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Continuano le sentenze favorevoli emesse dai Giudici del Lavoro sulla vertenza degli Ata ex EE.LL.

Ancora una volta lavoratori Ata transitati dai ruoli degli EE.LL allo Stato, hanno adito il Giudice del Lavoro, chiedendo il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutta l’anzianità maturata ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99.

31/05/2004
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Ancora una volta lavoratori Ata transitati dai ruoli degli EE.LL allo Stato, hanno adito il Giudice del Lavoro, chiedendo il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutta l’anzianità maturata ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99.

Il giudice del lavoro di Salerno, in data 11 maggio 2004, con la sentenza della quale pubblichiamo il dispositivo in attesa della motivazione, ha accolto il ricorso presentato da alcuni collaboratori scolastici della Cgil Scuola di Salerno per il riconoscimento di tutta l’anzianità maturata ai fini giuridici ed economici nell’Ente di provenienza nel periodo anteriore al loro trasferimento allo Stato e per l’effetto ha condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre gli interessi legali.

Roma, 31 maggio 2004

_____________________

Testo dispositivo della sentenza

“[…] Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiarata l’illegittimità dell’art. 3 D.M. 5/4/2001 per contrasto con l’art. 8 Legge 124/99, annulla gli impugnati decreti di inquadramento e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, sotto il profilo giuridico ed economico, dell’anzianità maturata presso l’Ente locale.

In conseguenza, condanna il Ministro resistente, come sopra rappresentato, al pagamento - in favore dei ricorrenti - della differenza retributiva maturata dall’ 1.1.2000 tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria ed anzianità stabilite dai CCNL 20/5/99 e 15/3/01 del Comparto Scuola ed il minor importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA, oltre gli interessi legali, nonché della differenza tra I.I.S. acquisita alla data del 31.12.99 e quella di ammontare inferiore corrisposta dal 1° gennaio 2000, oltre gli interessi legali […]”.

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