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Visite mediche di controllo: il nuovo servizio online per comunicare la variazione dell’indirizzo di reperibilità

Emanata una specifica circolare da parte dell’INPS. Per i dipendenti pubblici rimane l’obbligo di comunicazione preventiva alla propria amministrazione.

24/09/2020
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Come è noto durante il periodo di malattia “comune”, i lavoratori pubblici e privati devono essere reperibili al proprio domicilio in orari prestabiliti, per ricevere la visita fiscale da parte del medico dell’Inps. La visita medica di controllo (VMC) può essere chiesta dal datore di lavoro oppure dallo stesso Istituto.

L’obbligo di reperibilità vige tutti i giorni, inclusi la domenica e i giorni festivi, nelle seguenti fasce orarie:

  • dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 per i dipendenti pubblici;
  • dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per i dipendenti del settore privato.

Durante il periodo di malattia comune è possibile modificare il proprio indirizzo di reperibilità rispetto a quello indicato dal certificato medico. A tal proposito ricordiamo che non è possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo di reperibilità in esso riportato.

Nel settore privato, fino ad oggi per comunicare il cambio di indirizzo occorreva contattare uno specifico numero verde, oppure inviare una comunicazione via fax o raccomandata o per email.
Con la circolare 106 del 23 settembre 2020 l’INPS comunica le nuove modalità di comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità che sostituiscono in toto le precedenti.
Per poter comunicare il cambio di indirizzo il lavoratore deve essere in possesso di SPID, così segnalato dalla circolare INPS 87 del 17 luglio 2020 che consente l’accesso dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”. Cliccando su “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” il lavoratore può comunicare la variazione dell’indirizzo cliccando su “Comunica indirizzo di controllo”. La nuova reperibilità viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione. Inoltre cliccando su “Indirizzi comunicati” il lavoratore può consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto.

Anche il lavoratore pubblico soggetto alle disposizioni relative al “Polo Unico delle visite fiscali” può utilizzare le modalità di variazione dell’indirizzo di reperibilità prevista dalla circolare 106/20. Tuttavia la normativa vigente (articolo 6 del D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206) prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazione di appartenenza l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. Sarà, quindi, l’Amministrazione a fornire il dato all’INPS per l’effettuazione delle VMC datoriali e d’ufficio. In questo caso la disponibilità all’utilizzo del nuovo servizio anche per il lavoratore pubblico, ha lo scopo di ottimizzare il flusso comunicativo e offrire, maggiori garanzie di correttezza e tempestività dell’informazione per l’esecuzione delle VMC.

Il servizio non deve, invece, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per gli adempimenti relativi alla comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi. Infatti tale situazione non si configura un cambio del domicilio di reperibilità ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio che rimane invece confermato.

Sia il datore di lavoro pubblico che privato viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore

  • in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita
  • al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito spuntando l’apposito campo, ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.