
In una precedente nota abbiamo descritto il quadro di riferimento normativo nonché i contenuti più rilevanti del Testo Unico sull'Apprendistato (D.Lgs. 167/1) con specifico riferimento ai settori della conoscenza. Torniamo sull'argomento per evidenziare le criticità e i nodi da sciogliere nel percorso attuativo del provvedimento.
Certificazione delle competenze: l'art. 6 comma 4 stabilisce che siano le Regioni a certificare le competenze acquisite nel percorso di apprendistato. Nell'ambito dell'apprendistato di alta formazione è dirimente chiarire il rapporto tra questa competenza regionale e quella delle istituzioni scolastiche e universitarie di valutare, certificare, rilasciare titoli di studio attraverso le modalità e gli organi previsti dai rispettivi ordinamenti
Correlazione tra standard formativi e standard professionali: questo aspetto è definito dall'organismo tecnico preposto al repertorio delle professioni previsto dall'art. 6 comma 3 del TUA. Dovrebbe essere pacifico che gli standard formativi non possono che essere quelli definiti dai percorsi di studio dell’istruzione e formazione professionale, della secondaria di II grado, dell’università
Regolamentazione e durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 5 comma 2): occorre chiarire cosa significhi regolamentare "in accordo con istituti tecnici e professionali" visto che in ciascuna regione insistono tanti istituti di questo tipo e che non è prevista alcuna forma di rappresentanza delle scuole autonome
Regolamentazione transitoria: è uno dei punti più delicati. Premesso che è previsto un regime transitorio di sei mesi nel quale continuano a trovare applicazione le norme di settore precedenti al TUA, la FLC esprime la propria contrarietà ad accordi che in questi mesi alcune regioni hanno sottoscritto sia con il MIUR che con istituzioni formative. Ci riferiamo in particolare ai 5 milioni di euro stanziati dal MIUR per progetti pilota in 8 regioni per percorsi di apprendistato utili all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e agli accordi stipulati in alcuni regioni (Lombardia e Veneto) con le Università del territorio per l'apprendistato di alta formazione. In altre parole la FLC ritiene che il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e quello per l'alta formazione e ricerca non debbano essere utilizzati prima della definizione del passaggi attuativi previsti dal D.Lgs. 167/11.
Regolamentazione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca in assenza di norme regionali: l'art. 5 comma 3 prevede che in questo specifico caso l'attivazione e la regolamentazione del contratto "è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca". Si tratta di definizione ambigua che richiede una specifica regolamentazione nazionale al fine di avere un preciso quadro di riferimento ordinamentale ed evitare la possibile creazione di un "mercato nero" dei titoli di studio
La FLC e la CGIL hanno espresso un giudizio negativo sulla possibilità di adempiere all'obbligo di istruzione a partire dai 15 anni anche in apprendistato e hanno preannunciato forti iniziative di contrasto.
Queste le motivazioni
Non a caso anche l’ISFOL, nel rapporto di monitoraggio sul Diritto-Dovere anno 2008, pubblicato nella seconda metà del 2010, riferendosi alla possibilità di adempiere all’obbligo di istruzione nell’apprendistato, manifesta grande perplessità: “Resta da valutare come tale evoluzione normativa possa conciliarsi con l’obbligo di istruzione e la prevista acquisizione delle competenze di cittadinanza entro il sedicesimo anno d’età.”
L'allarme rispetto a questa tipologia di percorso è ulteriormente confermato dalle sperimentazioni che il MIUR ha promosso insieme ad alcune regioni che prevedono contratti di apprendistato per l'obbligo di istruzione con 400 ore annuali a fronte di 1056 negli istituti tecnici e professionali e almeno 990 nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
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