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Anche senza didattica in presenza i docenti dell’«organico Covid» non rischiano il licenziamento

Con la nota 1843 del 13 ottobre 2020, il ministero dell'Istruzione ha fornito chiarimenti, a seguito di numerosi quesiti pervenuti riguardo all'impiego dell'organico docenti cosiddetto “covid”.

26/10/2020
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Il Sole 24 Ore

Laura Virli

Con la nota 1843 del 13 ottobre 2020, il ministero dell'Istruzione ha fornito chiarimenti, a seguito di numerosi quesiti pervenuti riguardo all'impiego dell'organico docenti cosiddetto “covid”.
Si tratta di risorse straordinarie messe in campo, ai sensi dell'Om 83 del 5 agosto 2020, per sopperire alle comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto.

La gestione dei docenti “covid”
Come tali, i docenti “covid” rientrano comunque nella gestione più generale dell'organico dell'autonomia che il dirigente scolastico ha a disposizione. Da evitare l'utilizzo dei docenti “covid” con il ruolo di “potenziatori”, categoria inesistente a livello normativo e sulla quale già si sono espresse con chiarezza le note sugli organici. L'organico aggiuntivo deve, invece, essere utilizzato in modo ottimale per privilegiare, da un lato le esigenze di contenimento epidemiologico, dall'altro i migliori risultati di apprendimento, a proposito dei quali la positiva continuità didattica rappresenta un aspetto di assoluto rilievo.

Particolare attenzione va posta per le classi seconde di scuola primaria che lo scorso anno scolastico possono aver conseguito, più di altre, un parziale raggiungimento degli apprendimenti previsti, soprattutto con riferimento alle capacità di scrittura e di lettura, da recuperarsi prioritariamente, oltre che nell'attività didattica ordinaria, anche attraverso il ricorso ai piani di integrazione degli apprendimenti previsti dalla Om 11 del 16 maggio 2020.

I contratti “covid”
I contratti “covid” hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e durata fino al termine delle lezioni. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati dovevano essere risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo. Ma con le norme da poco approvate il licenziamento è stato scongiurato. Lo conferma la nota 1870 del 14 ottobre 2020, pubblicata a seguito del Dpcm del 13 ottobre 2020, concernente “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”.

Il personale docente e Ata assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021 quale “organico Covid”, in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica.

La nota 1870 aggiunge che, trattandosi di docenti assunti su posto comune, il predetto organico non può essere ovviamente utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità, salvo i casi in cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell'orario curricolare delle classi, risulti applicabile, in via analogica e su base volontaria, quanto dettato dall'articolo 14 del Dlgs 66/2017. Ossia, per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico può proporre ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione.


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