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Sicurezza sul lavoro: comunicazione all'INAIL dei nominativi degli RLS

La circolare dell'Istituto e la relativa scadenza degli adempimenti non riguarda le università, gli istituti universitari, gli istituti di educazione e istruzione di ogni ordine e grado e gli istituti di alta formazione artistica e coreutica. Per loro e per le altre realtà lavorative di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 le indicazione verranno fornite successivamente.

29/04/2009
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Con propria circolare n. 11 del 12 marzo 2009, la DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Prevenzione – dell’INAIL comunica che i datori di lavoro pubblici e privati, di cui all’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, devono comunicare all’istituto, sulla base delle modalità operative previste dalla circolare medesima, entro il 16 maggio p.v. i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Per quanto riguarda invece i datori di lavoro di cui all’art. 3 comma 2 del D.Lgs 81/2008 nella stessa circolare n. 11, sopra ricordata, l’INAIL precisa che tali soggetti sono temporaneamente esonerati da tale obbligo in attesa che vengano emanati i relativi Decreti attuati previsti nel comma 2 del citato articolo. Ovviamente l’INAIL si riserva di dettare per queste tipologie ulteriori disposizioni in merito.

Sottolineiamo che rientrano in questa tipologia degli esonerati temporaneamente anche le università, gli istituti di istruzione universitaria, le istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, gli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado.

Il DLgs 81/2008 precisa, infatti, che per i datori di lavoro rientranti in questa casistica le disposizioni previste sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della legge con appositi Decreti regolamentativi.

Ci risulta che i Decreti regolamentativi per la scuola e per l’università sono in via di emanazione. Ovviamente questo significa che anche in questi specifici luoghi di lavoro vanno eletti o designati, sulla base degli accordi sindacali, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza laddove ancora non fosse stata individuata tale figura obbligatoria per legge.

Roma, 29 aprile 2009