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Mercato del lavoro: il contratto a progetto non può coincidere con la ragione sociale dell'impresa

Lo ha stabilito il giudice di Bergamo accogliendo il ricorso patrocinato dalla CGIL. La sentenza è un tassello giurisprudenziale in più per fare chiarezza sul ricorso ai contratti a progetto nella scuola non statale.

24/05/2010
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Nell’accogliere un ricorso patrocinato dalla CGIL, il Tribunale di Bergamo ha rigettato la natura di "collaborazione a progetto" per un rapporto di lavoro di un cittadino ghanese che distribuiva giornali e prodotti editoriali in Val Seriana con un furgoncino della cooperativa, con un "giro" di edicole preassegnato e con trattenute sul compenso in caso di negligenza.

Per il giudice, che ha applicato in maniera puntigliosa le norme relative al D.Lgs 276/03, il ricorso alla collaborazione a progetto non può coincidere con la ragione sociale dell’impresa e non ha pertanto tenuto in considerazione la certificazione ottenuta dalla stessa cooperativa dall’Università di Modena e Reggio Emilia sulla natura del contratto. Due cose sono certe. Gli interpreti ufficiali della legge 30 ovvero gli unici in Italia a certificare i contratti di lavoro non hanno fatto una buona figura visto che sono i primi a rinnegare le stesse disposizioni legislative da loro stessi sostenute. In secondo luogo ben difficilmente il lavoratore avrebbe avuto giustizia se fossero state introdotte nel “collegato lavoro”, attualmente in discussione al Senato dopo il rinvio alle Camere da parte del Presidente Napoletano, le norme relative all’arbitrato.

Questo significa che su tale materia è necessario proseguire il nostro impegno.
Alla luce di questa sentenza a nostro modo di vedere non è più giustificabili, a nessun livello, il ricorso alla collaborazione a progetto sia nelle scuole paritarie che nelle scuole private laddove il progetto coincide con le finalità dell’impresa come oggi avviene in moltissimi casi. Tesi questa teorizzata dalla FILINS e recepita dallo stesso Ministero dell’Istruzione con quella che fu la famigerata circolare Criscuoli.

Roma, 24 maggio 2010