FLC CGIL
Iscriviti alla FLC CGIL

https://www.flcgil.it/@3852753
Home » Attualità » Sindacato » Precari ricerca e università: ecco il testo dell'emendamento contro le stabilizzazioni

Precari ricerca e università: ecco il testo dell'emendamento contro le stabilizzazioni

Testo dell'emendamento con cui il Governo intende abrogare le norme sulla stabilizzazione dei lavoratori precari (A.C. 1441-quater).

26/09/2008
Decrease text size Increase  text size

Quello che pubblichiamo di seguito è il testo dell'emendamento con cui il Governo intende abrogare le norme sulla stabilizzazione dei lavoratori precari dell'università, della ricerca e di tutta la pubblica amministrazione.

La FLC Cgil insieme alla CISL e alla UIL, risponderanno con forza a questo atto scellerato, come già scritto nel comunicato unitario.

Roma, 26 settembre 2008
______________________

A.C. 1441-quater

Emendamento all’Art.37

Dopo l’ART.37 è inserito il seguente:

“Art. 37-bis”
(Disposizioni in materia di stabilizzazioni)

  1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 66, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e quelle destinate alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si intendono riferite esclusivamente alle procedure di reclutamento di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alle eventuali progressioni verticali del personale fatto salvo quanto previsto dal comma 5. Sono abrogati l’articolo 1, commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’art. 3, commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

  2. Alla data di scadenza dei relativi contratti le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il divieto di cui al presente comma si applica anche ai contratti prorogati ai sensi dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 e per il personale non dirigenziale in servizio al primo gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

  4. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni pubbliche nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell’art. 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 nonché in ragione dell’ attività lavorativa prestata presso pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

  5. Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all’ art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione. Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.

  6. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici contenute nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133 le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime assunzionale e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La finalità della norma è quella di circoscrivere temporalmente l’intervento straordinario in materia di stabilizzazione e ripristinare il regime ordinario di reclutamento mediante procedure concorsuali pubbliche.

Il primo comma abroga le disposizioni in materia di stabilizzazione e tiene conto di alcune fattispecie speciali quali quella del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e di quelle di cui all’ art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Il secondo comma richiama la inderogabilità delle disposizioni di legge che regolamentano i rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa sottolineando la necessità di un rispetto rigoroso dei termini dei contratti.

I commi 3 e 4 dettano interventi di diversa portata e limitati nel tempo volti entrambi a valorizzare le esperienze professionali maturate all’ interno delle amministrazioni pubbliche.