FLC CGIL
Contratto Istruzione e ricerca, filo diretto

https://www.flcgil.it/@3958052
Home » Rassegna stampa » Rassegna stampa nazionale » Assunzioni, da primi a ultimi

Assunzioni, da primi a ultimi

Candidati in testa alle graduatorie superati da chi era in coda e penalizzati sulle sedi. È l'effetto delle disponibilità tardive non riassegnate

08/09/2020
Decrease text size Increase text size
ItaliaOggi

Marco Nobilio

Docenti primi in graduatoria assegnati a sedi lontane e ultimi in graduatoria a sedi sotto casa. È l'effetto della prassi adottata dagli uffici scolastici di non rifare le operazioni di assunzione in caso di insorgenza di nuove disponibilità di cattedre. La questione si ripropone puntualmente ogni anno. E si verifica perché le operazioni si fanno allo stato degli atti. E cioè sulla base dei posti disponibili risultanti nel momento in cui vengono effettuate le operazioni.

Gli uffici, quindi, convocano gli aventi diritto e assegnano loro le sedi. E poi, quando per effetto di disservizi od operazioni tardive a vario titolo vengono fuori altre cattedre disponibili, convocano gli aventi titolo rimasti esclusi nella prima tornata di assunzioni perché collocati in graduatoria in posizioni successive rispetto ai più titolati già assunti. E assegnano loro le sedi che si sono liberate tardivamente rispetto alla prima tornata. La prassi ha una sua logica: il rifacimento delle operazioni creerebbe disfunzioni e ritardi. Ma penalizza i primi in graduatoria che, spesso, devono accontentarsi di sedi più disagiate. In ciò vanificando il vantaggio maturato per il maggiore punteggio in graduatoria.

Quest'anno, però, questa prassi ha determinato ulteriori svantaggi. Perché i neoimmessi in ruolo dovranno rimanere obbligatoriamente nella sede di prima nomina per 5 anni. Il vincolo è previsto dall'articolo 1, comma 17-octies, del decreto-legge 126/2019 convertito con la legge 159/2019. Il dispositivo prevede che i docenti immessi in ruolo con effetti a far data dal 1° settembre 2020 non potranno chiedere il trasferimento, il passaggio, l'assegnazione provvisoria e l'utilizzazione per 5 anni scolastici: 2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24; 2024/25. Il vincolo non si applica a chi è in esubero oppure diventa perdente posto.

Idem per i titolari dei benefici previsti dalla legge 104/92, a patto che i requisiti per averne titolo siano insorti dopo la data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso (per effetto del quale sia stata disposta l'immissione in ruolo) o di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento (dalle quali si è stati tratti per l'immissione in ruolo). La ratio del vincolo è soprattutto quella di impedire i movimenti tra province.

Così da precludere ai docenti del Sud che vengano immessi in ruolo al Nord di tentare la lotteria dei trasferimenti e delle assegnazioni interprovinciali con l'intento di ritornare a casa. Tant'è che la norma omette di recepire le disposizioni contenute nell'articolo 42-bis del dlgs n. 151/2001. Norma che prevede espressamente una precedenza nella mobilità per i genitori di bambini in tenera età. Che è stata invece recepita ed aggiornata dalla contrattazione collettiva con particolare riferimento alla mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni). Che però non è applicabile.

Ma il mancato recepimento potrebbe non bastare. L'eccezione prevista dall'articolo 42, infatti, si pone in rapporto di specialità rispetto alla norma sul vincolo quinquennale. E quindi dovrebbe prevalere rispetto a quest'ultima. Resta il fatto, però, che se l'amministrazione non dovesse provvedere ad emanare un intervento interpretativo in tal senso, la palla passerà ai giudici. La norma sul vincolo quinquennale, peraltro, inasprisce in senso fortemente restrittivo il regime precedente. Che prevedeva un vincolo di permanenza triennale che non precludeva l'accesso alla mobilità annuale. In ogni caso il vincolo quinquennale preclude anche i movimenti all'interno della stessa provincia. E ciò aggrava il danno dei neoassunti primi in graduatoria, che non potranno chiedere di avvicinarsi alla famiglia per 5 anni e dovranno rimanere «inchiodati» alla sede di prima assegnazione con tutto ciò che comporta in termini di maggiori costi economici per gli spostamenti.

Costi anche in termini di maggiore onerosità della prestazione derivanti dalla perdita di energie spese inutilmente per il viaggio. La norma sul vincolo, peraltro, potrebbe essere incostituzionale in riferimento al principio di buona amministrazione (articolo 97 Cost.) al quale si informa tutta la normativa sulla mobilità. Per dirla con le parole del giudice del lavoro di S. Maria Capua Vetere (11243/2020 del 12/5/2020): «Il trasferimento a domanda si configura come una più soddisfacente distribuzione del personale nell'interesse del miglior andamento dell'azione amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggiore profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare; d'altra parte», spiega il giudice monocratico, «l'esigenza di garantire la uniforme distribuzione delle nuove immissioni in ruolo in tutto il territorio nazionale, non trova alcun fondamento normativo e comunque non appare idonea a giustificare la deroga ad un principio di preferenza espressamente sancito dal legislatore (anche qualora fosse ritenuto validamente derogabile)». E' probabile, dunque, che il braccio di ferro tra neoimmessi in ruolo e amministrazione continuerà nelle aule di tribunale con il consueto andirivieni di docenti sulla stessa cattedra in corso d'anno.