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Entra in vigore la legge sulle dimissioni volontarie nel lavoro

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 8 novembre 2007 della Legge n. 188 del 17 novembre 2007, entra in vigore la nuova disciplina sulle dimissioni volontarie.

30/11/2007
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La Legge n. 188 del 17 ottobre 2007, recante il titolo “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera” e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 8 novembre 2007, entra ufficialmente in vigore.

Bisogna aspettare, per la sua effettiva efficacia e operatività, l’emanazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, di un apposito decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Come già anticipato nella nostra nota del 4 ottobre scorso, la normativa riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, senza eccezione alcuna e interessa tutti i lavoratori indipendentemente dalla natura della loro prestazione.La novellata normativa si applica, infatti, ai lavoratori subordinati, ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, ai lavoratori in collaborazione occasionale, ai lavoratori domestici, ai soci lavoratori e a quelli associati in partecipazione agli utili.

La legge prevede che la comunicazione delle dimissioni debba essere effettuata dal lavoratore, pena la nullità dell’atto, per iscritto su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle Direzioni provinciali del Lavoro, dagli Uffici comunali, dai centri per l’impiego nonché, previa convenzione stipulata a livello centrale, dai patronati e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I moduli, che hanno una validità di 15 giorni, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.

Come sopra ricordato Il modello dovrà essere definito da un apposito decreto ministeriale che dovrebbe essere emanato entro il 22 febbraio 2008. A quel punto, la legge entra a pieno regime.

Non ci stancheremo mai di dire che si tratta di un evento legislativo rilevante perché destinato a sconfiggere il vergognoso fenomeno delle cd “dimissioni in bianco” fatte firmare ai lavoratori contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro. Spesso dietro questo fenomeno si nascondono non solo vessazioni, ingiustizie e ricatti ma lo sfruttamento più iniquo del lavoratore. Non è un caso, infatti, che tale pratica sovente si combina con la presenza di lavoro nero e irregolare.

Nei settori privati della conoscenza (istruzione, formazione e attività educative a gestione privata) questa prassi, utilizzata come arma di ricatto per impedire ai lavoratori l’affermazione dei loro diritti, è stata spesso elevata a sistema dai datori di lavoro senza scrupolo che hanno potuto, così, garantirsi impunemente profitti impensabili.

A nostro modo di vedere queste nuove norme, che vanno inquadrate nell’ambito più complessivo della lotta al lavoro sommerso iniziata dal governo di centro sinistra con le disposizioni introdotte nella passata finanziaria, devono trovare una loro armonizzazione con le tutte altre disposizioni in materia messe in campo dal governo. In questo modo le disposizione previste dalla legge potrebbero rappresentare un’arma in più per combattere meglio e con più efficacia meglio la piaga dell’evasione contrattuale, contributiva e fiscale che coinvolge pezzi consistenti della nostra economia.

Roma, 30 novembre 2007

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