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Lo spoils system della legge Frattini è incostituzionale: la FLC Cgil lo aveva sempre sostenuto

Con due sentenze sullo spoils system la Corte Costituzionale ha sancito che non possono essere revocati gli incarichi dirigenziali generali senza valutazione e senza garanzie

03/04/2007
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A distanza di cinque anni da quando si sono verificati i fatti (ottobre 2002) la legge Frattini, cosiddetta dello spoils system una tantum, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte. Quella legge fu detta così, cioè dello spoils system una tantum, perché fu applicata solo una volta per consentire a Berlusconi e ai suoi ministri di cambiare a piacimento i Direttori generali non ancora in scadenza di incarico: il nuovo Governo Prodi avrebbe dovuto fare una legge apposita dello stesso stampo per cambiare tutti i Direttori, cosa che giustamente non ha fatto perché, come volevasi dimostrare, una norma del genere è incostituzionale.
Con sentenza 103 del 23 marzo 2007 la Corte Costituzionale ha stigmatizzato “una interruzione…automatica del rapporto d’ufficio in corso prima dello spirare del termine stabilito”, violando così “in carenza di garanzie procedimentali i principi costituzionali” di continuità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art 97 e 98 della Costituzione).
La Corte inoltre ha rilevato come quella legge non fosse rispettosa “del precetto costituzionale dell’imparzialità dell’azione amministrativa” anche in assenza di una “essenziale fase valutativa”.
Interessante notare anche come, mentre si accetta come legittima la eventuale rimozione dei massimi vertici dell’Amministrazione (Capi Dipartimenti, Segretari generali) perché ritenuti strettamente coesi con gli organi politici, per gli altri Dirigenti la cosa non può avvenire. Ciò perché netta deve essere la distinzione fra la politica e l’amministrazione: gli incarichi amministrativi devono avere delle garanzie per assicurarne l’imparzialità, quali la durata minima sufficiente (eliminata dalla Frattini e poi reintrodotta dal comma 1 dell’art. 14sexies della legge 168/2005), la trasparenza degli atti, il procedimento imparziale di responsabilità amministrativa, la revoca dell’incarico a seguito di valutazione.
Gli stessi principi vengono fatti valere dalla Corte, con sentenza 104 del marzo 2007 , a proposito della rimozione dei Dirigenti delle ASL per ragioni politiche e non professionali e amministrative.
Si chiude così questa brutta pagina, con il sigillo dell’Organo più alto in materia, e con il riconoscimento di quanto la Confederazione CGIL e la FLC Cgil hanno sempre sostenuto: come fosse stato recato un grave danno non solo ai diretti interessati che hanno dovuto subire tale stortura ma anche alla stessa amministrazione che in quegli anni aveva nettamente perso di credibilità.

Roma, 3 aprile 2007