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Ai professionali già non si boccia

Circolare miur: sì all'ammissione con riserva

18/06/2019
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ItaliaOggi

Emanuela Micucci

Nei nuovi istituti professionali arriva l'ammissione con riserva. Quasi un vietato bocciare nel passaggio dalla prima alla seconda classe dei nuovi percorsi professionali, riformati dalla Buona scuola con il decreto legislativo 61/2017. Nella circolare del 4 giugno sulla valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio, infatti, il Miur fornisce le indicazioni operative per le scuole per avviare gli scrutini di questo che è il primo anno scolastico di attuazione della riforma. Sebbene l'intervento del ministero arrivi in forte ritardo alla vigilia degli stessi scrutini. Nell'applicare le linee guida sull'adozione del nuovo assetto didattico (decreto 92/2018), infatti, i docenti dei professionali sono in difficoltà a interpretare la valutazione alla fine del primo anno come «valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento» inserite nel Progetto formativo individuale (Pfi), così come la definisce il decreto legislativo 61/2017. In particolare, dopo il primo anno del biennio unitario spunta l'ammissione con revisione del Pfi. È cioè promosso anche l'alunno che, si legge nella circolare, «ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste». In questo caso la delibera del consiglio di classe prevede «per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica». Tra queste, la «partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate». E la «partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate».

Il Consiglio di classe comunica allo studente le carenze riscontrate. E può adottare «necessari ulteriori adattamenti del Pfi» e definire le misure di recupero «da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio». Si boccia solo in caso di insufficienza nel voto di condotta, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, o nei casi in cui le valutazioni negative e i deficit nelle competenze sono «tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del Pfi e/o di un miglioramento dell'impegno».


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