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Adozione dei libri di testo sì, ma in videoconferenza Non scatta la proroga di ufficio per i libri dello scorso anno

L'ordinanza ministeriale ha fissato all'11 giugno il termine per la scelta da parte del collegio dei docenti

26/05/2020
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MArco Nobilio

Per cambiare o confermare i libri di testo le istituzioni scolastiche dovranno adottare la procedura ordinaria con la sola variante delle riunioni dei consigli e del collegio in videoconferenza. Sebbene non si sia verificato il rientro a scuola dopo il 18 maggio, la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, ha ritenuto di non applicare le disposizioni di legge che prevedono l'eventuale conferma d'ufficio dei libri di testo senza che vi sia la necessità di riunire gli organi collegiali. E con un'ordinanza emanata il 22 maggio scorso (17) ha disposto che le decisioni debbano essere adottate dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe e di interclasse, sia che si tratti di conferme sia che si tratti di nuove adozioni.

Le riunioni degli organi collegiali dovranno tenersi necessariamente in videoconferenza. Prima di tutto perché l'articolo1, comma 1, lettera q) del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 vieta le riunioni in presenza. E poi perché l'articolo 73, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto la possibilità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza. L'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 prevede, invece, che l'ordinanza avrebbe dovuto regolare la possibilità di confermare i libri di testo in uso anche in deroga alle disposizioni contenute nel testo unico. E cioè senza prevedere la deliberazione del collegio dei docenti sentito il parere dei consigli di classe ed interclasse. In buona sostanza, dunque, l'intenzione del legislatore era quella di legittimare la cosiddetta ultrattività delle delibere assunte nell'anno precedente. Fermo restando che tale possibilità è qualificata dalla legge solo alla stregua di «eventuale».

Pertanto, i collegi dei docenti avrebbero comunque potuto disporre nuove adozioni utilizzando le ordinarie procedure anche a distanza. L'ordinanza, peraltro, fa espresso riferimento alla norma che impone al ministro di regolare con ordinanza l'ipotesi dell'eventuale conferma, al permanere del regime di sospensione delle lezioni, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico. Ma dispone il contrario. La ratio della norma di legge, peraltro, è quella di sgravare le istituzioni scolastiche dagli oneri procedurali ordinariamente previsti dalla legge in tempi normali. E per questo motivo prevede espressamente la possibilità di individuare una procedura in deroga all'obbligo di deliberare la decisione in seno collegio dei docenti, sentiti i collegi di classe e di interclasse.

Obbligo previsto nel testo unico dall'articolo 151, comma 1, per la scuola primaria e dall'articolo 188, comma 1, per la scuola secondaria. L'ordinanza, inoltre, conferma la possibilità per le scuole di adottare strumenti alternativi al testo cartaceo. Fermo restando che ai sensi dell'allegato 1 al decreto ministeriale 781/2013, citato nella premessa dell'ordinanza sono tre le tipologie di libri di testo e le risorse digitali integrative adottabili: a) libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo a); b) libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b); c) libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità digitale-tipo c).

Le istituzioni scolastiche dovranno comunicare i dati adozionali on line, tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 22 giugno prossimo. Le scuole che decideranno di non adottare i libri di testo dovranno accedere alla medesima piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni o studenti non vedenti o ipovedenti i dirigenti scolastici dovranno chiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi interessate dalla conferma dei libri di testo o dalle nuove scelte adozionali, e alle successive classi di passaggio interessate dagli scorrimenti.