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Contratto “Istruzione e Ricerca”: cosa cambia per la ricerca

In sintesi le novità su stipendi, arretrati, relazioni sindacali, contrattazione...

22/02/2018
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Caratteristiche del nuovo contratto.

L’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritta il 9 febbraio 2018, relativa al nuovo comparto unico “Istruzione e Ricerca” che comprende scuola, università, ricerca e AFAM, interviene modificando ed integrando solo alcune parti dei CCNL precedenti di ciascun settore, risalenti al 2007.
Mantiene pressoché intatte le precedenti sezioni, come fortemente voluto dalla FLC CGIL, per questo il CCNL si compone di una parte comune per quello che poteva essere declinato trasversalmente, a cui si aggiungono quattro sezioni specifiche corrispondenti ai precedenti quattro comparti. Il contratto interviene e innova le parti “trattate”, mentre lascia inalterato tutto quello che origina da precedenti norme contrattuali, non toccate dal presente contratto.
L’ARAN si è impegnata a predisporre quanto prima un “testo unico” che includa, per ciascun settore, sia le parti nuove che quelle vecchie che sopravvivono.

SCHEDA ANALITICA | VOLANTINO | AUMENTI E ARRETRATI

Parti comuni.

Va segnalato come il riferimento ai precedenti CCNL contenuto nel campo di applicazione (art. 1 comma 10) sia stato ampliato “alle specifiche normative di settore” al fine di ricomprendere nella definizione, oltre ai precedenti CCNL anche i DPR precedenti, in particolare il DPR 171/91 da cui deriva l’attuale sistema di classificazione del sistema Ricerca. Si tratta quindi di una specifica finalizzata a salvaguardare “tutte” le precedenti norme contrattuali, anche quelle normate dai DPR, non essendo mai addivenuti nel nostro settore alla scrittura di un TU delle norme contrattuali.
Si conferma l’applicazione del CCNL a tutti gli Enti in cui si applicava già, cioè quelli ricadenti nel ACQ del 13 luglio 2016 ed elencati nel DLgs 218/2016, tra cui l’ASI. Si conferma inoltre, attraverso una dichiarazione congiunta, che ai lavoratori dell’ex-ISPESL confluiti in INAIL e a quelle ex-ISFOL confluiti in ANPAL, già richiamati nel CCNL delle AA.CC., si continua ad applicare il CCNL della Ricerca.
Si istituisce negli Enti di ricerca nazionali l’Organismo paritetico per l’innovazione che favorirà il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia carattere di progettualità, complessa e sperimentale, sugli aspetti organizzativi. Sarà la sede per sperimentare modalità aperte e collaborative fra le parti negoziali, dove si potranno formulare anche proposte sulle materie della contrattazione integrativa. Sono affidati all’Organismo compiti di informazione relativi all’andamento occupazionale, ai dati sui contratti a tempo determinato, a quelli in somministrazione e ai dati sulle assenze del personale. 

Parti economiche.

Gli aumenti a regime decorreranno dal 1° marzo 2018.
Gli arretrati, relativi al 2016, 2017 e ai primi due mesi 2018, per il personale tecnico e amministrativo, vanno da un minimo di 410 € ad un massimo di 572 €; mentre per ricercatori e tecnologi dei livelli I-III vanno da un minimo di 533 € a cifre superiori ai 1.300 €. Visti i livelli retributivi della sezione, l’elemento perequativo riguarderà solo i livelli VIII e VII, per un numero di addetti pari a meno del 10% del totale (circa 1900), che potranno raggiungere il valore minimo di 85 € di incremento per il 2018, come previsto dall’accordo del 30 novembre 2016.
Gli aumenti salariali medi sono pari al +3,48%, distribuiti sia sui valori tabellari che sulle indennità fisse, come quella di Ente Annuale per i tecnici e amministrativi e l’Indennità di Valorizzazione Professionale per i Ricercatori e tecnologi.
In ogni caso si è proceduto alla riduzione della forbice salariale fra i livelli, in particolare a favore del III livello, aumentando gli incrementi a favore delle prime fasce di questo livello e rimodulando quelle dei livelli II e I.
Restano fermi gli 80 euro del bonus.
L’elemento perequativo dura 10 mesi. L’IVC (Indennità di Vacanza Contrattuale) non viene riassorbita dagli aumenti, ma si aggiunge alla retribuzione tabellare. 

Il ruolo delle RSU.

Negli Enti mono sede, come l’Istituto Superiore della Sanità o l’INVALSI, il ruolo delle RSU viene rafforzato, definendo un unico livello di contrattazione fra quella di Ente nazionale di ricerca e quella di sede unica di lavoro. Quindi nella stipula del contratto integrativo, la RSU si affianca alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 

Ricercatori e Tecnologi.

Confermato l’attuale orario di lavoro, (articolo 58, del CCNL 21/2/2002) con l’innalzamento al quadrimestre del limite per la rendicontazione del proprio tempo di lavoro, che prima era trimestrale. Recepite le norme dell’art. 11 del DLgs 218/2016 che permettono ai ricercatori la fruizione a domanda di congedi speciali per recarsi per periodi fino ad un massimo di 5 anni negli ultimi 10, per motivi di studio, di ricerca scientifica e tecnologica, presso istituzioni o laboratori esteri, nonché presso istituzioni internazionali e comunitarie.
Si conferma la non subordinazione alla dirigenza di cui all’art. 19 del DLgs 165/2001 e la loro eleggibilità negli organismi di scientifici e di governo.  Si riconosce, inoltre, il loro ruolo strategico per gli Enti, in particolare per l’accrescimento delle competenze scientifiche e della conoscenza in generale. Si ribadisce l’importanza dei principi espressi nel DLgs 218/2016 e nella Carta Europea dei ricercatori (anche se nella pratica sono sistematicamente disattesi sia dalle politiche adottate dagli Enti, sia dai governi). È confermata ai ricercatori e tecnologi l’autonomia e la responsabilità nell’espletamento delle loro attività di ricerca. È confermata la disciplina dell’art. 61 del CCNL 21/2/2002 in materia di formazione.
Sulle sanzioni disciplinari invece viene confermata la disposizione speciale che esonera ricercatori e tecnologi dalle sanzioni per motivi che attengono alle loro autonomia professionale e allo svolgimento della loro attività tecnico scientifica. 

Tecnici e Amministrativi.

Si disarticola ulteriormente la Brunetta e si annulla l’impatto della “Differenziazione dei premi individuali”, non avendo previsto nell’apposita sezione, la fonte di finanziamento e la specifica disciplina. Viene estesa a tutto il comparto l’esperienza già fatta all’ISTAT della costituzione di un apposito fondo per le progressioni di livelli di cui all’art. 54, che si alimenta non più coi fondi del salario accessorio ma con le risorse stanziate nei CCNL precedenti a tal fine, e liberatesi nel frattempo per effetto delle cessazioni intervenute. Si istituisce la IV posizione economica per i livelli apicali dei profili dei tecnici e amministrativi.
Si chiarisce che il tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro diversa da quella abituale, in caso di missione, è tempo di lavoro a tutti gli effetti. 

ASI.

Per l’Agenzia Spaziale Italiana si confermano le risorse economiche, gli incrementi retributivi e gli istituti normativi e contrattuali del resto del comparto Ricerca. In particolare si confermano la natura e le modalità di costituzione dello Speciale Trattamento Economico di cui all’art. 9 del CCNL ASI del 4.8.2010.

Permessi e assenze.

Nella parte comune (quindi per tutti) è stato introdotto il congedo (fino a 3 mesi pagati come i congedi parentali) per le donne vittime di violenza. Tutte le norme previste per il matrimonio sono estese alle unioni civili.
Sono state introdotte le assenze per visite diagnostiche, terapie e prestazioni specialistiche fino ad un massimo di 18 ore, aggiuntive agli altri istituti. Si introducono le ferie e riposi solidali. 

Personale con contratto a tempo determinato.

Sono fatte salve le diverse durate dei contratti a td a seconda delle tipologie degli specifici progetti di ricerca, in deroga ai vincoli del jobs act. È confermata l’applicazione ai lavoratori con contratto a td di tutti gli istituti contrattuali in essere per i lavoratori a tempo indeterminato, se non incompatibili con la durata del contratto stesso. Si chiarisce definitivamente che, ove un lavoratore con contratto a td abbia già subito la riduzione del numero di ferie prevista dalla normativa generale, per i primi tre anni di servizio, non subisce più tale riduzione anche se i periodi precedenti sono stati prestati presso altre pubbliche amministrazione.
In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro prestati a td nello stesso ente e nello stesso profilo concorrono a determinare l’anzianità lavorativa e sono a tutti gli effetti utilizzabili ai fini della ricostruzione di carriera, 

Commissione per l’ordinamento professionale.

È istituita una specifica Commissione paritetica presso l’ARAN, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL, che dovrà concludere i propri lavoro entro il mese di luglio 2018, per la revisione dell’ordinamento professionale e del sistema di classificazione previsto dal DPR 171/91. Questo tema, presente anche nell’atto d’indirizzo, oltre che nel DLgs 218/2016, non è stato affrontato nel corso della tornata contrattuale, ma è rinviato all’apposita Commissione paritetica, che dovrà elaborare una proposta finalizzata alla revisione del sistema ordinatorio da utilizzare nella prossima tornata contrattuale. Si tratta di un obiettivo importante, da perseguire da subito e che impegnerà la FLC nei prossimi mesi in un lavoro puntuale di ricognizione e proposta. I punti cardine per questo lavoro sono rappresentati dal DLgs 218/2016 per la rimodulazione del sistema classificatorio, l’individuazione di maggiori flessibilità, di una gestione più avanzata dei processi lavorativi, in linea con quanto prescritto dalla Carta Europea dei Ricercatori, dal codice di condotta per le assunzioni, dal documento European Framework for Reserch Careers.
Il nostro obiettivo è consentire la valorizzazione professionale e riconoscere il diritto alla carriera dei ricercatori e tecnologi, disapplicato dalla Brunetta e da un impianto classificatorio da rinnovare.
Il lavoro della Commissione riguarda anche la revisione dell’attuale modello di classificazione del personale tecnico e ammnistrativo. Verificare i sistemi di remunerazione in rapporto alle posizioni di lavoro, rafforzare e sostenere i sistemi di sviluppo delle competenze professionali e valorizzare ulteriormente le specificità professionali.

Relazioni sindacali.

In tema di relazioni sindacali il nuovo contratto sostituisce integralmente i 4 contratti precedenti. È prevista una parte comune (quindi riguardante tutti e 4 i settori) ed una parte specifica per ciascuno.
Negli EPR le relazioni sindacali si svolgono a livello nazionale, a livello di sede unica e di singola sede di lavoro. li istituti previsti sono articolati, per ciascun livello, in interpretazione autentica, informazione, confronto e contrattazione integrativa. Il Contratto integrativo è triennale
L’informazione deve essere data in modo puntuale ed esauriente su tutte le materie specifiche, più quelle che sono oggetto sia di confronto che di contrattazione. È prevista anche l’informazione sugli esiti sia del confronto che della contrattazione. In pratica equivale alla vecchia informazione successiva che, però, si può richiedere su molte più materie).
Il confronto (istituto nuovo). Ricevuta l’informazione, si attiva entro 5 giorni su richiesta sindacale o della RSU. Deve essere redatta una sintesi dell’esito dello stesso. Molte le materie su cui si svolge il confronto.

La contrattazione integrativa.

Sono state recuperate la maggior parte delle materie già esistenti nei precedenti contratti, tra cui ricordiamo: i criteri di utilizzo delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, i criteri per l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 19 (conto terzi), i criteri per le progressioni economiche, quelli per la performance, il diritto allo studio, le indennità correlate all’effettivo svolgimento di attività disagiate o dannose, o per l’assunzione di specifiche responsabilità, i criteri per lo IOS dei ricercatori e tecnologi, il miglioramento dell’ambiente di lavoro e l’adeguamento in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, criteri per l’individuazione di ulteriori fasce temporali di flessibilità in uscita o in entrata, l’elevazione dei limiti previsti in materia di turni.
Ma anche l’organizzazione del lavoro rientra fra le materie della contrattazione. Va detto che l’organizzazione del lavoro non è mai entrata propriamente nelle materie della contrattazione integrativa, neanche nei precedenti contratti. Tuttavia abbiamo ripristinato una definizione ampia che, in analogia con quanto avveniva nei precedenti contratti, ci permetterà di incidere e contrattare anche l’organizzazione del lavoro, sotto il profilo degli effetti che questa produce sulle condizioni e sulla qualità del lavoro, anche sotto il profilo delle ricadute professionali (art. 66 comma 4 lettera o).
Per quanto riguarda la contrattazione sul salario accessorio, questa continuerà a svilupparsi negli Enti così come l’abbiamo conosciuta.

A questo punto cosa ci aspetta.

Certo, come detto, i tempi della trattativa non ci hanno permesso di cogliere tutti gli obiettivi che ci eravamo posti in sede di definizione delle nostre linee guida. 

In particolare ci riferiamo a quello che avremmo voluto per i Ricercatori e Tecnologi in materia valorizzazione professionale e sviluppo di carriera. Avremmo voluto utilizzare le risorse previste per premiare i meriti scientifici dei ricercatori e tecnologi di cui all’art. 15 del DLgs 218/2016, per finanziare una procedura straordinaria di art. 15, o perché fossero ricondotte alla contrattazione. Per i tecnici e amministrativi si sarebbe dovuto rendere più flessibili gli strumenti per la valorizzazione professionale e le regole per la definizione del salario accessorio, rendendole coerenti con i principi di autonomia previsti dal DLgs 218/2016. Sugli Assegni di Ricerca non si è potuti intervenire, ritenendo l’Aran preclusa la materia dei contratti flessibili dall’ambito del rinnovo dei contratti pubblici.

Come detto, le condizioni date, le rigidità della controparte, la scelta pregiudiziale dell’Aran di non intervenire sui sistemi di classificazione rimandando la materia a sequenza contrattuale, nonché l’accelerazione innaturale imposta ai tempi della trattativa dall’avvicinarsi della scadenza elettorale, hanno impedito che si potesse anche lavorare ad un riposizionamento dei nostri obiettivi.

Tutte questioni che certamente non molliamo e che, a partire dai lavori della Commissione per l’Ordinamento professionale, saranno al centro della nostra strategia sindacale. 

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