di  concepire e realizzare la libertà di insegnamento: quello del conseguimento in sede concorsuale del diritto alla titolarità di una sede scolastica e delle garanzie poste per la sua tutela.

Infine la revisione, con quello che viene indicato come il  primo decreto legislativo delegato, del Testo unico vigente, per accogliere, non solo le modifiche intervenute nel passato ma quelle apportate dalla parte precettiva del DDL. Si affianca a tale revisione e per ora sembra destinata ad accompagnarla fino al suo totale superamento l’approvazione degli altri 12 previsti decreti delegati.

L’organico dell’autonomia (art.6), si è detto, aggiunge alle categorie dei posti comuni e dei posti di sostegno la categoria dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. Viene  individuato , inoltre, il meccanismo per la determinazione della sua consistenza, da effettuare con cadenza triennale, anziché annuale, oltre che per la sua ripartizione fra le regioni, tra albi territoriali, nonché tra singole istituzioni

scolastiche. Si  dispone che il dirigente scolastico utilizza, per le supplenze temporanee fino a dieci giorni oltre che per le supplenze annuali, il personale della dotazione organica dell’autonomia. Il medesimo personale, non si comprende come se è impegnato nelle attività curriculari previste nel Piano tra cui quelle che mirano a ad una riduzione dl numero di alunni per classe, è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

La consistenza di tale  organico è determinata tenendo conto del fabbisogno di posti indicati, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 2, da ogni istituzione scolastica nel Piano triennale dell’offerta formativa, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Tale consistenza è determinata ogni 3 anni su base regionale, con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, e comunque nel limite massimo di risorse finanziarie stabilite all’art. 24, co. 1.

Limitatamente ai posti comuni e ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno, individuato da ogni istituzione scolastica nel suddetto Piano triennale dell’offerta formativa, deve essere confermato dal MIUR nell’ambito della

valutazione complessiva dei Piani triennali. Per individuare l’organico dei posti di sostegno valgono le disposizioni già vigenti.

L’articolo 7  del DDL reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare affida agli stessi l’attribuzione diretta di incarichi triennali ai docenti e la possibilità di derogare ai parametri numerici previsti per la formazione delle classi.

 E’ un fatto davvero singolare che una radicale riforma riguardante la natura della funzione docente venga inserita quasi di soppiatto tra le disposizioni riguardanti la dirigenza scolastica che tra l’altro prevedono anche il contentino(dopo l’emarginazione subita nel DDL sulla P.A), dell’incremento, dall’a.s.2015/2016, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.

Infatti si dispone,  tra le disposizioni che  riguardano i dirigenti,l’istituzione dei ruoli del personale docente che dovranno essere regionali e articolarsi in albi territoriali – la cui ampiezza è definita dagli USR, anche in funzione della popolazione scolastica – , suddivisi in sezioni separate per:

 gradi di istruzione;

 classi di concorso;

 tipologie di posti.

La nuova disciplina dell’iscrizione negli albi territoriali – finalizzata, in

particolare, all’attuazione delle nuove disposizioni in materia di incarichi di

docenza attribuiti direttamente dal dirigente scolastico– non si applica al

personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in

vigore del provvedimento, salvo che in caso di mobilità territoriale e

professionale, ipotesi nella quale anche i medesimi docenti sono iscritti negli

albi. Peraltro, la disposizione che prevede l’iscrizione negli albi territoriali del

personale di ruolo che abbia effettuato domanda di mobilità dovrebbe

applicarsi solo  a decorrere dall’a.s. 2016-2017.

L’art. 10 del CCNL personale del comparto scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007

prevede che i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e

intercompartimentale del personale siano definiti in sede di contrattazione  integrativa nazionale. Ovviamente anche in questo caso, come in molti altri che le organizzazioni sindacali stentano a conteggiare, viene modificato e travolto dal disegno di legge del governo.

In ogni caso la creazione  degli albi territoriali dei ruoli docenti riguarderà da subito tutti i docenti di ruolo in quanto l’organico dell’autonomia risulterebbe nella fase iniziale della riforma e anche in seguito di fatto composto da due componenti: quella dei docenti già nominati a tempo indeterminato nelle scuole collocate in un determinato ambito territoriale e quella dei  docenti(100.007) assunti direttamente negli albi territoriali che saranno prescelti e nominati nelle scuole con incarichi triennali dai Dirigenti scolastici nell’ambito del piano di assunzioni previsto.

Infatti  il dirigente scolastico, provvede all’attribuzione diretta degli incarichi ai docenti da. Si tratta di una delle sostanziali novità recate dall’art. 7. Attualmente, infatti, in base all’art. 400, co. 02, terzo periodo, del d.lgs. 297/1994 sono gli stessi vincitori del concorso a scegliere, nell'ordine in cui sono inseriti nella

graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

Con la nuova normativa il dirigente scolastico propone incarichi di docenza di durata triennale rinnovabili ai docenti iscritti negli albi territoriali, nonché “al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica”.

 Quest’ultima disposizione, che comporterebbe problemi di conflitto non indifferenti,

 non dovrebbe  riguardare  il prossimo anno scolastico.

Con i trasferimenti e con il turn over nei prossimi anni  tutti i docenti perderanno la titolarità della sede scolastica e saranno unicamente collocati (titolari?) nel’albo del ruolo territoriale in attesa di incarico triennale.

Nel testo attuale la previsione di attribuire  incarichi a tempo determinato triennali  – seppur rinnovabili – non si concilia con quella che il  destinatario di tali incarichi risulti personale assunto a tempo indeterminato (neo assunti ma nel futuro anche personale già di ruolo).In realtà per i neo assunti il DDL richiama il  tempo indeterminato  ma lo riferisce ai ruoli territoriali e non lo associa mai alla stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

L’articolo 8 autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ad attuare, per l’a.s. 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo

indeterminato di personale docente. Destinatari della disposizione sono i

vincitori (non ancora assunti) del concorso pubblico bandito nel 2012 e gli

iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Inoltre, esso prevede una nuova disciplina, a regime, per l’assunzione del

personale docente, che avverrà esclusivamente mediante concorsi per titoli

ed esami.

La copertura finanziaria consente  l’assunzione di 100.701 unità di personale docente – inclusi i soggetti da assumere sui nuovi posti di sostegno-  di cui circa 50 mila destinate al potenziamento dell’offerta formativa.

In particolare, ai fini dell’attuazione del piano straordinario, si prevede che, in

fase di prima applicazione, l’organico dei posti comuni e dei posti di

sostegno (per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria) è

determinato, secondo la procedura ordinaria  entro il 30 maggio 2015, mentre i posti per il potenziamento dell’offerta formativa sono “istituiti” solo presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, “tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell’organico dell’autonomia.

Per l’a.s. 2015-2016 il dirigente scolastico predispone una stima del fabbisogno di docenti da destinare all’(intero) organico dell’autonomia.

 

Gli aspiranti alle nomine previste dal piano straordinario sono:

i vincitori del concorso pubblico del 2012, presenti nelle graduatorie di

merito alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di

assunzione;

 gli iscritti (a pieno titolo), alla data di scadenza prevista per la presentazione

delle domande di assunzione, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente (GAE), di cui all’art. 1, co. 605, lett. c), della L. 296/2006;

Essi presentano un’ apposita domanda di assunzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia,  

Alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale, si provvede – in deroga alla procedura per l’accesso ai ruoli di cui all’art. 399 del d.lgs. 297/1994 (v. box infra) – con le seguenti modalità e secondo l’ordine indicato:

1) assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nell’ambito della regione

nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento

2) assunzione degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nell’ambito

della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50

per cento, eventualmente incrementato dei posti rimasti vacanti e

disponibili al termine della fase precedente

3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti

eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell’organico

dell’autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale;

4) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel

limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili

nell’organico dell’autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello

nazionale.

Tutti i soggetti interessati “possonoesprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procedere all’assunzione”.

Siprevede  che l’accettazione della proposta di assunzione negli albi territoriali  venga espressa da parte dei soggetti interessati, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione attraverso il sistema informativo.  In caso di mancata accettazione nei termini e nelle modalità indicate, i soggetti interessati non possono essere oggetto di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario

I soggetti assunti negli albi territoriali saranno  destinatari di proposte di incarico assai singolari. Esse sono riferite ai compiti del Dirigente (art.7) e  per esse  il disegno di legge non prevede nessuna modalità o tempo di accettazione.

Si è detto che si tratta di un testo complesso anzi, come sicuramente  risulterà nel lavoro parlamentare, assai confuso soprattutto perché si sovrappongono senza una chiara distinzione le parti che riguardano il prossimo anno (fase di avvio) con quelle a regime.

In ogni caso non si può fare a meno di notare l’esistenza di un notevole parallelismo, sicuramente frutto della medesima cultura di governo, quello che corre tra l’abolizione, con il Jobs Act, dell’art.18 ( non licenziabilità ) per gli operai che usufruiranno del nuovo contratto  a tempo indeterminato a tutele crescenti e la previsione che i docenti precari saranno assunti e collocati negli albi regionali( senza l’assegnazione di una sede di titolarità a tempo indeterminato).

Godranno solo di un contratto triennale e   pur in presenza della loro assunzione, a tempo indeterminato, negli albi territoriali, non è per loro prevista la stipula di un contratto individuale di lavoro tempo indeterminato. Nello svolgimento dell’anno di prova non è più prevista la partecipazione del Comitato di valutazione, peraltro ancora esistente,  e risulta non più prevista la possibilità di una proroga in presenza di situazioni particolari.

Le nuove norme non si applicano (altra analogia) sia per gli operai che per i docenti che già usufruiscono del tempo indeterminato nel momento dell’entrata in vigore delle nuove norme.

Con i trasferimenti per perdita di posto o a domanda e soprattutto con il turn over  progressivamente tutti gli operai  e tutti i docenti saranno assoggettati alla nuova normativa che priva i primi della non licenziabilità e i secondi della titolarità nella sede.

Il disegno di legge governativo non garantisce circa il destino della non licenziabilità, riferita agli albi territoriali, per quei docenti che non dovessero essere più chiamati dalle scuole magari dopo anni di utilizzazione nella copertura delle supplenze. Per i dirigenti dello Stato  il DDL n.1577 prevede la possibilità di licenziamento, non è escluso che questa con governi più esplicitamente liberisti, possa riguardare dopo gli operai anche i docenti. Del resto non pochi ministri l’hanno già preannunciata.

Il duplice meccanismo sopra descritto ha la stessa struttura logica e probabilmente la medesima illusoria finalità: governare i rapporti di lavoro nella fabbrica, come nella scuola, con strumenti che si ritengono più efficaci allo scopo.