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Pagamento del sabato e della domenica e durata del contratto per i supplenti temporanei

Il Ccnl conferma e rende esplicito un diritto che risale a 4 anni fa

08/02/2008
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Vai allo speciale CCNL 2006-2009

In passato siamo intervenuti sul diritto alla fruizione del riposo settimanale e festivo da parte del personale supplente che lavora l’intera settimana. Ora ci pare opportuno fare alcune puntualizzazioni che rendano più agevole la sua applicazione.

Il pagamento delle giornate di sabato e della domenica, se è stato svolto l’intero orario settimanale, è un diritto del lavoratore previsto dall’art. 2109 del Codice Civile e dalle norme contrattuali di cui al Ccnl del 24 luglio 2003, così come ulteriormente precisato con, l’inserimento degli artt. 40 comma 3 e 60 comma 1, a seguito della sottoscrizione del Ccnl 2006/2009.

Il personale supplente, quindi, che svolge l’orario di servizio in 5 o 6 giorni ha diritto al giorno libero e al pagamento della domenica.

Ecco alcuni aspetti di carattere operativo per particolari fattispecie:

  1. A chi spetta retribuire la domenica (ed eventualmente il sabato se non lavorativo) quando l’intero orario viene effettuato a seguito di contratti con scuole diverse? In questo caso il pagamento non può che essere di competenza, come già avviene per il TFR, dell’ultima scuola dove si sono create le condizioni giuridiche per il pagamento del sabato e/o della domenica. La scuola potrà accertare, attraverso una dichiarazione personale del lavoratore (docente/ata) o con le certificazioni acquisite dall’istituzione scolastica in cui il lavoratore stesso presta il rimanente servizio, la maturazione di tale diritto.

  2. I giorni retribuiti ai sensi degli artt. 40 comma 3 e 60 comma 1 sono validi anche ai fini giuridici? La normativa di diritto comune prevede che la retribuzione, ai sensi dell’art. 36 della Cost. debba essere una conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale sia stato stipulato un contratto. Pertanto, il contratto stipulato dovrà necessariamente comprendere anche la giornata festiva della domenica, così come la giornata del sabato, ancorché non lavorativo.

  3. Come si giustifica la durata di un contratto dal lunedì alla domenica a fronte di un’assenza del docente titolare dal lunedì al venerdì (sabato non lavorativo)? Sarà sufficiente inserire nel contratto una postilla per distinguere il periodo di sostituzione del collega assente da quello maturato per effetto delle norme contrattuali.

Roma, 8 febbraio 2008

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