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La lunga marcia dei congedi ad ore all'ISTAT

Disciplinati i congedi a mezza giornata. Rimangono tante perplessità, continuiamo a chiedere la fruizione ad ore

17/03/2016
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Era il luglio 2013 quando la FLC CGIL ha chiesto all'ISTAT di attivare la contrattazione per permettere la fruizione dei congedi parentali anche ad ore.

Allora il ministero del lavoro aveva infatti aperto a questa possibilità per le aziende private, mentre quello della Pubblica Amministrazione lo ha negato qualche mese dopo per i settori pubblici.

Dopo avere sollecitato comunque a dicembre 2013 un atto di autonomia da parte dell'Istat, la FLC CGIL organizzò una protesta in occasione della presenza dell'allora capo dipartimento della Funzione Pubblica Naddeo all'ISTAT, a gennaio 2014.

A maggio 2014, in occasione della "consultazione" del governo Renzi sulla "rivoluzione" nella Pubblica Amministrazione la FLC CGIL promosse una lettera aperta, firmata da oltre 100 dipendenti dell'Istat, chiedendo l'attivazione del congedo parentale ad ore.

A maggio 2015, nell'ambito delle nostre proposte di "riorganizzazione" dell'Istituto, abbiamo chiesto maggiore flessibilità dell'orario di lavoro e - quindi - nuovamente anche la possibilità di fruire del congedo parentale a ore.

Quando l'estate scorsa, dal 25 giugno 2015, la "riforma" della Pubblica Amministrazione, ha finalmente recepito quanto richiesto e ha dato quindi la possibilità di fruizione dei congedi a mezza giornata negli enti pubblici, subito invitammo i dipendenti Istat a farne uso e chiedemmo ancora  una volta all'Istat di aprire la contrattazione sul congedo frazionato a ore.

L'amministrazione dell'Istat ha consentito - come prevede la legge - l'uso del congedo a mezza giornata da subito, ma solo il 6 ottobre 2015 ha inviato ai sindacati una bozza di comunicazione al personale che disciplina il "nuovo" congedo.

Nelle nostre puntuali osservazioni del 9 ottobre 2015 abbiamo proposto alcuni cambiamenti da apportare al modulo, abbiamo precisato che la norma non è temporanea ma definitiva e che le modalità di presentazione non erano chiare. Ancora una volta, abbiamo chiesto di attiviare al più presto la contrattazione per introdurre la fruizione ad ore del congedo.

Da allora è calato il silenzio per mesi, fino a qualche giorno fa, l'11 marzo 2016, quando l'amministrazione ha inviato "per informativa" ai sindacati una nuova versione del comunicato.

Abbiamo chiesto per l'ennesima volta che fosse attivata la contrattazione per la fruizione del congedo a ore. Ma l'amministrazione, il 16 marzo 2016, ha scritto che: 

"In riscontro alle osservazioni pervenute da parte di alcune OO.SS., tenuto conto dell'attuale numerosità dei temi oggetto di contrattazione integrativa e della relativa tempistica, non si ritiene opportuno al momento un confronto sindacale al tavolo di contrattazione per valutare la possibilità di una fruizione del congedo in parola anche in misura diversa dalla metà dell’orario medio giornaliero di lavoro come stabilito dalla norma; tuttavia, il confronto in parola sarà sicuramente calendarizzato e attivato all'esaurimento di alcune trattative in corso.

Nel frattempo, verrà pubblicato il comunicato con l'integrazione richiesta riguardante i riflessi previdenziali previsti dalla legge in materia cosicché il personale potrà fruire, in modo consapevole, dei benefici recentemente introdotti in materia di congedo di maternità/paternità e congedo parentale".

Il tema viene quindi per l'ennesima volta rinviato per lasciare spazio alle numerose questioni aperte. 

Nel comunicato uscito il 18 marzo, quando si citano i termini di preavviso - 2 giorni per il congedo orario e 5 per quello giornaliero - si dovrebbe precisare che tali termini devono essere rispettati “salvo casi di oggettiva impossibilità”, visto che questa è la formulazione della normativa, e che nella fruizione dei congedi parentali spesso può verificarsi proprio tale condizione.

Inoltre, il passaggio “la fruizione è pari alla metà dell’orario medio giornaliero effettuato nel mese precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale” non è rispettosa della norma, e ne rivela una lettura francamente sconcertante, che rischia di generare situazioni paradossali. È evidente infatti che per orario medio giornaliero si deve intendere l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto, e non quello “effettivamente svolto” dal dipendente nel mese precedente. Nel secondo caso infatti al lavoratore che fosse ad esempio passato dal full time al part time orizzontale al 50% dovrebbe essere riconosciuto un congedo ad ore di mezza giornata (3.36 ore), con il risultato che nel suo primo mese di part time fruendo del congedo ad ore potrebbe assentarsi ogni volta per l’intera giornata. L’orario di riferimento non può che essere quindi quello medio contrattuale del mese in cui il dipendente chiede il congedo (in caso di full time 7.12, per part time al 50% 3.36, e così via). Precisiamo quindi sin da ora che in caso di interpretazioni restrittive - che il comunicato sembra purtroppo suggerire – ricorreremo ad ogni strumento di tutela dei diritti dei lavoratori interessati.

Le novità positive sono l'estensione oltre il 2015, l'introduzione del paragrafo sul "congedo di paternità" sperimentale per il 2016, e la parte sul part time, che certifica la possibilità di fruizione per i tempi determinati, già acquisita un anno fa, nonché il ritorno del diritto alla trasformazione del lavoro a tempo parziale (soppresso dalla legge 133/2008) in alcuni casi: in sostituzione dei congedi parentali e per alcune patologie gravi.

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