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Accordo orario di lavoro, flessibilità e trattamenti accessori

II giorno 20 marzo 2003, alle ore 10.30, ha avuto luogo, presso la Sede Centrale ENEA, una riunione fra la Direzione dell'Ente e le 00.SS. CGIL SNUR, CISL FIR, UIL-P.A./U.R. e CISAL Ricerca.

20/03/2003
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VERBALE DI RIUNIONE

II giorno 20 marzo 2003, alle ore 10.30, ha avuto luogo, presso la Sede Centrale ENEA, una riunione fra la Direzione dell'Ente e le 00.SS. CGIL SNUR, CISL FIR, UIL-P.A./U.R. e CISAL Ricerca.

Le Parti, dopo ampio e approfondito dibattito, si danno reciprocamente atto che le modalità applicative della normativa contrattuale in materia di orario di lavoro, flessibilità e trattamenti accessori riportate nell'ali. 1 al presente verbale costituiscono elementi prioritari per la definizione della relativa disciplina attuativa.

Il presente verbale annulla e sostituisce quello sottoscritto dalle Parti in data 31 gennaio 2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

ENEA

CGIL SNUR

CISL FIR

UIL-PA/UR

CISAL Ricerca

MODALITA' APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE IN MATERIA DI
ORARIO DI LAVORO, FLESSIBILITA' E TRATTAMENTI ACCESSORI

1. ORARIO DI LAVORO

1.1 La durata normale dell'orario di lavoro è contrattualmente fissata in 37 ore settimanali articolate in cinque giornate, di norma dal lunedì al venerdì.

Potranno tuttavia essere disposti, in relazione ad esigenze organizzative e
di servizio, nel rispetto delle procedure in materia di relazioni sindacali
stabilite dal C.C.N.L. del personale non dirigente dell'ENEA - Quadriennio
1998-2001:

a) una diversa articolazione dell'orario di lavoro settimanale per specifici
settori di attività e/o singoli dipendenti;

b) temporanee concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente
riduzione programmata in altri periodi dell'anno;

e) calendari di lavoro plurisettimanali con orari inferiori o superiori alle 37
ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo.

1.2 II personale inquadrato nei livelli 9, 9.1 e 9.2 è tenuto, in relazione alle specifiche funzioni assegnate e ove richiesto per esigenze di servizio, a prestare la propria opera anche oltre l'orario normale di lavoro senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi salvo quanto previsto
dall'ari. 3 comma 2 del contratto integrativo e dal successivo punto 2.5.

1.3 II personale inquadrato nei livelli 9, 9.1 e 9.2 ha l'autonoma determinazione del proprio orario di lavoro di 37 ore settimanali nel trimestre.

La presenza in servizio è assicurata tramite l'effettuazione di un orario
minimo di 27 ore settimanali articolate, di norma, su cinque giorni lavorativi.

La durata giornaliera deve essere di almeno cinque ore e deve essere, in
ogni caso, correlata alle esigenze della propria attività, agli incarichi affidati, all'orario di lavoro del Centro in cui si presta l'attività lavorativa, alla funzionalità dei servizi con orario regolamentato, alle disposizioni normative per l'esercizio e la sicurezza degli impianti.

1.4 Le attività svolte al di fuori della sede di lavoro dal personale inquadrato nei livelli 9, 9.1 e 9.2 devono essere mensilmente autocertificate.

2. FLESSIBILITA'

2.1 In relazione a quanto espressamente previsto dal Contratto Integrativo, l'orario di lavoro può essere, tenuto conto della situazione organizzativa e compatìbilmente con l'orario di servizio delle varie sedi dell'Ente, di tipo flessibile nel limite massimo di due ore giornaliere complessive rispetto all'orario normale.

Ulteriori ritardi rispetto alla flessibilità dovranno essere recuperati per la
frazione eccedente con altri tipi di permessi.

La flessibilità può essere utilizzata per posticipare l'orario di lavoro di inizio o per anticipare l'orario di uscita ovvero per avvalersi di entrambe le facoltà prevedendo i relativi recuperi entro e non oltre i due mesi successivi.

Gli orari della flessibilità per le singole Sedi dell'Ente sono disposti dai
Direttori di Centro, sentiti i Direttori dì Macrostruttura, previa concertazione
sui criteri con i soggetti sindacali di cui all'ari. 10 comma 2 del C.C.N.L del
personale non dirigente ENEA - Quadriennio 1998 ~ 2001.

2.2 Le ore in difetto possono essere accumulate nel limite massimo dì 20 ore mensili e devono essere recuperate entro il trimestre, fatta eccezione per
quelle relative alle temporanee chiusure dei Centri; in caso di mancato
recupero, si determina la proporzionale automatica decurtazione della
retribuzione.

2.3 Particolari forme di flessibilità, purché compatibili con l'organizzazione del lavoro, potranno essere applicate a favore di:

a) dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare;

b) dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11
agosto 1991, n. 266;

e) dipendenti con orario di lavoro ridotto;

d) dipendenti che operano in specifici settori di attività da individuare
previa concertazione con le 00.SS. firmatarie il contratto integrativo.

I relativi provvedimenti sono disposti dal Direttore Generale su richiesta dei
dipendenti interessati previo conforme parere dei Direttori di
Macrostruttura.

2.4 Continuano a trovare applicazione i disposti di cui all'ari. 20 e all'ari. 21, commi 1 e 4, dei C.C.N.L. ENEA - Quadriennio 1994 - 1997.

2.5 II personale inquadrato nei livelli 9, 9.1 e 9.2, cui sia richiesta la presenza in servizio per un numero di ore superiore a quello del normale orario di lavoro settimanale, può utilizzare tali ore in eccesso esclusivamente per il recupero dei periodi di chiusure programmate dei Centri disposte dall'Ente; per il recupero di tali periodi potranno altresì essere .utilizzate ferie residue e gli altri istituti prevali dalla normativa contrattuale.

3. CONTO ORE

Per il personale inquadrato nei livelli 3 ~> 8 (ivi compreso l'ex 8.1) trova
applicazione la disciplina prevista dall'ari. 30 del C.C.N.L. del personale
non dirigente ENEA-Quadriennio 1998 - 2001.

4. INTERVENTO CON CHIAMATA IN "REPERIBILITÀ" O "FUORI ORARIO"

4.1 Al personale inquadrato nei livelli 9, 9.1 e 9.2, inserito in turni di reperibilità, chiamato ad effettuare la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, sono riconosciute le maggiorazioni per il lavoro "notturno", "festivo" e "festivo-notturno" previste dalla vigente normativa contrattuale e il rimborso delle spese di trasporto.

4.2 Al personale inquadrato nei livelli 9, 9.1 e 9.2 non inserito in turni di reperibilità chiamato ad effettuare la propria attività lavorativa con
"Chiamata Fuori Orario", le frazioni orarie, sono retribuite con le modalità
previste dall'ari. 14 del C.C.N.L. dell'Area Dirigenziale e delle Specifiche
Tipologie Professionali - Quadriennio 1994 - 1997 - con esclusione delle
maggiorazioni per il lavoro straordinario. Sono inoltre riconosciute le
maggiorazioni per il lavoro "notturno", "festivo" e "festivo-notturno" e il
rimborso delle spese di trasporto.

5. LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE PER PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

5.1 Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale.
inquadrati nei livelli 3 -> 9.2, trova applicazione la disciplina prevista
dall'ari. 18 comma 3 del C.C.N.L. del personale non dirigente ENEA -
Quadriennio 1998 - 2001.

5.2 II personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, inquadrato nei (livv. 3 -> 9.2, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare in misura giornaliera non superiore al 50% della differenza fra l'orario a tempo pieno e l'orario a tempo parziale prestato e comunque entro un limite annuo rapportato a quello del personale a
tempo pieno.

Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. Sono inoltre riconosciute le maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro "notturno", "festivo" e "festivo-notturno".

5,3 II personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, inquadrato nei livelli 3 -> 8 (ivi compreso l'ex 8.1), può essere chiamato a svolgere lavoro straordinario in misura non superiore al 50% della differenza fra l'orario a tempo pieno e l'orario a tempo parziale prestato e comunque
entro un limite annuo rapportato a quello del personale a tempo pieno.

Le ore di lavoro straordinario sono retribuite nella stessa misura stabilita
per le ore di straordinario dei dipendenti a tempo pieno.

6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

I Direttori di Centro, sentiti i Direttori di Macrostruttura, possono disporre, in base ai principi di cui all'ari. 2, comma 1 e all'ari 4 del D.Lgs. n. 29/93, così come aggiornato dal D.Lgs. n. 165/2001:

a) la determinazione dell'orario di servizio del Centro;

b) la disciplina relativa alla presenza di personale oltre l'orario del Centro.

Resta altresì ferma la potestà dei Direttori di Macrostruttura e dei Direttori di Centro di stabilire, sentite le 00.SS., la fissazione dì norme e regole integrative per assicurare il coordinamento del servizio del personale inquadrato nei livelli 9, 9.1 e 9,2, con il lavoro organizzato del personale a questi afferente, la cui attività sia complementare o di supporto o d'interazione ai programmi di attività in corso.

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