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ISTAT: confronto sulle progressioni di livello (art. 54)

Il bando dovrebbe uscire entro luglio

22/07/2019
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Lo scorso venerdì 19 luglio si è svolto l’incontro di confronto ex art. 6 CCNL di comparto 2016-2018 sui criteri generali per le progressioni economiche di livello ex art. 54 del CCNL 1998-2001 (art. 68 comma 8 lett. e).

In termini di principi generali è stato ribadito che da un lato è fondamentale avere una stabilità nel tempo dei criteri adottati per permettere ai partecipanti di programmare miglioramenti della propria situazione, e per garantire equità nella successione delle selezioni; dall’altro è necessario valorizzare tutte le attività svolte dai dipendenti attraverso l’adozione da parte dei dirigenti di procedure di documentazione che diano conto in modo standardizzato dell'assegnazione/svolgimento delle attività.

Rispetto all’ammontare del Fondo per le progressioni di livello (art. 90 CCNL 2016-2018), attualmente deliberato in 186.874,54 euro, si è chiesto un incremento attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo del salario accessorio (produttività) e la previsione di uno scorrimento delle graduatorie utilizzando le risorse del fondo che sono o si renderanno disponibili nel corso del 2019.

Relativamente alla distribuzione dei posti a concorso tra profili e livelli proposta dall’amministrazione è stato fatto presente che la tabella presentava in due casi un refuso nell’imputazione dei costi e che la corretta valutazione avrebbe permesso di recuperare altri quattro posti (da 82 a 86 – Tabella 1) destinabili ai livelli più bassi con un residuo di circa 120 euro.

Tabella 1 – Selezione art. 54, anno 2019: distribuzione dei candidati e posti a concorso in base allo stanziamento di 186.874.54 euro

Profilo/livello Candidati Posti
CTER V-->IV 88 15
CTER VI-->V 368 62
FAMM V-->IV 2 1
CAMM VI-->V 3 1
CAMM VII-->VI 2 1
OPTER VIII-->VII 3 2
OPAMM VIII-->VII 7 4
Totale 86

Il numero dei candidati è stato fornito dall'amministrazione al tavolo

Circa la dicitura presente sia nella parte relativa alla formazione sia in quella dei titoli “si terrà conto dei corsi frequentati/titoli maturati nel profilo di appartenenza e/o nel livello inferiore a quello per il quale si concorre” è stato chiesto un chiarimento e comunque è stato ribadito di non inserire né limitazioni temporali, né di profilo e né di livello.

Sui sette punti relativi all’idoneità a concorsi precedenti è stato chiesto che nel caso in cui tutti i candidati di una selezione non siano in possesso di tale idoneità il punteggio per collocarsi utilmente in graduatoria sia proporzionalmente ridotto.

Rispetto alla valorizzazione delle idoneità a procedure concorsuali ulteriori rispetto a quelle ex art. 54 è stato chiesto di ripristinare la formulazione del bando precedente. Sui titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto dal profilo è stato chiesto di prevedere anche il diploma per il profilo di operatore. In merito alla verifica dell'attività svolta è stata chiesta una riduzione del 50% del campo di variazione del punteggio rispetto agli ultimi criteri adottati
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