


Nella giornata di giovedì 20 dicembre 2007 è stato sottoscritto al MPI il nuovo contratto integrativo nazionale sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2008-2009.
Nei primi giorni di gennaio verrà emanata l’ordinanza ministeriale con l’indicazione puntuale delle scadenze e con allegata tutta la modulistica per la presentazione delle domande.
La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per i primi giorni di febbraio 2008.
Con il nuovo contratto integrativo sulla mobilità, e nel testo che precede l’articolato, viene assunto l’impegno di dare piena attuazione a quanto previsto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 all’Aran e a quanto sottoscritto con il Governo nella precedente intesa sulla Conoscenza di giugno 2007 in merito alla stabilizzazione pluriennale e funzionale degli organici e, di conseguenza, alla stabilita dei docenti al fine di garantire maggiore continuità didattica.
Le parti hanno convenuto sulla materia degli organici, e non solo, di avviare un fitto calendario di incontri (a partire già dal prossimo 3 gennaio 2008).
Allo stato attuale il contratto rimane ancora di durata annuale, quindi solo per il 2008-2009, dal momento che non è ancora definita la nuova normativa sugli organici atta a garantire la loro stabilità è funzionalità pluriennale.
Nel merito del contratto sottoscritto, di seguito sono riassunte le principali novità.
- alla operazioni di mobilità di terza fase vengono attribuiti anche i posti dispari (di norma accantonati insieme al 50% dei posti disponibili dopo le prime due fasi per le immissioni in ruolo) nel caso in cui siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nell’anno in corso sul posto o classe di concorso richiesto;
- la ripartizione dei posti tra mobilità professionale e trasferimenti interprovinciali si fa al 50%. In caso di posto non intero, questi si arrotonda a favore dei trasferimenti interprovinciali. Questa modifica rispetto agli ultimi anni fa si che è sufficiente avere 2 posti disponibili, perché uno di questo vada a trasferimento interprovinciale (in passato ne occorrevano 4 per rendere possibile un trasferimento);
- inoltre le rispettive aliquote assegnate rispettivamente alla mobilità professionale e ai trasferimenti da altra provincia non sono più rigide. Pertanto, i posti assegnati numericamente alla mobilità professionale provinciale e non attribuiti nel corso di questa operazione, diventano disponibili per i successivi trasferimenti interprovinciali. Pertanto l’aliquota per i trasferimenti può andare anche oltre il 50% dei posti inizialmente disponibili alla terza fase;
- alla mobilità professionale interprovinciale, ultima delle operazioni che si affettuano, vengono destinati i posti residui dopo la mobilità professionale provinciale e dopo i trasferimenti interprovinciali. In tale operazione sono “ripescate” anche le domande provinciali, se non soddisfatte per esaurimento dell’aliquota di posti inizialmente assegnata alle operazioni provinciali.
- si prevede che, nel caso in cui il/la lavoratore/trice che assiste un genitore con handicap grave (art. 7 punto V) è l’unico/a figlio/a che convive con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle;
- per avere diritto alla precedenza L. 104/92 per l’assistenza ai figli di età inferiore ai 3 anni, non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente. Questo perché la maggior parte delle ASL rilasciano certificazioni temporanee nei primi anni di vita.
- nel caso in cui solo singole succursali e/o corsi confluiscono presso altre istituzioni scolastiche nello stesso comune, si chiarisce che solo il personale di quella succursale e/o corso esercita l’opzione per ottenere la titolarità nella scuola in cui è confluita la sua succursale e/o corso.
- prevista la possibilità di trasferimento dai posti di insegnamento della religione cattolica di una diocesi ad altra diocesi della stessa o di diversa regione;
- e la possibilità di mobilità intersettoriale verso diverso settore formativo nell’ambito sia della stessa diocesi, che nell’ambito di altra diocesi della stessa o diversa regione.
Quanto prima verrà pubblicato un “vademecum” riepilogativo di tutta la normativa sulla mobilità.
Si allega il testo del nuovo Ccni 2008-2009 con evidenziate in grassetto le parti nuove rispetto al testo precedente.
Roma, 20 dicembre 2007
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