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Apprendistato professionalizzante: la Corte Costituzionale accoglie parzialmente i rilievi di incostituzionalità sollevati dalle Regioni

Si tratta di una sentenza interessante perché accoglie parzialmente il rilievo di incostituzionalità del comma 2 dell’art. 23 della legge n.133/2008 sollevato da nove regioni italiane - Emilia Romagna, Basilicata, Veneto, Liguria, Toscana, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio – in riferimento all’art. 117 della Costituzione.

20/05/2010
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Con sentenza n. 176 del 10 maggio 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, da nove Regioni Italiane.

Il suddetto comma, inserito appunto dall’art. 23, co. Del DL 112, prevedeva infatti che “ in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo”. Ovvero affidava, in caso di formazione esclusivamente aziendale, la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante integralmente alla contrattazione collettiva.

Da qui l’inevitabile impugnativa da parte delle Regioni sopra menzionate e il ricorso alla Corte Costituzionale. Con questa sentenza la Corte Costituzionale nell’accogliere le eccezioni avanzate dalle Regioni riscrive il comma ter dell’art. 49 del D.Lgs 276/03 nel seguente modo: «In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».

Ne consegue che anche nell’ipotesi di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale, deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante di stimolo e di controllo dell’attività formativa .

Nel commentare la sentenza la CGIL ha giustamente osservato che si ritorna alla situazione più simile a quella antecedente al varo della legge 133/08, con il ripristino della titolarità delle Regioni nella definizione dei profili formativi dell’apprendistato, e una funzione di temporanea e transitoria titolarità della contrattazione collettiva nazionale fino a quando le Regioni non abbiano legiferato in materia, compresa la valorizzazione della formazione interna all’impresa, purché abbia caratteristiche specifiche (funzioni aziendali preposte alla formazione, locali dedicati, tutor).

Oltre a ciò la Corte Costituzionale ha, invece, riconosciuto costituzionalmente legittimo l’art. 23, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui ha modificato l’articolo 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, stabilendo che l’apprendistato professionalizzante possa non prevedere un limite minimo.

Con la questa sentenza della Corte Costituzionale si aprono ora scenari più interessanti sia a livello di Regione che nella contrattazione collettiva da rinnovare. Ciò vale, nello specifico, anche per i CCNL della scuola non statale dove è previsto e regolamentato il ricorso a questo speciale contratto di lavoro a causa mista.

Roma, 20 maggio 2010

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