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Anche gli Enti sono una "eccezione" per la costituzione degli OIV (Organismi Interni di Valutazione)

E' quanto emerge dalla lettura della Delibera 4 della CiVIT.

16/03/2010
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Per la FLC Cgil va sospesa la costituzione degli OIV (Organismi Interni di Valutazione) negli Enti pubblici di ricerca.
E' quanto stiamo sostenendo nei vari tavoli contrattuali o di confronto con gli enti (ad esempio presso l'ENEA) sulla base della lettura coerente della Delibera 04/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT).

Infatti, la Delibera 04/2010 - il nostro commento - nell'individuare i criteri per la costituzione degli Organismi Interni di Valutazione (OIV) e confermarne i tempi stabiliti dal DLgs 150/09, ribadisce le eccezioni previste dalla stessa legge fra le pubbliche amministrazioni che sono esonerate, almeno in questa fase, dall'obbligo di costituzione degli organismi.

Con riferimento all'ambito di applicazione della delibera, fra le eccezioni in questione viene chiaramente richiamato il comma 4 dell'art. 74, che "… con riferimento … ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca, subordina l'applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del decreto legislativo n. 150/2009 all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determini i limiti e le modalità di applicazione".

Quindi gli Enti di ricerca rientrano fra le eccezioni previste dal decreto, oltre al sistema scolastico, alle Regioni (che prima dovranno adeguare i propri ordinamenti) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di nuovo tale eccezione viene confermata al comma 1 della Delibera stessa: "1. (Ambito di applicazione) Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sono tenute a nominare, entro il 30 aprile 2010, i componenti dell'Organismo di valutazione previo accertamento dei requisiti indicati nella presente deliberazione, salve le eccezioni espressamente previste dagli articoli 16 e 74 del decreto n. 150/2009."

E' del tutto evidente che appare difficile ottemperare all'obbligo della valutazione organizzativa prevista dalla norma, in una situazione in cui circa la metà del personale costituente le strutture organizzative, cioè i ricercatori e tecnologi, non è interessato dall'applicazione dei Titoli II e III in quanto destinatario di norma specifica successiva. Appunto il DPCM previsto che dovrà essere emanato, di concerto con il MIUR e il MAE, per determinare limiti e modalità di applicazione dei suddetti Titoli II e III ai ricercatori e tecnologi.

Tale difficoltà riguarderà ovviamente anche la possibilità di costituire la famosa "graduatoria" prevista dall'art. 54 del DLgs 150/09 "per la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata".

La CiVIT quindi non fa che confermare i nostri dubbi sull' applicabilità del DLgs 150/09 ai settori della conoscenza, non solo rimandando al 2013 la messa a regime del sistema di performance per le pubbliche amministrazioni e quindi a partire dai contratti collettivi successivi, ma escludendo espressamente le Università dall'obbligo di costituire gli OIV con la Delibera 09/2010 e prevedendo almeno per il momento l'eccezione per gli EPR.

Chiediamo a quegli Enti che, più realisti del necessario, stanno procedendo alla definizione degli OIV di sospendere immediatamente tali procedure e sollecitiamo i Presidenti degli Enti, tramite il Coper, di farsi promotori di un'iniziativa specifica nei confronti della CiVIT, analogamente a quanto fatto dalla CRUI per l'Università.

Roma, 16 marzo 2010
__________________

Università e Ricerca, la Commissione di valutazione definisce i criteri per la costituzione degli Organismi interni

La Commissione indipendente per la valutazione con delibera n° 4 determina i requisiti per la nomina dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione previsto dall'art. 13 del d.lgs 150/09, e nella lunga nota di accompagnamento sollecita le amministrazioni ad avviare con urgenza il procedimento per la nomina. C'è da sottolineare come la fretta imposta dalle date previste dal decreto coinvolge anche la Commissione nazionale infatti avendo deliberato il 25 febbraio dà come data ultima per chiedere il necessario parere il 20 marzo. Tempi strettissimi per trovare persone con particolari ed elevate competenze, è lecito il dubbio che o già si conoscono le persone, o saranno scelte con assoluta casualità e l'unico vero discrimine sarà che non abbiano collaborato con i sindacati o i partiti.

In premessa va detto che la delibera, rispetto agli ambiti d'applicazione, oltre a confermare quanto noto circa l'esclusione dall'obbligo della costituzione degli OIV del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, per gli altri casi introduce una subordinazione della loro applicazione al completamento di alcuni adempimenti formali già previsti in altre parti del decreto 150/09.

Il riferimento è agli adempimenti propedeutici previsti per le Regioni e per la Presidenza del Consiglio, ma anche in particolare all'emanazione dei previsti DPCM per il "personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonché ai tecnologi e ricercatori degli enti di ricerca" per l'attuazione delle disposizioni a detto personale dei Titoli II e III (Misurazione, valutazione ecc…; Merito e premi) del decreto 150/09. Ciò significa che, ad esempio per gli Enti di ricerca, la costituzione degli OIV sembrerebbe/è rimandata successivamente alla data di emanazione di tali DPCM. Ciò anche ad ulteriore riprova dell'inapplicabilità della riforma Brunetta nei nostri settori della conoscenza.

La delibera n. 04/2010 entra in dettaglio sulla cittadinanza, l'età, i titoli di studio, i criteri con cui individuare le capacità e sulle procedure per accertarle; ma aggiunge novità non previste dal decreto aprendo nuove contraddizioni:

 

 

Inoltre la nota d'accompagnamento sottolinea che nella struttura tecnica permanente di supporto sono richieste professionalità che abbiano "carattere multidisciplinare" ed il responsabile deve "possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche".

Per quanto riguarda le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca è evidente che una delibera così dettagliata ed imperativa lede l'autonomia prevista dalla legge, inoltre nelle università rischiano di sommarsi gli organismi di valutazione con le conseguenti sovrapposizioni di competenze ad aumenti dei costi.

Le università sono ormai senza risorse e rischiano in tempi brevi il collasso economico, e gli enti di ricerca hanno bilanci sempre più esigui; chiediamo al Ministro Brunetta e alla Commissione con quali risorse pagheranno queste strutture che dovranno vedere impiegate altissime professionalità ben remunerate, visto che in tutto il decreto 150/09 è più volte ribadita l'obbligo dell'invarianza dei costi della "riforma"?

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