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Bocciato in prima media, promosso in seconda dai giudici

Il Consiglio di Stato ha stabilito che il padre del ragazzo, bocciato in prima media, aveva ragione. Non basterebbe un solo anno a sancire la mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, hanno spiegato i giudici

23/11/2019
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Corriere della sera

Valentina Santarpia

Bocciato dai professori, promosso dai giudici. Il protagonista è uno studente cremonese che lo scorso anno frequentava la prima media in provincia di Cremona. A «riabilitare» l’alunno, che non era stato ammesso alla seconda, sono stati i giudici del Consiglio di Stato, che hanno accolto il ricorso presentato dal legale del padre contro il Miur e l’istituto scolastico, a cui in primo grado il Tar di Brescia aveva dato ragione. Secondo la Provincia di Cremona, che ha pubblicato per prima la notizia, ora il ragazzino potrebbe cambiare classe e tornare in seconda con i suoi ex compagni, anche se l’anno scolastico è iniziato già da due mesi.

«Servono più anni per bocciare»

Lo stabilisce l’ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato, che sancisce come principio che non è giuridicamente possibile bocciare in prima media. Almeno, non per ragioni attinenti al rendimento scolastico. «L’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento attesi in una o più discipline», scrivono i giudici amministrativi.

Come funziona

Ma cosa prevede effettivamente la legge? È il decreto dell’aprile del 2017 a chiarire che «nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo». Quindi in realtà l’alunno può essere bocciato, tant’è vero che l’Indire certifica che l’anno scorso la media degli ammessi alla classe successiva alle medie è stata del 98%, quindi c’è stato un 2% di bocciati. Ma questi casi devono essere considerati eccezioni, come chiarisce la circolare n. 1865/17, secondo cui l’ammissione alle classi successive nella scuola secondaria di primo grado «è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, riconosce infatti di poter valutare sulla base di periodi più ampi di un singolo anno scolastico l’alunno che, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado, non abbia conseguito in tutto o in parte quei livelli». L’espressione «disposta, in via generale» sta a indicare che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la regola è l’ammissione alla classe successiva, mentre l’eccezione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati senza successo tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, e soltanto se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico sia irrimediabilmente sfavorevole. Quindi è compito della scuola «provvedere a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione» ed è soprattutto la scuola a attivare «specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento». Se non ci riesce, è anche sua responsabilità. Ed è probabilmente uno dei punti a cui si è appigliato il papà del ragazzo.


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