FLC CGIL
Contratto Istruzione e ricerca, filo diretto

https://www.flcgil.it/@3954164
Home » Rassegna stampa » Rassegna stampa nazionale » Accademie, la retribuzione dei docenti non è equiparabile a quella dei prof universitari

Accademie, la retribuzione dei docenti non è equiparabile a quella dei prof universitari

Ad affermarlo è la Sezione lavoro della Cassazione con l'ordinanza 303/2020.

14/01/2020
Decrease text size Increase text size
Il Sole 24 Ore

Andrea Alberto Moramarco

I docenti delle Accademie e dei Conservatori non hanno diritto ad ottenere lo stesso trattamento economico dei docenti universitari, in quanto la legge che ha inquadrato detti istituti tra le istituzioni di alta cultura ha affidato la disciplina del rapporto di lavoro alla contrattazione collettiva, che ha stabilito una retribuzione inferiore. Ad affermarlo è la Sezione lavoro della Cassazione con l'ordinanza 303/2020.


Il caso
La decisione dei giudici di legittimità spegne definitivamente le speranze di un gruppo di docenti dell'Accademia delle Belle Arti, i quali si erano rivolti all'autorità giudiziaria chiedendo il pagamento delle differenze retributive loro spettanti, maturate a partire dall'anno 2000, da calcolarsi sulla base del trattamento stipendiale riservato ai professori universitari. Tale richiesta si fondava sulla pretesa equivalenza dell'attività di insegnamento svolta nelle Accademie con quella svolta dai docenti delle Università, circostanza che si desumerebbe dalla legge 508/1999 (Riforma dei Conservatori), la quale ha esteso al personale delle Accademie la disciplina del rapporto di pubblico impiego, soprattutto in relazione alla disciplina delle mansioni, e ha stabilito l'equipollenza del titolo rilasciato dalle Accademie al titolo rilasciato dalle Università.


La diversa retribuzione dipende dal contratto collettivo
Sia in primo grado che in appello, tuttavia, i giudici rigettavano il ricorso dei docenti sostenendo che il miglior trattamento economico non poteva essere da essi rivendicato né sulla base della disciplina delle mansioni, né sotto il profilo della equiparazione tra titoli, che vale solo ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. Ciò che rileva sull'aspetto retributivo della questione è, invece, dato dalla fonte: la legge per i docenti universitari, il contratto collettivo per gli insegnanti di Accademie e Conservatori. Ebbene, per questi ultimi vi è stata la scelta operata dalle parti collettive di stabilire il trattamento retributivo in misura inferiore rispetto a quelli dei docenti universitari.


Non c'è disparità di trattamento
La domanda veniva riproposta così in Cassazione, dove i docenti ricorrenti sottolineavano una possibile incostituzionalità della disciplina, laddove prevede una diversa retribuzione tra docenti, nonostante la sostanziale identità delle mansioni, la medesima natura degli enti in favore dei quali la prestazione viene svolta e dell'impegno orario richiesto. Per la Suprema corte, però, tale questione – come affermato anche in passato - non è fondata proprio perché la disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle Accademie è rimessa alla contrattazione collettiva «nell'ambito di un apposito comparto e regola il conferimento degli incarichi di insegnamento secondo modalità diverse sia da quelle previste per gli insegnanti di scuola primaria e secondaria, sia da quelle proprie dei professori universitari», per i quali il Dlgs 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) «ha mantenuto lo statuto pubblicistico».
D'altra parte, sottolineano i giudici di legittimità, l'articolo 33 della Costituzione si prefigge solo lo scopo di tutelare l'autonomia di Università e Accademie e non ne impone l'equiparazione, sicché la scelta del legislatore di stabilire l'equipollenza dei titoli di studio e di ricomprendere le Accademie «nell'ampio genus dell'alta cultura non implica che necessariamente la disciplina degli stessi debba essere speculare, quanto alle modalità di funzionamento ed all'organizzazione dei mezzi del personale, a quella delle altre istituzioni».


La nostra rivista online

Servizi e comunicazioni

Seguici su facebook
Rivista mensile Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33
Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Servizi assicurativi per iscritti e RSU
Servizi assicurativi iscritti FLC CGIL