


In attesa che il Ministero precisi le proposte sulla tutela dei lavoratori precari presentata nell'incontro dell'11 giugno scorso, riepiloghiamo le procedure necessarie per presentare la domanda di disoccupazione a requisiti ordinari una volta scaduto il contratto di lavoro. Naturalmente chi non ha diritto a questa indennità potrà utilizzare quella a requisiti ridotti le cui domande si presentano da gennaio a marzo dell'anno successivo.
Per poter richiedere l'indennità di disoccupazione a requisiti ordinari è necessario:
La domanda va presentata entro il 68° giorno dal licenziamento. E' bene però presentarla subito, poiché l'indennità decorre: dall'8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni e dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
L'indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni). Essa è corrisposta nella misura del 60% per i primi 6 mesi, del 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi, della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro.
Il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria decade sia nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni (eventualmente dopo tale rapporto di lavoro dipendente è possibile presentare una nuova domanda), che nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato da denunciare al centro per l’impiego (collaborazione occasionale o CO.CO.CO.).
In particolare i docenti delle scuole superiori devono prestare attenzione a questa clausola nel caso siano chiamati a svolgere, nei mesi di luglio e agosto, corsi di recupero o scrutini integrativi.
Per maggiori informazioni e per la consulenza ci si può rivolgere alle sedi territoriali della FLC Cgil e al patronato INCA.
Roma, 23 giugno 2009
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