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Contratto “Istruzione e Ricerca”: atto unilaterale, l’Amministrazione deve renderne conto

Il contratto di lavoro stabilisce che può essere adottato solo in alcune specifiche condizioni e deve essere adeguatamente motivato.

27/03/2018
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Finora l’Amministrazione (MIUR, Direttore Generale, Dirigente Scolastico) aveva la facoltà di non chiudere il Contratto, adottando un atto unilaterale sulle materie su cui non si raggiungeva l’accordo senza dover rendere conto a nessuno.

Con il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto “Istruzione e Ricerca” non è più così.

Scarica il volantino

L’atto unilaterale in materia contrattuale diventa una extrema ratio da parte dell’Amministrazione e quindi anche da parte del dirigente scolastico, perché può essere adottato unicamente alle seguenti condizioni:

  1. quando si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa
  2. quando le parti abbiano dimostrato di rispettare i principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti finalizzati a prevenire i conflitti
  3. limitatamente ai criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto, ai criteri per l’attribuzione dei compensi accessori inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale, ai criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli del bonus
  4. in via provvisoria e senza interrompere le trattative, al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo.

Non solo. L’atto unilaterale deve essere adeguatamente motivato, in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa.

E che sia o no adeguatamente motivato sarà verificato da un Osservatorio costituito presso l’ARAN in maniera paritetica fra amministrazione e sindacati firmatari del CCNL.

Dunque non potrà più avvenire che si adottino atti unilaterali su materie che non siano solo quelle tre indicate al punto c); che, una volta adottato l’atto, l’Amministrazione dimentichi il Contratto perché in realtà la trattativa deve continuare; che ciò si verifichi senza che le motivazioni siano fondate dal momento che esse saranno esaminate da un Osservatorio.

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