
Il 25 ottobre 2011 entrerà formalmente in vigore il D.Lgs. 167/11 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"
La legge istitutiva dell'apprendistato, Legge 25/55, stabiliva che "l'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima”.
L'apprendistato è stato oggetto successivamente di modifiche ed integrazioni con la legge 56/87 e l'art. 16 della Legge 196/97
Il Decreto Legislativo 276/03 ne ha modificato profondamente la natura stabilendo che l'apprendistato è il contratto formativo per eccellenza idoneo per assolvere al diritto-dovere di istruzione e formazione e per acquisire titoli di studio.
In realtà l'istituto, nonostante integrazioni e modifiche normative, ha trovato applicazione nell'apprendistato professionalizzante ed in piccola parte in quello finalizzato alla qualifica professionale, mentre è rimasto sostanzialmente lettera morta per l'alta formazione e ricerca.
Il rilancio dell'apprendistato avviene a seguito della sottoscrizione tra governo, regioni, province autonome e parti sociali di due importanti intese
Non a caso la Legge 183/10 (cosiddetto "collegato lavoro") prevede l'emanazione di un testo unico che coordini e innovi la normativa di settore.
E' opportuno ricordare che il "collegato lavoro" introduce la possibilità di adempiere all'obbligo di istruzione a partire dai 15 anni in apprendistato. Su questo aspetto la CGIL e la FLC hanno manifestato netto dissenso e preannunciato forti iniziative di contrasto.
Dopo un serrato confronto con le parti sociali e le regioni, il testo unico è stato definitivamente emanato con D.Lgs 167/11 che, tra l'altro, abroga la normativa di settore precedente: la legge 25/55, gli articoli 21 e 22 della Legge 56/87, l'articolo 16 della Legge 196/07, gli articoli da 47 a 53 del D.Lgs. 276/03. In ogni caso la normativa precedente rimane in vigore per 6 mesi nelle regioni e nei settori in cui "la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa" (art. 7 comma 7).
L'art. 1 del TUA definisce l'apprendistato come "un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani"
Tre sono le tipologie di apprendistato
a) per la qualifica e per il diploma professionale
b) professionalizzante o contratto di mestiere
c) di alta formazione e ricerca
In realtà vi sono significative differenze tra apprendistato di alta formazione e quello di ricerca, mentre è prevista una forma derogatoria di apprendistato per i lavoratori in mobilità.
Finalità delle varie forme di apprendistato sono
Il TUA, pur fornendo indicazioni dettagliate su molti aspetti, è comunque una norma "cornice" che per avere completa applicazione necessita di numerosi passaggi istituzionali e contrattuali successivi.
Finalità del repertorio sono:
Regolamentazione e durata del periodo di apprendistato: è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative (o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico) (art. 5 comma 2).
Regolamentazione transitoria: In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui sopra (art. 5 comma 3)
Regolamentazione dei profili formativi: è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale tenuto dei seguenti principi:
Durata e modalità di erogazione della formazione
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono:
Formazione integrata: La formazione svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata dall'offerta formativa pubblica non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali.
Le modalità di certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista:
Transitoriamente, in attesa della definizione del repertorio delle professioni, si farà riferimento agli "standard regionali esistenti". (art. 6 comma 4)
Allegati