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Scuola: “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008” ecco il testo del Decreto Legge varato ieri dal Consiglio dei Ministri

Misure positive per il tempo pieno e il tempo prolungato, per le maternità al Tesoro, per la cancellazione delle multe ai Dirigenti e per l’incremento dei fondi per l’assunzione dei ricercatori. Decisamente da rivedere per le sanzioni disciplinari ai docenti e ai dirigenti. Non mancano le amare sorprese come la nuova sforbiciata ai finanziamenti delle scuole.

07/09/2007
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Come preannunciato due giorni fa torniamo, oltre che con il comunicato stampa del Segretario Generale della FLC Cgil, con ulteriori approfondimenti sui vari punti contenuti nel testo normativo, dopo l’esame del testo definitivo del D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 settembre scorso sull’avvio dell’anno scolastico 2007-2008.

Rispetto alle novità che sono state introdotte in seguito ai trasferimenti delle risorse della maternità a carico del Ministero del Tesoro, sottolineiamo comunque che questo non comporta un diretto e immediato beneficio per i bilanci delle scuole perché opera in ogni caso una riduzione dei finanziamenti ministeriali.

Di seguito punto per punto il nostro commento sugli articoli del testo definitivo:

Tempo pieno (art. 1, comma 1)

Per il tempo pieno nella scuola primaria e per il tempo prolungato nella scuola media si torna alla normativa previgente (dalle 36 alle 40 ore). Saltano le modifiche introdotte dalla Moratti con il decreto n. 59/ 2004 che aveva creato una situazione invivibile nelle scuole.

Ma il D.L., nel ripristinare questi due modelli pedagogici, non prevede risorse aggiuntive per gli organici, anzi, richiama in maniera contraddittoria i limiti previsti dalla legge di bilancio.

Privatisti (art. 1, comma 2)

I privatisti non potranno più scegliere la sede presso cui sostenere gli esami ma esprimere solo le loro preferenze.

Saranno gli uffici regionali ad assegnarli alle scuole statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza dei candidati, oppure nella provincia/regione se nel comune non c’è il tipo di scuola richiesta.

Sono possibili eventuali deroghe, su autorizzazione dell’ufficio scolastico regionale, per giustificati motivi.

La sede assegnata per sostenere gli esami preliminari, nei casi previsti, coincide con la scuola degli esami finali.

Commissari d’esame (articolo 1, comma 3)

Aumentati gli stanziamenti per i compensi per gli esami di stato che passano da 138 milioni di euro a 178 milioni e 200 mila euro.

Ma la maggiore spesa di 40 milioni e 200 mila euro non è sostituita da risorse fresche, bensì riduce degli stanziamenti già previsti dalla finanziaria 2007 per ambiti di interventi che qualificano l’offerta formativa come: obbligo scolastico, sicurezza sui luoghi di lavoro, gratuità dei libri di testo, IFTS e innovazioni tecnologiche.

Esami di terza media (art. 1, comma 4)

Reintrodotta la norma sull’ammissione agli esami di terza media: il consiglio di classe delibera, con lo scrutinio finale, l’ammissione degli alunni all’esame di Stato.

Definizione della composizione del comitato di indirizzo dell’ Invalsi e competenze del MPI in materia di valutazione del sistema nazionale di istruzione (art. 1 comma, comma 5)

Definito nel numero di due i componenti del comitato di indirizzo di cui uno proveniente dal mondo della scuola. Il Ministro della Pubblica Istruzione fisserà con direttiva annuale, a partire da quest’anno scolastico, i livelli di apprendimento degli studenti e gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale sia per il primo che per il secondo ciclo.

Iscritti all’anagrafe della popolazione residente: rilascio elenchi (art. 1, comma 6). Si estende alle scuole paritarie la possibilità, finora prevista solo per la scuola statale, di chiedere ai comuni gli elenchi degli iscritti all’anagrafe della popolazione residente.

Sezioni Primavera

Sezioni primavera (art. 1, comma 7)Stanziati i fondi, 9.783.656 euro, per la sperimentazione dei progetti legati alle istituzioni delle sezioni per i piccoli da 24 ai 36 mesi d’età.

Il finanziamento è a carico del bilancio del Ministero della solidarietà sociale con l’utilizzo deiresiduidegli stanziamenti previsti dall’art. 91 (Asili nido nei luoghi di lavoro) della finanziaria 2003.

Abilitazione nelle scuole materne paritarie (art. 1, comma 8)

L’inserimento dell’inciso “Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti” alla fine del comma 4 bis dell’art. 1 della legge 62/2000 e sue successive modificazioni è soggetto a interpretazioni equivoche. Non si riesce infatti a capire se l’inciso si riferisca agli insegnanti in servizio presso tutti gli ordini di scuola o solo a quelli in servizio presso la scuola materna non statale. Comunque in entrambe le ipotesi detto inciso prefigurerebbe che anche per insegnare nella scuola materna paritaria sia necessario il possesso di titolo abilitazione, in analogia con quanto avviene nella scuola dell’infanzia statale. A tale proposito vale la pena ricordare che il diploma conseguito entro l’a/s 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali e dell’istituto magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria statale ha valore abilitante così come richiamato dall’art. 334 del testo unico 297/94 e ribadito dalla CM 31/2003. Non ci risulta, infatti, che tali disposizioni siano state ad oggi abrogate da interventi legislativi.

A nostro parere è necessario che in sede di conversione in legge del decreto legge in questione si chiarisca meglio il senso dell’inciso e soprattutto a chi è rivolto.

Procedimenti disciplinari personale docente e dirigenti scolastici (art. 2, commi 1 e 2)

L’art. 2 del predetto decreto legge prevede, espressamente, al primo comma, alcune modifiche del Testo unico sull’istruzione (Dl.vo 279/94). Il Governo, infatti, abbrevia i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinari, ed in particolare con l’obiettivo di accorciare i tempi ha stabilito che “ il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5»”.

In tema di sospensione cautelare obbligatoria il decreto ha previsto, per i docenti, che il relativo provvedimento sia adottato dal Direttore Regionale qualora sussistano casi di particolare urgenza; il provvedimento di sospensione è disposto dal Dirigente Scolastico, salvo convalida da parte del direttore regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal direttore regionale stesso. In mancanza di convalida, da parte di questi, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma, da parte dello stesso direttore regionale, entro il medesimo termine di cui al precedente periodo della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto.

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare l’intento dichiarato è quello di abbreviare i tempi per assicurare rapidità ed effettività della sanzione. La procedura sottostante ai nuovi limiti temporali, tuttavia, non è coerente con lo scopo e, in aggiunta, introduce un potere discrezionale prevalente in capo all’amministrazione.

Per tre buone ragioni:

  • a) il parere dei consigli di disciplina è semplicemente acquisito (non più vincolante, né obbligatorio).

  • b) nei 90 giorni più 30 (art. 5 bis) assegnati, sono compresi i tempi che l’amministrazione impiega per allestire quanto necessario, a partire dalla contestazione, in vista del pronunciamento dell’organo collegiale.

    In sostanza se l’amministrazione territoriale allunga i tempi per il passaggio dalla contestazione alla richiesta di pronunciamento collegiale, quest’ultimo, nei fatti, esorbiterà il termine conclusivo e, quindi (ai sensi del decreto) potrà l’amministrazione stessa adottare il provvedimento.

  • c) accadrà che uffici scolastici solerti consentiranno la necessaria valutazione, laddove altri meno attivi la eviteranno oppure gestiranno i termini in modo da decidere in proprio…o non decidere. Una bella contraddizione rispetto alle dichiarate finalità della norma introdotta.

Evidente, in ogni caso,la lesione del diritto ad una giusta procedura e la compromissione di un elementare principio di equità.

Il Governo poi si occupa del cd. « Trasferimento per incompatibilità ambientale e utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento», aggiungendo un comma alla disciplina previgente che testualmente recita: « 1-bis. Qualora le ragioni di urgenza, di cui al comma 1, siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione scolastica, che risultino incompatibili con l'esercizio della funzione educativa, il dirigente scolastico può altresì disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti medesimi in compiti diversi dall'insegnamento, tenendo conto della loro preparazione culturale e professionale. Il provvedimento è immediatamente comunicato, per la convalida o la revoca, da effettuarsi entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, il quale, in via sostitutiva, può provvedere direttamente, in caso di inerzia del dirigente scolastico, all'utilizzo del docente in compiti diversi dall'insegnamento, fermo quanto stabilito dal comma 1, decorso inutilmente tale termine, il provvedimento si intende comunque revocato. L'utilizzazione di cui al presente comma è disposta sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata nazionale e non produce effetti sul trattamento economico del dipendente.».

Questa norma è innovativa rispetto alla disciplina previgente, sorta, con tutta evidenza, sulla scia di recenti fatti di cronaca; essa prevede la possibilità di sospendere dall’insegnamento i docenti in presenza di “ragioni di particolare urgenza dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell’ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l’istituzione scolastica e le famiglie degli alunni”.

Non si capisce l’esclusione del collegio docenti, visto che essa non comprometterebbe la tempestività e garantirebbe il rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento.

Peraltro, la gestione monocratica di tale istituto oltre che essere illogica sul piano giuridico formale è anche poco rispettosa del ruolo dell’autonomia e della dirigenza, laddove prevede l’avocazione al Direttore Regionale dell provvedimento. Se in una istituzione scolastica un docente si macchia di comportamenti così gravi da dover essere, a scopo cautelare, rimosso dalle funzioni di insegnamento, il Direttore regionale non può certo essere in grado di valutare ciò senza l’ausilio del Dirigente Scolastico che se non provvede, evidentemente, ha i suoi buoni motivi dettati dalla conoscenza, se non delle circostanze di fatto specifico, della persona in questione

Analoga lesione di principi costituzionali si conferma in ordine alla sospensione dall’insegnamento.

Intanto va qui precisato, contro una banalizzazione corrente, enfatizzata in questi giorni dai media. Intanto va precisato, contro una banalizzazione corrente, enfatizzata dai media, che la sospensione già esiste, ha un titolo cautelare e non sanzionatorio e che la vera, insidiosa, modifica consiste nel superamento del parere del collegio. Parere, si badi bene, che ha una funzione peculiare per la professione docente. Non a caso esso non interviene per altri profili del personale scolastico, esclusi dal principio costituzionale della libertà di insegnamento.

Dalla nostra analisi emergono molti aspetti problematicie spesso contradditori, si ripropongono con urgenza questioni già segnalate che hanno avuto diverse occasioni di approfondimento, anche da parte del CNPI che ha fornito indicazioni molto puntuali, tali chesarebbe stato doveroso da parte del Ministro prendere in considerazione.

In particolare rimane irrisolto il nodo della questione relativo alla specificità e all’autonomia professionale dei docenti. Su questo aspetto che è assolutamente necessario distinguere dalla generale problematica disciplinare è urgente ridefinire ruolo e funzioni di specifici organi collegiali, a garanzia sia della medesima autonomia professionale, che del diritto all’apprendimento degli studenti. Non averlo fatto, ha avuto come conseguenza un testo legislativo approssimato aperto all’arbitrio che non colma eventuali lacune o disfunzioni del sistema, che come FLC abbiamo denunciato più volte.

A conferma di come questa parte del decreto legge si inserisca entro una campagnapromossa ad arte e gestita con forte attenzione all’immagine, ma scarsa di contenuti, sopratutto nei confronti della scuola pubblica, c’è da sottolineare che, a tutt’oggi, non è stato presentato dal Ministro alcun progetto di riforma degli organismi territoriali di scuola, tassello indispensabile per una equilibrata gestione della materia disciplinare dei docenti e dei dirigenti scolastici. Al contrario, in modo surrettizio, si procede ad un loro svuotamento senza prospettive riformatrici più giuste ed efficaci.

Assunzione collaboratori scolastici da parte dei dirigenti scolastici(art. 2, comma 3)

A partire dall’anno scolastico 2007/8, i Dirigenti scolastici, una volta esaurite le relative graduatorie di istituto, assumono i collaboratori scolastici dalle liste predisposte dai centri territoriali per l’impiego. Questa novità rappresenta un passo avanti perché tenta di dare una risposta alle esigenze di funzionamento della scuola, da noi rappresentate più volte, di avere un proprio serbatoio da cui attingere il personale.

Comunicazione ai centri per l’impiego (art. 2, comma 4)

Tempi più distesi per le scuole che avranno 10 giorni di tempo per comunicare l’attivazione/variazione dei contratti individuali di lavoro.

Cancellate le multe ai dirigenti scolastici che non avevano fatto le comunicazioni nei tempi ( 24 ore) previsti dall’art. 1, comma 1180 della finanziaria 2007.

Finalmente, grazie alle nostre ripetute denunce e pressioni, si chiude una vicenda che aveva visto per 8 mesi (dopo l’approvazione della finanziaria 2007) le scuole alla mercè della burocrazia ministeriale.

Pagamento degli stipendi del personale supplente in maternità (art. 2, comma 5)

Dal 1 settembre 2007 le spese per il pagamento degli stipendi e delle indennità del personale in maternità si spostano dalla scuola al Tesoro.

A partire dal 1 settembre 2007 i bilanci delle scuole, come richiesto oltre un anno fa dalla FLC, vengono liberati da questa spesa impropria e improgrammabile.

Anche se proprio su questo punto c’è stata un’amara sorpresa. Il testo definitivo, infatti, dà un ulteriore sforbiciata ai finanziamenti delle scuole. Infatti, il costo dell’operazione prevista da questo comma, 66.000.000 di euro per il 2007 e 198.000.000 di euro per il 2008, viene defalcato dal finanziamenti destinati alle scuole per le stesse finalità con la riduzione del tetto di spesa imposta dalla Moratti con la finanziaria 2005. Per noi questo è un dato decisamente negativo.

Assunzioni ricercatori (articolo 3)

Il decreto incrementa i fondi di finanziamento ordinario delle Università (20 milioni di €) e degli Enti di Ricerca (7,5 milioni di €) le risorseche la legge finanziaria 296/07 aveva destinato per l’assunzione straordinaria dei ricercatori.

Tale incremento del Fondo per il funzionamento ordinario delle Università e degli Enti di ricerca è comunque finalizzato a “garantire una più ampia assunzione di ricercatori“.

In tal modo si evita il rischio diperdere le risorse destinate dalla finanziaria a tale scopo ma non utilizzabili nelle forme e nelle modalità lì previste, visto il ritardo nell’emanazione del regolamento per il concorso.

Tuttavia, permane l’urgenza di una iniziativa straordinaria di reclutamento dei ricercatori che tale misura comunque non risolve.

In conclusione, a nostro parere, mancano all’appello alcune misure urgenti che invece andavano previste in questo decreto legge vista la loro importanza per il funzionamento del sistema scuola.

In modo particolare mancano:

  1. l’esenzione delle scuole dal pagamento della Tassa ambientale;

  2. la modifica sulla natura e finalità dell’organismo di gestione dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia scolastica (Ansas) come era previsto nel disegno di legge Bersani. Per questo si rischia di prolungare lo stato di transitorietà e di incertezza dell’Agenzia, limitando di fatto le sue attività e funzioni la cui importanza è stata invece chiaramente riconosciuta nell’Intesa Governo-sindacati sulla conoscenza ;

  3. interventi a favore dell’edilizia scolastica;

  4. un fondo ad hoc per ripianare i debiti pregressi delle scuole per le spese sostenute per garantire il diritto allo studio

Come FLC siamo convinti che l’attuale testo normativo, se vuole centrare gli obiettivi che dichiara e cioè l’ordinato avvio dell’anno scolastico, va cambiato in sede di conversione in legge. Alcune particome ad esempio quella relativa al “disciplinare” vanno profondamente modificate.

Nei prossimi giorni metteremo in campo tutte le iniziative possibili per ottenere la modifica dell’attuale testo.

Torneremo quanto prima sull’argomento con ulteriori approfondimenti su temi specifici: pagamento supplenze, disciplinare, assunzione ricercatori , ecc.

Roma, 7 settembre 2007

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