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Visite fiscali: gli oneri finanziari non possono gravare sul fondo sanitario regionale

Brunetta frenato dalla Corte Costituzionale che annulla alcune disposizioni previste nella legge 133/2008.

18/06/2010
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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 207/2010 ha dichiarato illegittimi i commi 5° bis e 5° ter dell'art. 71 del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133.

Queste disposizioni prevedevano che gli oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia fossero a carico delle aziende sanitarie locali e che, a tale scopo, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale fosse individuata una quota di finanziamento, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori.

La suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla Regione Toscana, ha ribadito che le disposizioni impugnate ledono la competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute di cui all’art. 117 C. e l’autonomia finanziaria delle Regioni stesse di cui all’art. 119 C.

La visita fiscale non può infatti essere qualificata come livello essenziale di assistenza e le Regioni per ottemperare alle norme e per garantire invariato il livello di assistenza sanitaria, si troverebbero nella condizione di dover integrare il fondo sanitario regionale con proprie risorse finanziarie.

Ricordiamo che l’offensiva contro i dipendenti pubblici messa in campo dal Ministro Brunetta prevede una serie di disposizioni, tra le quali il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno. Il ministro evidentemente intendeva far pagare il suo attivismo, anche mediatico, sull’argomento a soggetti terzi, vale a dire le Regioni.

Dopo l’intervento della Corte Costituzionale, la domanda è c hi paga?
Le scuole, le Università infatti non potranno sostenere questo costo con i bilanci in rosso per i tagli effettuati dal Governo. La manovra 2010 inoltre ne impone ulteriori e prevede una riduzione lineare del 10% alle spese dei Ministeri.

Quindi possiamo concludere che la conseguenza indiretta della sentenza 207/2010 sarà l’impossibilità di applicare le disposizioni sull’obbligatorietà della visita fiscale per mancanza di copertura finanziaria.

Questa nuova pagina che si aggiunge, non fa altro che confermare il giudizio negativo rispetto alle politiche messe in campo dal ministro Brunetta in questi due anni di mandato. Calpestare i diritti di tutti, enti locali, Regioni e soprattutto dei lavoratori, non produce affatto i risultati attesi. Lo testimoniano le vertenze positive vinte dalla FLC sulle disposizioni più odiose relative alle decurtazioni retributive in caso di malattia.